Il terzo datore di ipoteca e il terzo acquirente dell’immobile ipotecato

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 24 settembre 2019, n. 23648.

La massima estrapolata:

Il terzo datore di ipoteca e il terzo acquirente dell’immobile ipotecato non sono obbligati in solido col debitore principale e col suo fideiussore, giacché essi non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio, ma soltanto assoggettati, nel caso d’inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all’azione esecutiva del creditore sull’immobile ipotecato. Tuttavia, il terzo acquirente dell’immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che abbiano pagato il debito, per la cui garanzia era stata costituita l’ipoteca, sono surrogati “ex lege” nei diritti del creditore verso il debitore ed i suoi fideiussori a norma degli artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c., poiché la surrogazione legale va ammessa anche per coloro che sono tenuti al pagamento “propter rem” in virtù del vincolo, che assoggetta un loro bene all’esecuzione forzata per un debito altrui, e che, essendo posti nell’alternativa di pagare tale debito o di subire l’espropriazione, hanno interesse a soddisfarlo.

Ordinanza 24 settembre 2019, n. 23648

Data udienza 26 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10982-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 4167/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) proposero opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in data 5/2/2010, con il quale il Tribunale di Monza, su ricorso di (OMISSIS), li aveva condannati in solido, unitamente a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), a corrispondere alla (OMISSIS) la somma di Euro 120.548,42, oltre interessi e spese, in qualita’ di creditrice surrogatasi ex articolo 1201 c.c. alla (OMISSIS) nel credito ipotecario da quest’ultima vantato nei confronti di (OMISSIS) e garantito da fidejussione personale di tutti gli altri debitori ingiunti.
La (OMISSIS) aveva estinto il contratto di mutuo fondiario stipulato dal marito legalmente separato, (OMISSIS) i per evitare l’espropriazione forzata sull’immobile di comune proprieta’ ed aveva, con cio’, acquisito titolo per essere surrogata alla Banca nel diritto di credito dalla medesima vantato nei confronti della societa’ (OMISSIS) e dei soci e dei fidejussori, tra cui per l’appunto il marito legalmente separato (OMISSIS).
La somma presa a mutuo era stata utilizzata per l’estinzione di un debito contratto dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l., di cui il (OMISSIS) e le altre parti del presente giudizio erano soci, nei confronti del (OMISSIS). Gli opponenti eccepirono il difetto di legittimazione passiva della (OMISSIS), la decadenza della medesima ex articolo 1957 c.c. dal relativo diritto di credito e prospettarono, in subordine, dovuta la minor somma di Euro 115.499,96, ritenendo che detto importo dovesse essere comunque compensato con due ulteriori crediti contratti dai soci di (OMISSIS) s.r.l. nei confronti del medesimo istituto di credito.
Il Tribunale di Monza condanno’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento solidale, nei confronti della (OMISSIS) della somma di Euro 103.327,22, rigettando tutte le eccezioni degli opponenti.
La Corte d’Appello di Milano, adita da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con sentenza n. 4167 del 2017, per quel che ancora qui di interesse, ha confermato i presupposti legali della surrogazione nel credito, rigettando il motivo di appello con il quale si affermava non sussistere i presupposti della surrogazione, sulla base di una tesi degli appellanti basata su una scrittura non versata in atti, secondo la quale i soci della (OMISSIS) s.r.l. avrebbero prestato la fidejussione nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ma non anche nei confronti della (OMISSIS), alla quale dunque la (OMISSIS) non avrebbe potuto essersi surrogata. Il Giudice ha ritenuto che la scrittura di fidejussione non era stata versata in atti, sicche’ il giudice non aveva potuto prenderne visione,e che, in ogni caso, dalla motivazione della sentenza di primo grado doveva desumersi che i fidejussori erano tali sia nei confronti dell’istituto sia nei confronti dei mutuatari: in ogni caso, pertanto, si sarebbe determinata la surrogazione nei confronti dei terzi che avevano prestato garanzia nei confronti del debitore originario.
