Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 11 marzo 2019, n. 6942.

La massima estrapolata:

Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado comincia a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, a mente dell’articolo 2935 c.c. e non dal momento, successivo, del passaggio in giudicato della stessa sentenza.
Ne consegue che, pubblicata la sentenza di riforma, viene meno tanto la efficacia esecutiva della condanna resa nel primo grado, tanto la giustificazione degli atti di esecuzione compiuti, siano essi spontanei o coattivi, con conseguente obbligo di restituzione delle somme riscosse ed, in generale, di ripristino dello status quo ante

Ordinanza 11 marzo 2019, n. 6942

Data udienza 9 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27236-2014 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 3400/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/05/2014, R.G.N. 593/2011.

RILEVATO

CHE:
1. con sentenza del 19.5.2014, numero 3400, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale capitolino, che aveva dichiarato la prescrizione del diritto di (OMISSIS) S.p.a. a ripetere, nei confronti del proprio ex dipendente, (OMISSIS), deceduto nel corso del giudizio di appello (interrotto e riassunto nei confronti degli eredi del predetto), l’importo di Euro 7.170,32 allo stesso corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado del Pretore di Roma, poi riformata in appello con sentenza divenuta definitiva;
2. la Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che il diritto di (OMISSIS) ad ottenere la restituzione delle somme era soggetto a prescrizione decennale, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma. Quest’ultima, ai sensi dell’articolo 336 c.p.c., aveva determinato l’immediata caducazione della sentenza di primo grado con propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata e, secondo i principi affermati dalla S. C. (Cass. 21.3.2008 n. 7698), il dispositivo era atto di rilevanza esterna, come tale idoneo a conferire la giuridica possibilita’ di agire per ottenere la ripetizione dell’indebito da parte del lavoratore, prima ancora del passaggio in giudicato della sentenza, al che conseguiva che dalla data di lettura del dispositivo (14.4.1999) decorresse il termine di prescrizione decennale, che, alla data della costituzione in mora del 16.6.2009, era gia’ decorso;
3. avverso la sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) SpA, articolato in tre motivi illustrati con memoria; gli eredi (OMISSIS) sono rimasti intimati;
4. con memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 bis. 1, in prossimita’ dell’adunanza, si e’ costituito nuovo difensore in sostituzione del precedente che ha rinunziato al mandato.

