Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 27 maggio 2019, n. 23223.
La massima estrapolata:
Il verificatore dei titoli di viaggio (cosiddetto controllore) dipendente di un’azienda di trasporto pubblico locale, riveste, se in servizio, la qualità di pubblico ufficiale, essendo munito dei poteri autorizzativi e certificativi previsti dall’articolo 357, co. 2 , Cp. Nessun rilievo ostativo a tale inquadramento giuridico assume l’attribuzione alla stessa persona fisica di tali mansioni insieme a quelle proprie dell’ausiliario del traffico, inquadrato come incaricato di pubblico servizio dall’articolo 17 , co. 2, Legge 127/1997, come interpretato dall’articolo 68, co. 1, Legge 488/1999. Di conseguenza, chi reagisce alla legittima richiesta del controllore in servizio di esibire il biglietto di viaggio, minacciandolo e cagionandogli lesioni personali, commette il reato di resistenza a pubblico ufficiale punito dall’articolo 337 Cp.
Sentenza 27 maggio 2019, n. 23223
Data udienza 8 maggio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. APRILE Ercole – Consigliere
Dott. GIORGI Maria S. – rel. Consigliere
Dott. ROSATI Martino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/05/2018 della Corte d’appello di Catanzaro;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Maria Silvia Giorgi;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Barberini Roberta Maria, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame del P.G. e in riforma della sentenza assolutoria 13/04/2015 del Tribunale di Cosenza, dichiarava (OMISSIS) colpevole del reato di resistenza di cui all’articolo 337 c.p., per avere minacciato e cagionato lesioni a (OMISSIS), dipendente della ditta di trasporti comunale ” (OMISSIS)”, il quale, nello svolgimento del servizio affidatogli, gli aveva chiesto di esibire il biglietto di viaggio, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione.
La Corte, ferma restando la ricostruzione probatoria dell’episodio, disattendeva la tesi in diritto accolta dal primo giudice, secondo cui il (OMISSIS), siccome mero ausiliario del traffico, non era legittimato alla verifica del titolo di viaggio, sostenendo per contro, alla stregua della deposizione testimoniale della p.o., che questi, come dipendente dell’azienda locale di trasporto, era addetto sia alle mansioni di ausiliario del traffico che a quelle di verificatore dei titoli di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico del Comune di Cosenza: servizio che, nel caso in esame, stava svolgendo insieme a un altro collega di lavoro.
2. Il difensore di fiducia dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello e ne ha chiesto l’annullamento, censurandone con due motivi, distinti ma sostanzialmente unitari, la violazione di legge e la mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione circa l’attribuzione alla persona offesa della qualifica soggettiva di verificatore dei titoli di viaggio su mezzi di trasporto comunale, giustificativa della competenza a richiedere l’esibizione del biglietto di viaggio e ad esercitare i conseguenti poteri di accertamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nell’odierna udienza il procedimento e’ stato trattato nonostante il difensore avesse trasmesso una dichiarazione di adesione all’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle Camere penali, in quanto tale dichiarazione scritta e’ pervenuta senza il rispetto dei termini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice di Autoregolamentazione approvato dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura.
2. I motivi di ricorso si palesano infondati a fronte del coerente e logico apparato argomentativo della motivazione del giudice di appello, sia in punto di fatto che in linea di diritto.
3. In linea di diritto, va preliminarmente chiarito che
lmausiliario del traffico”, a norma della L. n. 127 del 1997, articolo 17, comma 132, come interpretato dalla L. n. 488 del 1999, articolo 8, comma 1, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio soltanto quando procede all’accertamento e alla contestazione delle contravvenzioni concernenti il divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi (Sez. 6, n. 28521 del 16/04/2014, Zennaro, Rv. 262608; Sez. 5, n. 26222 del 12/04/2013, Cecere, Rv. 257539; Sez. 6, n. 7496 del 14/01/2009, De Certo, Rv. 242914; Sez. 6, n. 38877 del 05/07/2006, D’Arcangelo, Rv. 235229); sicche’ il delitto di resistenza in suo danno e’ configurabile nei limiti circoscritti dall’espletamento di tali specifici compiti.
Il “controllore” di un’azienda di trasporto urbano, a sua volta, riveste la qualita’ di pubblico ufficiale in ragione dell’attribuzione di poteri autoritativi e certificativi individuati nelle funzioni di accertamento dell’infrazione, di identificazione personale dell’autore della violazione e di redazione del relativo verbale di accertamento, attribuiti dalle norme di legge, regionale e nazionale (Sez. 5, n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv. 273324; Sez. 6, n. 15113 del 17/03/2016, Totta, Rv. 267311).
4. Orbene, nel caso in esame, la Corte di merito, con solido ancoraggio alle informazioni probatorie conseguite dalla chiara e univoca deposizione testimoniale della p.o., ha attribuito al (OMISSIS), dipendente dell’azienda di trasporto pubblico locale, la “doppia qualifica” sia di ausiliario del traffico sia di controllore dei titoli di viaggio sui mezzi di trasporto del comune di Cosenza, incaricato di turno per quest’ultimo, specifico servizio insieme a un altro collega. Ed ha conseguentemente argomentato in senso favorevole alla configurabilita’ nella specie del reato di resistenza a pubblico ufficiale ex articolo 337 c.p., con considerazioni scevre da illogicita’ manifesta in fatto e corrette per i profili di diritto.
Di talche’ il ricorrente, nella sostanza, chiede alla Corte di cassazione, con i cennati motivi di ricorso, una non consentita rilettura fattuale delle emergenze processuali in un senso ritenuto a se’ piu’ favorevole, lamentando altresi’ il difetto di approfondimento istruttorio da parte della Corte territoriale circa l’effettiva qualifica soggettiva della p.o. Richieste e censure, queste, che attengono tuttavia, a ben vedere, al merito dell’accertamento o alla sufficienza delle attivita’ e valutazioni probatorie del giudice di appello: percio’ non proponibili in sede di sindacato di legittimita’ del provvedimento impugnato.
5. Il ricorso va pertanto respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
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