Il sindaco dichiarato ineleggibile non può essere surrogato nella carica da altro candidato

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 29 luglio 2020, n. 16223.

La massima estrapolata:

Il sindaco dichiarato ineleggibile non può essere surrogato nella carica da altro candidato, primo dei non eletti in ordine di voti espressi, dal momento che la disciplina vigente in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali prevede, per il caso del venir meno delle condizioni di eleggibilità, il necessario ricorso a nuove consultazioni elettorali in ragione della spiccata rilevanza dell’elemento personale sottesa a tale scelta.

Ordinanza 29 luglio 2020, n. 16223

Data udienza 16 luglio 2020

Tag/parola chiave: Elezioni – Sindaco – Ineleggibilità in quanto amministratore delegato della cooperativa sociale in convezione con la Regione tramite RSA – Surroga elettorale ex art. 45 d.lgs. n. 267/00 – Limiti – Operatività dell’art. 22 co. 12 d.lgs. n. 150/11 – Riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario – Presupposti – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22591/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso la sentenza n. 1378/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, pubblicata il 01/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/07/2020 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

Alcuni elettori delle liste elettorali del Comune di Casteltermini citarono in giudizio (OMISSIS), proclamato sindaco nelle elezioni dell’11 giugno 2017, in quanto ineleggibile quale amministratore delegato della cooperativa sociale (OMISSIS), in convenzione con la regione tramite RSA.
Con ordinanza dell’11 novembre 2017, il Tribunale di Agrigento respinse il ricorso.
Proposta impugnazione, con sentenza del 1 luglio 2019 la Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il (OMISSIS) ineleggibile ed ha sostituito al medesimo, nella carica di sindaco, (OMISSIS).
La corte territoriale ha ritenuto che la qualita’ di amministratore delegato sia da ricondurre alla Legge Regionale Sicilia n. 7 del 1992, articolo 3, comma 1 ed alla Legge Regionale Sicilia n. 31 del 1986, articolo 9, comma 1, n. 9 e comma 2, che sanzionano con l’ineleggibilita’ i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con il Comune, mentre le dimissioni sono state nella specie iscritte nel registro delle imprese dopo l’elezione.
Dichiarata l’ineleggibilita’, quindi, ed interpretando in tal senso il Decreto Legislativo 10 settembre 2011, n. 150, articolo 22, comma 12, secondo cui il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, ha proclamato eletto il candidato sindaco (OMISSIS).
Avverso questa sentenza propone ricorso il soccombente sulla base di un unico motivo, cui resistono gli intimati con controricorso.
Le parti hanno depositato le memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il motivo di ricorso. Il motivo deduce la violazione e la falsa applicazione del Decreto Legislativo 10 settembre 2011, n. 150, articolo 22, comma 12, Legge Regionale Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, articolo 13, Legge Regionale n. 35 del 1997, articolo 11 e Legge Regionale Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, articolo 12, comma 11, sostenendo che la corte territoriale non avrebbe potuto sostituire all’eletto il nuovo candidato, primo in ordine di voti espressi, dato che le norme predette prevedono necessariamente, per il caso del venir meno delle condizioni di eleggibilita’, nuove elezioni per il sindaco del comune.
2. – Sussistenza dell’interesse a ricorrere. Va respinta l’eccezione di difetto di interesse al ricorso per cassazione, formulata dai controricorrenti con riguardo alla circostanza che la sentenza della corte territoriale non sia censurata quanto alla declaratoria di decadenza per ineleggibilita’, ma solo alla conseguente nomina a sindaco – disposta dalla Corte del merito – del candidato di altra lista, non eletto, ma sostenuto dal secondo maggior numero di voti.
Invero, la decisione impugnata va considerata, sotto tale profilo, unitaria, dal momento che essa ha dichiarato l’ineleggibilita’ ed ha, in stretta correlazione, disposto la sostituzione nella carica, come conseguenza alla prima declaratoria ritenuta necessariamente connessa.
Ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2011, n. 150, articolo 22, comma 10, contro la decisione della corte di appello la “parte soccombente” e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
Dunque, la censura del ricorrente puo’ ben rivolgersi solo ad una delle connesse statuizioni, senza che la mancata impugnazione dell’una possa comportare il venir meno dell’interesse a contestare l’altra.