CONSIDERATO

CHE:
1. con il primo motivo sono dedotte violazione e falsa applicazione dell’articolo 2935 c.c., articolo 2942 c.c., commi 1 e 2, articolo 2945 c.c., n. 2, articolo 2909 c.c. congiuntamente alla violazione dell’articolo 100 c.p.c., ed al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, compendiandosi il motivo nel quesito di diritto “se l’azione di ripetizione dell’indebito a seguito di giudizio definito con sentenza di appello passata in giudicato non si prescrive, ai sensi degli articoli del codice di procedura richiamati in rubrica, fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di appello, restando il termine prescrizionale interrotto fino alla definitivita’ della sentenza che decide sull’intero giudizio, ovvero fino al passaggio in giudicato della stessa”;
2. con il secondo motivo, si ascrivono alla decisione impugnata violazione e falsa applicazione dell’articolo 336 c.p.c. in relazione all’articolo 2033 c.c. (condicio indebiti ob causam finitam), nonche’ violazione e mancata applicazione dell’articolo 2943 c.c., comma 1 e articolo 2945 c.c., n. 2, in relazione all’articolo 336 c.p.c., sostenendosi che la decorrenza dei termini di prescrizione dell’azione di ripetizione e’ determinata dall’esistenza del diritto alla ripetizione della somma divenuta indebita per il fatto della riforma in via definitiva della sentenza di primo grado, definitivita’ che e’ data dal passaggio in giudicato della sentenza di riforma in appello o dalla sentenza di Cassazione;
3. nel motivo si evidenzia come l’affermazione della Corte di appello, secondo cui la decorrenza del termine prescrizionale ai fini della ripetizione delle somme gia’ pagate indipendentemente dalla definitivita’ della sentenza di riforma, confligga con l’assetto normativo in tema di decorrenza della prescrizione; si aggiunge che l’interruzione della prescrizione operata dalla domanda giudiziale ha effetti permanenti fino alla sentenza che definisce il giudizio e che la condanna restitutoria va subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di riforma in appello;.
4. violazione e falsa applicazione dell’articolo 431 c.p.c. e violazione dell’articolo 100 c.c. e dell’articolo 2943 c.c. e articolo 2945 c.c., n. 2 sono dedotte nel terzo motivo, sostenendosi che il solo dispositivo avrebbe potuto consentire al lavoratore di valersi dello stesso come titolo esecutivo, ma che la sentenza di riforma del titolo di primo grado non conteneva alcuna condanna, essendo sentenza di accertamento negativo, e che pertanto il relativo dispositivo da solo non avrebbe dato diritto ad agire in executivis per riottenere le somme pagate in virtu’ della sentenza di primo grado.
4. il ricorso va complessivamente respinto;
5. le censure prospettate nei primi di due motivi – che possono trattarsi congiuntamente per la connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto – vanno decise in conformita’ a quanto affermato da questa Corte con pronunzia del 4.7.208 n. 27131, le cui motivazioni sono del tutto condivise da questo Collegio;
6. il principio affermato e’ quello secondo cui “il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado comincia a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, a mente dell’articolo 2935 c.c. e non dal momento, successivo, del passaggio in giudicato della stessa sentenza”; a tanto si previene sul rilievo che l’eliminazione, per effetto della L. 26 novembre 1990, n. 353, dell’inciso “con sentenza passata in giudicato” dal testo dell’articolo 336 c.p.c., comma 2, ha comportato una immediata efficacia della sentenza di riforma (e di cassazione) sugli atti di esecuzione dipendenti dalla sentenza di primo grado riformata (ovvero d’appello cassata);
7. ne consegue che, pubblicata la sentenza di riforma, viene meno tanto la efficacia esecutiva della condanna resa nel primo grado, tanto la giustificazione degli atti di esecuzione compiuti, siano essi spontanei o coattivi, con conseguente obbligo di restituzione delle somme riscosse ed, in generale, di ripristino dello status quo ante (ex plurimis: Cass. sez. III 30 aprile 2009 n. 10124; sez. lav. 05 marzo 2009 n. 5323);
8. non puo’ ritenersi che la notificazione dell’atto di appello costituisca atto interruttivo della prescrizione, con effetti permanenti fino al giudicato, anche della domanda di restituzione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2943 c.c., – commi 1 e 2 – e dell’articolo 2945 c.c., comma 2. Su tale assunto si puo’ convenire a condizione che nell’atto di appello (ovvero nel corso del giudizio d’appello, in caso di esecuzione avvenuta successivamente alla proposizione della impugnazione) sia stata effettivamente proposta una domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
9. invero, la giurisprudenza di questa Corte e’ consolidata nel senso della ammissibilita’ di una tale domanda, precisando che la stessa, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed e’ percio’ ammissibile in appello (Cass. n. 18611/2013; n. 16152/2010; n.10124/2009; n. 5323/2009); ne’ puo’ ravvisarsi, come osservato nel precedente di questa Corte sopra richiamato, la sussistenza di un legame di stretta conseguenzialita’ del diritto della cui prescrizione si discute rispetto al rapporto oggetto di causa: nella fattispecie in considerazione il diritto alla restituzione non ha alcuna relazione con lo specifico rapporto controverso in appello, essendovi un autonomo obbligo di ripristino dello status quo ante, che ha la sua fonte non nella vicenda sostanziale da cui origina il giudizio, ma in un fatto nascente dal processo, ovvero la avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale e la sopravvenuta caducazione del medesimo titolo, indipendentemente dalle vicende relative al rapporto controverso (cosi’ Cass. 27131/2018 cit.);
10. quanto all’ulteriore questione della sufficienza della lettura del dispositivo agli stessi fini, questione che viene risolta dalla Corte del merito con richiamo a Cass. 7698/2008, secondo cui: “Nel rito del lavoro il dispositivo della sentenza non e’ – come nel rito ordinario – un atto puramente interno, modificabile dallo stesso giudice fino a quando la sentenza non venga pubblicata, ma e’ atto di rilevanza esterna, che racchiude gli elementi del comando giudiziale i quali non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione, atteso che la sua lettura in udienza fissa in maniera immodificabile tale comando portandolo ad immediata conoscenza delle parti”, va premesso che nella specie non si tratta di agire in executivis, ma di proporre un’azione restitutoria di quanto percepito indebitamente nel termine di prescrizione ordinaria decennale e che dirimente deve considerarsi il profilo di inammissibilita’ del motivo in questione;
11. non risulta, infatti, depositata, ne’ risulta indicato dove sono depositate le sentenze di primo e secondo grado che hanno dato luogo al presente giudizio restitutorio: non si indica la sede di deposito nei gradi di merito, con cio’ contravvenendosi ai gia’ richiamati principi di specificita’ e autosufficienza, che impongono di indicare nel ricorso il contenuto rilevante dei documenti stessi, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali e assolvendo, cosi’, il duplice onere, rispettivamente previsto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilita’) e dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilita’ del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che e’ quello di porre il Giudice di legittimita’ in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (Cass. SU 11/4/2012, n. 5698; Cass. SU 3/11/2011, n. 22726);
12. il ricorso va pertanto respinto;
13. nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto alcuna attivita’ difensiva;
14. essendo stato il giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002 articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis citato D.P.R..

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