Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 17 ottobre 2019, n. 42565.
Massima estrapolata:
Il reato di illecito trattamento dei dati personali, di cui all’art. 167 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, realizzato con la diffusione dei dati medesimi, ha natura di reato permanente, caratterizzandosi per la continuità dell’offesa arrecata dalla condotta volontaria dell’agente, il quale ha la possibilità di far cessare in ogni momento la propagazione lesiva dei dati medesimi. (Fattispecie relativa all’ostensione di dati personali ai frequentatori di un social network attraverso l’inserimento degli stessi, previa creazione di un falso profilo, sul relativo sito).
Sentenza 17 ottobre 2019, n. 42565
Data udienza 28 maggio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto – Presidente
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DE MARZO GIUSEPPE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. EPIDENDIO TOMASO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’;
udito il difensore (avv. Rustico Pietro);
il difensore presente si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 03/10/2018 la Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni (OMISSIS), avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 81 c.p. e Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 167, per avere utilizzato, ad insaputa di (OMISSIS), i dati personali di quest’ultima, la quale era stata iscritta, dal (OMISSIS), mediante un falso profilo, sul sito del social network (OMISSIS): nella stanza denominata “sesso” di tale profilo erano stati inseriti i dati della donna.
2. Nell’interesse dell’imputato e’ stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale, prima affermato che la (OMISSIS) era risultata iscritta dal (OMISSIS) al sito ricordato e poi sostenuto che la registrazione sarebbe avvenuta in data (OMISSIS).
Aggiunge il ricorrente: a) che l’ispettore (OMISSIS) della Polizia postale aveva affermato che l’unico accesso al sito in questione con la SIM dell’imputato era stato quello del (OMISSIS) e che non era dato conoscere quale attivita’ fosse stata svolta durante tale accesso; b) che la persona offesa, nel corso della sua deposizione, aveva affermato che le prime conversazioni sul sito sarebbero avvenute il (OMISSIS); c) che, peraltro, neppure era certo che fosse stato l’imputato ad accedere al sito, tenuto conto del fatto che egli viveva in caserma con numerosi commilitoni e che chiunque avrebbe potuto usare il telefono con condivisione della connessione, in modalita’ tethering; d) che illegittimamente la Corte d’appello aveva posto a carico dell’imputato l’onere di indicare nominativi di persone che potessero essere a conoscenza dell’account.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere i giudici di secondo grado omesso di esaminare la questione, dedotta con l’atto di appello, dell’assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni della (OMISSIS).
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, per non avere la Corte d’appello rilevato che, a tacer delle dichiarazioni della (OMISSIS), quanto alle prime conversazioni, comunque la creazione dell’account sarebbe avvenuta il (OMISSIS), con la conseguenza che, anche tenendo conto dei periodi di sospensione, il termine di prescrizione era spirato in data 15/09/2018, prima della sentenza impugnata.
2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte distrettuale omesso di argomentare in ordine al chiesto beneficio della non menzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo e’ inammissibile per assenza di specificita’.
La Corte territoriale attribuisce esattamente alla sentenza di primo grado la affermazione che l’iscrizione sarebbe perdurata dal (OMISSIS), in quanto tale ricostruzione e’ proprio quella che emerge dalla lettura della decisione.
Pero’ aggiunge un dato che nella sentenza del Tribunale di Ragusa non e’ esplicitato, ossia che l’iscrizione e’ avvenuta il (OMISSIS), con IP riconducibile all’utenza dell’imputato.
Al riguardo, si osserva: a) che la condotta contestata al capo a) riguarda non l’utilizzo dei dati per la registrazione dell’account, ossia la condotta posta in essere, secondo la Corte d’appello nell’aprile del 2010, ma, specificamente, la diffusione dei dati personali della persona offesa nella stanza denominata “sesso” del falso profilo creato; b) che, pertanto, su un piano logico, non e’ ravvisabile alcuna contraddizione nella sentenza impugnata che, per un verso, ha valorizzato, al fine di attribuire all’imputato la diffusione illecita dei dati della persona offesa, la creazione dell’account avvenuta nell’aprile del 2010 con IP riconducibile all’utenza telefonica mobile del ricorrente e, per altro verso, ha sottolineato che i dati della persona offesa sono rimasti nella stanza sopra ricordata dal (OMISSIS): trattasi, infatti, di comportamenti ontologicamente distinti; c) che il ricorrente, nel contestare l’accertamento dei fatti operato dalla sentenza impugnata, denunciando un travisamento del contenuto delle risultanze processuali, allega al ricorso le pagine 3 e 5 della deposizione dell’ispettore della polizia postale, ma non la pag. 4, con la conseguenza che non e’ possibile controllare la base obiettiva del dedotto travisamento della prova; d) che, infine, le ipotesi alternative prospettate sono di assoluta irragionevolezza e inverosimiglianza (commilitoni che si sarebbero connessi alla rete usando l’IP del telefono dell’imputato per creare un profilo usando i dati della persona con la quale quest’ultimo, anni prima, aveva avuto un relazione).
