Il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 agosto 2021| n. 23079.

Il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un’informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Nel caso di specie, relativo ad una domanda di pagamento dell’indennizzo per i danni non patrimoniali subiti per l’irragionevole durata di un processo penale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato accogliendo il motivo con cui il ricorrente aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge n. 89 del 2001 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso dalle parti, per avere il ricorrente medesimo provveduto a produrre gli atti ed i documenti mancanti nella fase di opposizione, allegando le copie autentiche rilasciate dalla cancelleria del tribunale adito, adempiendo, in tal modo, all’onere di documentare in maniera compiuta propria domanda).(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile, sentenza 21 gennaio 2020, n. 1163; Cassazione, sezione I civile, sentenza 25 maggio 2015, n. 10749).

Ordinanza|18 agosto 2021| n. 23079. Il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti

Data udienza 22 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Travisamento della prova – Nozione – Incidenza su un punto decisivo della controversia – Necessità – Principio espresso nel giudizio di equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25816-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto di rigetto n. cronol. 3218/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il 18/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:
che il sig. (OMISSIS) proponeva ricorso L. n. 89 del 2001, ex articolo 3 innanzi alla Corte d’appello di Bologna chiedendo ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un indennizzo per i danni non patrimoniali subiti per l’irragionevole durata di un processo penale ai suoi danni iniziato nel 2002 e concluso in data 6/10/2017;
che il consigliere designato adottava, in data 7/2/2018, un provvedimento con cui disponeva l’integrazione nei successivi sessanta giorni della documentazione prodotta, per avere il ricorrente allegato copie asseverate dal difensore, ma non autenticate dal cancelliere, degli atti e delle sentenze conclusive dei vari gradi del giudizio presupposto, in tal modo non consentendo al giudicante di verificare l’effettivo andamento di detto giudizio;
che l’odierno ricorrente presentava un’istanza di proroga per acquisire gli atti, i verbali di udienza e i provvedimenti richiesti, data l’impossibilita’ di reperirli agevolmente presso la cancelleria del tribunale di Forli’;
che, avverso il decreto di rigetto n. 1928/2018 del 2/5/2018 di detta istanza, il sig. (OMISSIS) proponeva ricorso in opposizione L. n. 89 del 2001, ex articolo 5-ter lamentando la violazione del principio costituzionale del giusto processo e del principio di effettivita’ del diritto di difesa;
che l’opposizione e’ stata rigettata dalla corte d’appello di Bologna in composizione collegiale con decreto n. 3218/2018 del 6/7/2018, avverso il quale il sig. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi.
Atteso che:
con il primo motivo di ricorso, riferito all’articolo 360 c.p.c., n. 3, il sig. (OMISSIS) deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 6 CEDU e della L. n. 89 del 2001, articolo 3, comma 3, e 4 la violazione della L. n. 179 del 2012, articolo 16 decies e degli articoli 125 e 640 c.p.c., rilevando che l’articolo 3 Legge Pinto non prevede espressamente la produzione documentale quale condizione di ammissibilita’ o di procedibilita’ della domanda. Si osserva che le copie autentiche dei documenti sono spesso molto costose e difficili da reperire e produrre, sicche’ subordinare la proponibilita’ o ricevibilita’ della domanda a questi ulteriori sacrifici finanziari diverrebbe un disincentivo all’azione. Ancora, l’affermazione della corte secondo cui l’asseverazione di conformita’ del difensore e’ idonea e sufficiente solo per gli atti gia’ contenuti nel fascicolo informatico, circostanza che non ricorrerebbe nel caso di specie trattandosi di un processo penale ove non opera il regime informatico (pg. 2 decreto impugnato), violerebbe con il Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 decies che ha ampliato il potere di certificazione di conformita’ dell’avvocato;
con il secondo motivo di ricorso, riferito all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 il sig. (OMISSIS) deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso dalle parti, per avere il ricorrente provveduto a produrre gli atti e i documenti mancanti nella successiva fase di opposizione, allegando le copie autentiche rilasciate dalla cancelleria del tribunale di Forli’ in data 18/5/2018, adempiendo cosi’ all’onere di documentare in maniera compiuta la propria domanda;
con il terzo motivo, riferito all’articolo 360 c.p.c., n. 3 il sig. (OMISSIS) deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, articolo 3 degli articoli 156 e 640 c.p.c. e del principio del giusto processo, rilevando ancora una volta che il richiamato articolo 3 non elenca tra i requisiti di validita’ della domanda le produzioni documentali, sussistendo peraltro un potere-dovere officioso in capo al giudice di assumere informazioni a fronte di una formale richiesta di acquisizione del fascicolo del processo presupposto;
il Ministero della Giustizia ha presentato controricorso;
la causa e’ stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 22 ottobre 2020, per la quale il sig. (OMISSIS) ha depositato una memoria illustrativa.
Considerato che:
il primo motivo, relativo alla lamentata violazione dell’articolo 3 Legge Pinto, va disatteso perche’ non coglie la ratio decidendi;
la corte d’appello, infatti, non ha considerato la mancata produzione di copie autentiche come una condizione di inammissibilita’ o improcedibilita’ della domanda, bensi’ come una lacuna istruttoria che impediva una chiara e completa ricostruzione dell’iter processuale del giudizio presupposto;
l’impugnato decreto risulta pertanto allineato al principio espresso da questa Corte nell’ordinanza n. 24181/2019 alla cui stregua: “In tema diprocedimento per l’equa riparatone, la L. n. 89 del 2001, articolo 3, comma 3, non introduce requisiti di carattere formale della domanda incidenti sulla procedibilita’ o ammissibilita’ della stessa, ma specifica il contenuto dell’onere probatorio gravante sul ricorrente nella fase monitoria del giudizio, il cui mancato adempimento non determina il rigetto della domanda, dovendo il giudice, ai sensi dell’articolo 640 c.p.c. richiamato dall’articolo 3 cit., invitare la parte a rimediare all’insufficienza della prova”;
privo di pregio e’ poi il riferimento del ricorrente al Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 decies trattandosi di disposizione che non attribuisce agli avvocati la potesta’ di certificare la conformita’ di copie formate su supporto analogico ad originali formati su supporto analogico, ma riguarda il deposito con modalita’ telematiche di copia informatica, anche per immagine, di un atti formati su supporto analogico e detenuti “in originale o in copia conforme”;
il secondo motivo e’ invece da accogliere (cfr. Cass. sent. n. 1163/2020: “Il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un’informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, e’ contraddetta da uno specifico atto processuale, cosi’ che, a differenza del travisamento del fatto, puo’ essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia) in relazione al profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’avvenuta produzione in copia autentica, nella fase di opposizione L. n. 89 del 2001, ex articolo 5 ter dei documenti richiesti, corredati dell’attestazione di conformita’ della cancelleria di Forli’; attestazione che nel ricorso si deduce essere stata rilasciata il 18.5.2018 dalla cancelliera (OMISSIS) “non su singoli atti e documenti, ma accorpandone diversi con espressa indicazione del numero di pagine autenticate”;
il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo;
in definitiva il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo, e il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, per la verifica della sussistenza in atti delle autenticazioni rilasciate il 18.5.2018 dalla Cancelliera (OMISSIS) e della relativa portata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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