A cio’ si aggiunga infine che – cosi’ come il ricorso iniziale e’ ammissibile da parte di un soggetto sia se agisca nella qualita’ di candidato sindaco, sia se spenda quella di elettore, cumulandosi la legittimazione attiva a far valere l’interesse proprio con quella derivante dall’azione popolare (cfr., in tal senso, Cons. Stato, ad. plen., 24 novembre 2005, n. 10), in quanto i due titoli di legittimazione vantati non sono suscettibili di vicendevole elisione ma, semmai, di reciproca integrazione – del pari, quando di tratti di legittimazione al ricorso per impugnazione di un provvedimento, nell’ipotesi in cui, in primo grado, il candidato sindaco avesse ricoperto la veste di legittimato passivo, risulta sufficiente a dare ingresso al giudizio d’impugnazione, quand’anche si volesse disconoscervi l’interesse quale ex sindaco, il piu’ lato interesse alla correttezza dell’esito del procedimento elettorale, come integrato dalla pronuncia oggetto dell’impugnazione.
Infatti, se il fondamento dell’azione popolare risiede nell’interesse con essa affermato, il quale non appartiene al solo elettore come soggetto privato, ma esprime l’interesse, di natura pubblicistica, al regolare svolgimento delle elezioni, quale massima espressione dell’ordinamento democratico, occorre allora concludere nel senso che (almeno) un tale interesse non possa essere negato, al fine di impugnare la proclamazione, reputata indebita, di un soggetto alla carica di sindaco, come nella specie avvenuto.
3. – Conseguenze dell’ineleggibilita’ del sindacomma 3.1. – La tesi della Corte territoriale. La Corte del merito ha sostituito al candidato sindaco, dichiarato ineleggibile, il candidato non eletto e che ha raggiunto il secondo miglior risultato elettorale alle elezioni per il Comune di Casteltermini svoltesi nel 2017.
La decisione e’ derivata dalla interpretazione dell’enunciato di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 22, comma 12, il quale dispone che “Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo”.
Secondo la corte del merito, la norma va reputata legittimante il predetto potere sostitutivo, di cui, pertanto, essa ha fatto uso.
Tale interpretazione non puo’ essere condivisa.
3.2. – La surrogazione elettorale. Nella soluzione al problema degli effetti derivanti dal venir meno del soggetto eletto, in particolare per ineleggibilita’, e’ necessario tenere conto delle caratteristiche peculiari del sistema elettorale entro cui l’istituto della surrogazione, o sostituzione, sia destinato a produrre effetto; con la conseguente esigenza di esaminare la disciplina, anche nazionale, dettata in materia di surrogazione elettorale.
Al riguardo si e’, in generale, affermato come il principio dettato dall’articolo 51 Cost., comma 1, sull’eguale facolta’ di accedere alle cariche elettive sia di amplia applicazione, dovendo coordinarsi “la duplice finalita’ di garantire lo svolgimento della competizione elettorale in condizioni di eguaglianza tra i candidati e di assicurare la autenticita’ o genuinita’ del voto” (Corte Cost. 2 febbraio 1990, n. 53, la quale richiama i propri precedenti): voto che non potrebbe piu’ rivestire, in caso di turbativa, gli essenziali requisiti previsti dall’articolo 48 Cost..
Posto il rilievo delle cause d’ineleggibilita’ per il candidato sindaco, secondo la ratio della possibile influenza sulla libera espressione del voto in conseguenza della posizione anteriormente ricoperta, la quale potrebbe orientare gli elettori sotto il profilo della captatio benevolentiae o del metus publicae potestatis (cfr., fra le altre, Corte Cost. 23 luglio 2010, n. 283; Corte Cost. 28 luglio 1993, n. 344; Corte Cost. 17 febbraio 1987, n. 43; v. pure Cass. 24 luglio 2017, n. 18227) e la conseguente stretta interpretazione delle norme che la disciplinano, essendo l’eleggibilita’ la regola e l’ineleggibilita’ l’eccezione (Corte Cost. 23 luglio 2010, n. 283), occorre ora interpretare la disposizione del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 22, comma 12, alla stregua del sistema ordinamentale nella sua interezza e secondo i principi – sostanziali e processuali – che lo governano.
3.3. – Disposizioni processuali. Iniziando dai profili processuali, che sembrano aver cagionato l’equivoco interpretativo, valgono, in tema di giurisdizione, i tradizionali criteri di riparto tra giudici ordinari ed amministrativi: ai primi compete il giudizio di ineleggibilita’, decadenza ed incandidabilita’, afferente diritti soggettivi perfetti; ai secondi le questioni sulla regolarita’ delle operazioni elettorali, involgenti interessi legittimi.
Secondo Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, articoli 126 e segg., Codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi di comuni, province, regioni e membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia. La giurisdizione che tali disposizioni assegnano al giudice amministrativo ha, quindi, ad oggetto le “operazioni elettorali”, nell’ambito di un controllo di “regolarita’ delle forme procedimentali di svolgimento delle elezioni, alle quali fanno capo nei singoli posizioni che hanno la consistenza dell’interesse legittimo, non del diritto soggettivo” (Cass., sez. un., 20 ottobre 2016, n. 21262).