Al riguardo, va ribadito che il ragionevole dubbio deve riposare su ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilita’ nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza; in altre parole, deve rispondere non solo a criteri dotati di intrinseca razionalita’, ma deve poter essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 – dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430).
In questa prospettiva, il rilievo della Corte d’appello, secondo la quale l’imputato non aveva indicato chi mai potesse essere a conoscenza dell’account da lui creato, al punto da potervi accedere ed inserire i dati della persona offesa, va inteso non come una inammissibile inversione dell’onere probatorio, ma come la puntualizzazione dell’assenza di qualunque allegazione idonea a incrinare conclusioni del tutto univoche alla stregua degli elementi concretamente emersi in esito all’istruttoria dibattimentale.
2. Il secondo motivo e’ inammissibile per assoluta assenza di specificita’, in quanto, sin dal primo grado, i fatti lamentati dalla ricorrente e collocati nel gennaio 2010 non sono stati attribuiti all’imputato.
3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si assume che il reato de quo si sarebbe estinto per intervenuta prescrizione in data anteriore a quella della sentenza di secondo grado, e’ inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte territoriale ha osservato: a) che, a seguito delle indagini della Polizia postale, era emersa la registrazione, con i dati personali della persona offesa, in data (OMISSIS), di un account sul sito (OMISSIS); la registrazione era avvenuta attraverso un IP riconducibile all’utenza telefonica mobile intestata all’imputato; b) che dal (OMISSIS) la persona offesa era stata iscritta, mediante tale falso profilo e che, nella stanza denominata “sesso” erano stati inseriti i dati personali della prima.
Ora, il capo di imputazione per il quale e’ intervenuta condanna (capo a) concerne proprio la comunicazione dei dati personali inseriti in tale stanza sino al 29/05/2010.
Il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 167, nel testo vigente ratione temporis, incriminava la condotta di chi, al fine di trarre per se’ o per altri profitto o di recare ad altri un anno, procedesse al trattamento di dati personali, in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129. L’articolo 4, comma 1, lettera b) del medesimo Decreto Legislativo nel testo allora vigente identificava il dato personale come qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili anche indirettamente; la precedente lettera a) identificava, per quanto ora rileva, il trattamento come qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la comunicazione e la diffusione di dati (le nozioni sono oggi rispettivamente riprodotte, in termini sostanzialmente sovrapponibili, ai fini del presente procedimento, nei numeri 1 e 2 dell’articolo 4 del regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, richiamato nell’attuale Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 1.
c,e/ e.
Cio’ posto, l’attivita’ di diffusione, intendersi come la conoscenza dei dati fornita ad un numero indeterminato di soggetti (v., ora, il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 2-ter, comma 4, lettera b); all’epoca dei fatti, la nozione era contenuta nel Decreto Legislativo cit., articolo 4, comma 1, lettera m).
Secondo una distinzione da tempo recepita dalla giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018 – dep. 29/01/2019, Maniscalco Zuela, Rv. 274902) i reati istantanei sono quelli nei quali l’azione antigiuridica si compie e si realizza definitivamente col verificarsi dell’evento, cosicche’ in tale momento il reato stesso viene ad esaurirsi. Sono permanenti, invece, i reati in cui, nonostante il realizzarsi dell’evento, gli effetti antigiuridici non cessano, ma permangono nel tempo per l’impulso della intenzionale condotta dell’agente.
Nel caso di specie, la condotta di diffusione, in quanto programmaticamente destinata a raggiungere un numero indeterminato di soggetti, si caratterizza per la continuativita’ dell’offesa derivante dalla persistente condotta volontaria dell’agente (che ben avrebbe potuto rimuovere i dati personali resi ostensibili ai frequentatori del soda network).
Ne discende che l’illecito, perfezionatosi nel momento di instaurazione della condotta offensiva, si e’ consumato, agli effetti di cui all’articolo 158 c.p., comma 1, dal giorno in cui e’ cessata la permanenza, ossia dal 29/05/2010.
Il termine di prescrizione di sette anni e mezzo, derivante dall’applicazione dell’articolo 157 c.p., comma 1 e articolo 161 c.p., comma 2, era pertanto destinato a spirare il 29/11/2017.
Tuttavia, occorre considerare la sospensione del processo, per astensione della difesa, dal 20/02/2014 al 08/01/2015, per 322 giorni, talche’ si giunge al 17/10/2018, epoca successiva alla data della sentenza di secondo grado.
Sulle conseguenze dell’intervenuta scadenza del termine, si rinvia alle considerazioni svolte infra sub 5.
4. Il quarto motivo di ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza, giacche’ e’ vero che la Corte tace sulla richiesta, ma questa, per come formulata in appello, era assertiva e si limitava a dedurre che ricorrevano i presupposti per la non menzione, in violazione della regola della necessaria specificita’ delle doglianze (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822).
5. L’inammissibilita’ del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266)
6. Alla pronuncia di inammissibilita’ consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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