Il tardivo deposito dell’originale del ricorso per cassazione

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 7 gennaio 2020, n. 104.

La massima estrapolata:

Il tardivo deposito dell’originale del ricorso per cassazione ne comporta l’improcedibilità, indipendentemente dall’avvenuta sua trasmissione in via telematica nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., né sussistono i presupposti per una rimessione in termini fondata sull’errore scusabile (nella specie ingenerato dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna dell’invio telematico), atteso che la normativa vigente non ammette ancora i depositi in via telematica nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione.

Ordinanza 7 gennaio 2020, n. 104

Data udienza 27 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8557/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS) che lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE BOLOGNA, MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 22/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/06/2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Bologna rigettava la domanda proposta da (OMISSIS), proveniente dal Pakistan, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.
2. Per la cassazione del decreto (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui il Ministero dell’Interno e la Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Bologna non hanno opposto attivita’ difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Deve premettersi che la difesa del ricorrente ha depositato istanza ex articolo 153 c.p.c., comma 2, al fine di ottenere la rimessione in termini per il deposito del ricorso per cassazione: ha allegato di avere provveduto al deposito in via telematica il 14 marzo 2018, di avere ottenuto la ricevuta di accettazione e quella di consegna e solo successivamente di essere venuto a conoscenza del fatto che non e’ possibile effettuare l’iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione attraverso gli strumenti del processo civile telematico; di avere effettuato quindi il deposito della copia in formato cartaceo in data 21.3.2018.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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