Il terzo chiamato in garanzia impropria

Corte di Cassazione, sezione civile, Sentenza 20 giugno 2019, n. 16590.

La massima estrapolata:

Il terzo chiamato in garanzia impropria può proporre appello avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l’esistenza, la validità e l’efficacia del rapporto principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello proposto da una compagnia di assicurazione chiamata in manleva in un giudizio risarcitorio avverso la sentenza di primo grado non impugnata dalla chiamante, ancorché il gravame avesse ad oggetto tanto le statuizioni relative al rapporto di garanzia, quanto quelle riguardanti l’esistenza del danno lamentato dalla parte attrice).

Sentenza 20 giugno 2019, n. 16590

Data udienza 7 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 10501/2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del Direttore Generale Ing. (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimata –
nonche’ da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) in persona dei suo Dirigenti Speciali Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1248/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento dell’incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31/3/2016 la Corte d’Appello di Milano, respinto quello in via incidentale proposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. concernente la sollevata eccezione di prescrizione, in parziale accoglimento del gravame in via principale interposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Monza 27/2/2013, ha rideterminato in aumento (contemplando anche la rivalutazione monetaria) le somme liquidate in favore della medesima e a carico della societa’ (OMISSIS) s.r.l., a titolo di risarcimento dei danni dalla medesima subiti a causa della rottura della “girante… del ventilatore “(OMISSIS)”, del proprio stabilimento di (OMISSIS), con conseguente danno patito per la mancata produzione di cemento.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la societa’ (OMISSIS) s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.
Resistono con separati controricorsi la societa’ (OMISSIS) s.r.l., che ha presentato anche memoria, e la societa’ (OMISSIS) s.p.a., che spiega altresi’ ricorso incidentale tardivo sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi 3 motivi la ricorrente in via principale denunzia “omessa valutazione” di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole dell’erronea valutazione delle emergenze processuali, con indebita riduzione del quantum risarcitorio dovutogli.
Lamenta che, dopo aver “convenuto con l’esponente che l’argomentazione del tribunale in ordine al concorso di colpa avrebbe imposto a (OMISSIS) una cautela di gran lunga esorbitante l’ordinaria diligenza, giungendo alla seguente conclusione…: “Alla luce di tali principi, deve pertanto escludersi l’applicabilita’ della specie dell’articolo 1227 c.c., comma 2, ai fini della riduzione dell’entita’ del risarcimento liquidato all’appellante””, e condiviso viceversa la conclusione cui e’ pervenuto il primo giudice in ordine all’applicabilita’ nella specie dell’articolo 1225 c.c., con conseguente conferma della riduzione operata nella sentenza di 1 grado, ha invero “errato nel confermare la medesima diminuzione, pur avendone esplicitamente fatto venire meno uno dei due presupposti”. Laddove “il primo giudice aveva chiaramente correlato il dimezzamento del risarcimento all’applicazione congiunta degli articoli 1225 e 1227 c.c.”, la corte di merito, pur avendo “eliminato uno dei due elementi”, ha del tutto omesso “la valutazione dell’incidenza che il venire meno del concorso di colpa deve necessariamente avere rispetto alla riduzione del 50% effettuata dal primo Giudice”.
Con il 4 motivo denunzia violazione dell’articolo 2687, c.c., articolo 115 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole dell’erronea valutazione del danno da “fermo impianto”.
Lamenta che la corte di merito ha “determinato il danno in misura inferiore al richiesto perche’ ha tenuto esclusivamente conto dell’incidenza della perdita del clinker perduto a (OMISSIS) sulla produzione e la vendita del cemento di (OMISSIS)”.
Con il 1 motivo la ricorrente in via incidentale tardiva societa’ (OMISSIS) s.p.a. denunzia “violazione e falsa applicazione” degli articoli 31, 100, 106, 269, 323, 333 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si duole che la corte di merito abbia “dichiarato inammissibile il secondo motivo dell’appello di (OMISSIS), con cui… aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda principale di (OMISSIS)… anche in relazione alla richiesta di risarcimento di presunti danni indiretti e/o da mancato guadagno assolutamente non provati, sul presupposto che la censura si riferirebbe alla sola statuizione sulla liquidazione del danno e che, non essendo stata la stessa impugnata dalla ditta assicurata, la Compagnia non avrebbe potuto appellare autonomamente”, laddove “la doglianza disattesa dalla Corte di merito fondava sul rilievo che, avendo (OMISSIS) richiesto – per il fermo della girante nell’impianto di (OMISSIS) – il risarcimento di un lucro cessante asseritamente subito nel diverso stabilimento di (OMISSIS) senza fornire la benche’ minima prova dell’effettivo verificarsi di tale danno, la contestazione involgeva le statuizioni della sentenza attinenti alla “esistenza, validita’ ed efficacia del rapporto principale” incidenti in via riflessa sul rapporto di garanzia, e non certo in una mera censura riferita al solo punto della liquidazione del danno, come si legge nella sentenza impugnata”.
Lamenta che “erroneamente, pertanto, la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilita’ del gravame di (OMISSIS), sol perche’ l’assicurata (OMISSIS) (evidentemente forte della manleva prestata dal suo assicuratore) non ha ritenuto di dover anch’essa impugnare sul punto la decisione del tribunale, atteso che, involgendo l’impugnativa il totale disconoscimento della richiamata pretesa attorea, la contestazione riguardava il rapporto principale, ed il terzo chiamato era incontestabilmente legittimato ad impugnare la decisione, stante l’obiettiva incidenza sul rapporto di garanzia”.
Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli articoli 31, 100, 106, 269, 323, 333 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che “l’appello promosso dalla Spa (OMISSIS) non verte sulla mera liquidazione del danno ma e’ incentrato sulla negazione del diritto al risarcimento dei danni indiretti”.
Lamenta che “con l’atto d’appello la Compagnia ha contestato l’esistenza e/o la validita’ della domanda della (OMISSIS) e non aspetti secondari e/o diversi dell’obbligazione (rapporto) principale quale l’ammontare del danno”.
I motivi dei ricorsi – principale ed incidentale, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito rispettivamente indicati.
Le doglianze delle ricorrenti, in via principale ed incidentale, vanno rispettivamente accolte limitatamente all’incidenza sul criterio del concorso di colpa ex articolo 1227 c.c., comma 2.
Emerge dall’impugnata sentenza come, argomentando dal rilievo che “nella specie non si vede quali accorgimenti organizzativi l’appellante avrebbe dovuto adottare per evitare situazioni di fermo dell’impianto, e quindi della produzione, se non la predisposizione di un secondo impianto ovvero, come ritenuto dal primo giudice, la dotazione di una linea di emergenza in grado di evitare l’interruzione totale dell’attivita’ anche in caso di fermo dell’impianto principale, e cio’ in quanto la norma in parola e’ costantemente interpretata nel senso che l’ordinaria diligenza richiesta al creditore dall’articolo 1227 c.c., comma 2, non puo’ consistere nel richiedere attivita’ personali disagevoli o implicanti rilevanti spese straordinarie”, diversamente dal giudice di prime cure la corte di merito ha nell’impugnata sentenza escluso invero “l’applicabilita’ nella specie dell’articolo 1227 c.c., comma 2, ai fini della riduzione del entita’ (recte, dell’entita’) del risarcimento liquidato all’appellante”.
Ha viceversa confermato l'”applicabilita’ nella specie dell’articolo 1225 c.c., il quale, in materia di responsabilita’ contrattuale “limita il risarcimento al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui (e’) sorta l’obbligazione””.
Orbene, come lamentato dagli odierni ricorrenti, della ritenuta esclusione della ricorrenza nel caso dell’ipotesi del danno evitabile ex articolo 1227 c.c., comma 2, la corte di merito non ha tenuto in effetti conto in sede di determinazione (in aumento) del quantum dovuto a titolo di risarcimento del danno in favore dell’odierna ricorrente in via principale, avendo invero confermato l’ammontare degli importi liquidati per sorte capitale dal giudice di prime cure, e in particolare la riduzione del 50% del danno da lucro cessante (o fermo impianto) da quest’ultimo operata in considerazione dell’operare anche dell’ulteriore e diverso criterio della prevedibilita’ del danno ex articolo 1225 c.c..
Con particolare riferimento al ricorso incidentale, va d’altro canto osservato che come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare allorquando lungi dal limitarsi a contrastare la domanda di manleva il chiamato in garanzia impropria abbia contestato (pure) il titolo dell’obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, ricorre invero una situazione di pregiudizialita’-dipendenza tra cause (che da’ luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione), e il chiamato in garanzia puo’ impugnare autonomamente le statuizioni che attengono all’esistenza, validita’ ed efficacia del rapporto principale (v. Cass., 30/9/2014, n. 20552; Cass., 16/5/2013, n. 11698, ove si e’ precisato che solo gli “aspetti ulteriori e diversi relativi allo stesso rapporto principale -rispetto ai quali il vincolo di subordinazione della causa accessoria non determina l’interdipendenza tra le due cause-” possono invero “formare oggetto… di impugnazione adesiva dipendente”), sia pure al solo fine di sottrarsi agli effetti riflessi che la decisione spiega sul rapporto di garanzia (v. Cass., 13/3/2012, n. 3969. Cfr. anche Cass., 3/12/2015, n. 24640).
Orbene la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.
Avendo la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (all’epoca appellante in via incidentale ed odierna ricorrente in via incidentale) censurato la sentenza del giudice di prime cure per aver ravvisato il danno da lucro cessante da fermo della girante nell’impianto di (OMISSIS) pur in asserito difetto di prova in ordine alle “ripercussioni sulla produzione e sulle vendite di cemento nello stabilimento di (OMISSIS)” (per non avere controparte “provveduto a fornire neppure al CTU la documentazione richiestale per documentare e riscontrare l’effettivo verificarsi del danno in esame (pag. 18 appello (OMISSIS)))”, e pertanto la sussistenza stessa del danno in questione lamentato da controparte e non gia’ la relativa mera liquidazione, emerge evidente l’erroneita’ dell’impugnata sentenza la’ dove risulta affermata l’inammissibilita’ del “secondo motivo, con il quale la compagnia lamenta il, sia pure parziale, accoglimento da parte del Tribunale della pretesa risarcitoria formulata dall’appellante a titolo di lucro cessante” in ragione del ravvisato riferimento della censura “alla sola statuizione di liquidazione del danno che non e’ stata oggetto di impugnazione da parte dell’appellata (OMISSIS), la quale si e’ limitata ad insistere per la reiezione dell’appello proposto da (OMISSIS)”.
Come correttamente sostenuto dall’odierna ricorrente in via incidentale, non vertendo invero “l’appello promosso dalla Spa (OMISSIS)… sulla mera liquidazione del danno” ma essendo esso “incentrato sulla negazione del diritto al risarcimento dei danni indiretti”, la contestazione mossa in sede di gravame atteneva invero propriamente all'”esistenza e/o validita’” della “domanda della (OMISSIS)”, e non gia’ a meri “aspetti secondari e/o diversi dell’obbligazione (rapporto) principale quale l’ammontare del danno”.
Attesa la fondatezza di entrambi i ricorsi nei sensi fatti sopra palesi, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. i ricorsi ai sensi di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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