Il Giudice ha altresi’ rigettato gli ulteriori motivi di appello, che non rilevano piu’ in questa sede ed ha concluso per il rigetto del gravame. Avverso la sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Nessuno resiste al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. con riguardo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurano la sentenza per non aver ottemperato all’onere della prova costituito dalla produzione in giudizio della scrittura privata del 27/5/2006 con la quale i soci della (OMISSIS) s.r.l. si erano costituiti fidejussori. Ad avviso dei ricorrenti tale documento sarebbe stato incolpevolmente assente dal materiale probatorio acquisito al giudizio lasciando insoddisfatto l’onere della prova.
1.1 Il motivo e’ inammissibile perche’ non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, la quale e’ volta non solo a sottolineare la mancanza del documento,ma anche ad argomentare nel senso che, pur nell’ipotesi prospettata dai ricorrenti, in ogni caso doveva desumersi che i fidejussori erano tali sia nei confronti dell’istituto sia nei confronti dei mutuatari e che, di conseguenza, in ogni caso si sarebbe determinata la surrogazione nei confronti dei terzi che avevano prestato garanzia nei confronti del debitore originario.
2.Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’articolo 1204 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – censurano la sentenza nella parte in cui ha applicato l’articolo 1204 c.c. in relazione alla surrogazione contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore. Nel caso in esame la norma sarebbe stata illegittimamente applicata in quanto la stessa presupporrebbe una posizione sostanziale di credito rispetto alla quale il terzo poteva subentrare. La norma sarebbe illegittimamente invocata nel caso in esame in quanto gli odierni ricorrenti non si sarebbero mai obbligati nei confronti dell’istituto di credito ma soltanto nei confronti di (OMISSIS).
2.1 Il motivo non e’ fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte al quale si intende dare continuita’, il terzo datore di ipoteca ed il terzo acquirente dell’immobile ipotecato non sono obbligati in solido con il debitore principale e col suo fidejussore perche’ non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio ma soltanto assoggettati, nel caso di inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all’esecuzione esecutiva del creditore sull’immobile ipotecato, ragione per la quale,se essi abbiano estinto il debito per la cui garanzia era stata iscritta l’ipoteca, sono surrogati ex lege nei diritti del creditore verso il debitore ed i fidejussori di quest’ultimo a norma dell’articolo 1203 c.c., n. 3 e articolo 1204 c.c. poiche’, come esaustivamente argomentato dalla impugnata sentenza, la surrogazione legale va ammessa anche per coloro che sono tenuti al pagamento propter rem in virtu’ del vincolo che assoggetta un loro bene all’esecuzione forzata per un debito altrui e che, essendo posti nell’alternativa di pagare tale debito o di subire l’espropriazione, hanno interesse a soddisfarlo (Cass., 3, n. 5890 dell’11/11/1977; Cass., 1, n. 1724 del 14/3/1980; Cass., 1, n. 6387 del 23/6/1990; Cass., 3, n. 3937 del 4/4/1995). Del tutto erroneo e’, come statuito dalla impugnata sentenza, che l’opposta non potesse agire in surrogatoria in quanto proprietaria dell’immobile ipotecato e quindi, al pari del (OMISSIS), soggetto passivo dell’obbligazione di rimborso delle rate del mutuo, non essendo discutibile che una cosa e’ la stipulazione del contratto di mutuo, cui la (OMISSIS) e’ pacificamente rimasta estranea, altra cosa e’ la concessione di una ipoteca su un proprio bene immobile, che di per se’ non vale a far acquistare la qualita’ di soggetto passivo dell’obbligazione sottostante, bensi’ impone alla parte datrice di subire l’azione esecutiva del creditore nell’ipotesi in cui la stessa non sia stata compiutamente adempiuta. Ne consegue pertanto che la terza datrice di ipoteca, avendo integralmente adempiuto un debito altrui per non essere assoggettata ad espropriazione di un proprio bene, ha agito nei confronti del debitore principale e dei suoi fidejussori nelle forme dell’articolo 602 e ss. c.p.c. agendo nella stessa qualita’ in cui avrebbe potuto agire l’istituto di credito.
3. Conclusivamente il ricorso va rigettato; non occorre provvedere sulle spese; si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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