L’articolo 134 c.p.a. include, nelle materie di giurisdizione estesa al merito del giudice amministrativo, le controversie aventi ad oggetto “b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa”.
L’articolo 130, comma 9, c.p.a., pertanto, dispone: “Il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo”.
Di contro, e’ dunque attribuita all’autorita’ giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie afferenti situazioni di diritto soggettivo, quali le questioni di ineleggibilita’, decadenza ed incompatibilita’.
Al riguardo, occorre ricordare che gia’ il Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, articolo 84, comma 1, testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali (disposizione derivante dal Testo Unico 5 aprile 1951, n. 203, articolo 76, sostituita dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1147, articolo 4, modificata dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, articolo 2, all. 4, ed, infine, abrogata dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 34), prevedeva, in materia elettorale, il controllo sostitutivo del giudice tale da porre rimedio al vizio, senza distinguere fra i poteri del giudice ordinario e quelli del giudice amministrativo (“Il Tribunale, la Corte di appello, la Sezione per il contenzioso elettorale (dopo la L. n. 1034 del 1971, T.a.r.), il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi, correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo”).
Il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 22, al comma 12, ripete le medesime parole delle citate disposizioni (“Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo”).
Orbene, tali previsioni, quali specifiche regole processuali – in particolare l’articolo 22 cit., previsto nell’ambito della riforma che ha introdotto il rito sommario per tali controversie, disciplinandone specifici aspetti – non possono da se’ modificare il sistema elettorale e le sue regole sostanziali, come delineati dal legislatore.
La disposizione de qua va letta, invero, nel senso che non e’ precluso al giudice ordinario – ma e’, anzi, dovuto anche da parte del medesimo, laddove la legge elettorale lo preveda – sostituire con il nuovo eletto la proclamazione conclusiva della tornata elettorale, a correzione del risultato iniziale ed affermazione di quello necessario, secondo un potere di incidenza sul risultato stesso: ma, appunto, purche’ un simile esito sia contemplato dalla legge elettorale applicabile nel caso all’esame.
Giammai, quindi, detta disposizione meramente processuale dispone, essa stessa, l’esito della declaratoria di ineleggibilita’, limitandosi per converso ad abilitare il giudice ordinario ad incidere sul procedimento amministrativo, proclamando un diverso soggetto alla carica elettiva.
3.4. – Disciplina sostanziale. Sul piano della disciplina sostanziale, il sistema positivo segnala ripetutamente diverse rationes ed effetti, a seconda che la situazione d’ineleggibilita’ colpisca il membro di un organo collegiale ed il consigliere, o, invece, il candidato sindaco.
3.4.1. – Parlamento, consigli regionali e consigli degli enti locali. Per i candidati alle elezioni nell’ambito di una lista e’ posta da molte disposizioni la regola esplicita della sostituzione con il primo dei non eletti.
In tal senso, si rinviene il regime della sostituzione nelle elezioni del Senato della Repubblica (L. 6 febbraio 1948, n. 29, articolo 21, ora articolo 19 Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni), della Camera dei deputati (Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, articolo 86, sull’elezione della Camera dei deputati, con riguardo ai collegi plurinominali; per gli uninominali, si procede ad elezioni suppletive ex comma 3), dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario (L. 17 febbraio 1968, n. 108, articolo 16, sull’elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) ed in quelle a statuto speciale (cfr., es., L. 5 agosto 1962, n. 1257, articolo 16, sull’elezione del consiglio regionale della Valle d’Aosta; Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, articolo 47, ora della Legge Regionale n. 17 del 2007, articolo 30, comma 1; Legge Regionale Trentino Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24, articolo 70; Legge Regionale Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, articolo 60, come sostituito dalla Legge Regionale 3 giugno 2005, n. 7, articolo 27; Legge Regionale Sardegna 23 marzo 1961, n. 4, articolo 75, quindi Legge Regionale 6 marzo 1979, n. 7, articolo 84 e piu’ di recente Legge Regionale 12 novembre 2013, n. 1, articolo 20).
Si noti che, per i collegi uninominali, al contrario, si dispone la necessita’ di elezioni suppletive (cfr. Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, articolo 19, per l’elezione del Senato e Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, articolo 86, comma 3, sull’elezione della Camera dei deputati).
Per quanto attiene agli enti locali, il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 45, Testo Unico degli enti locali (Tuel), ha previsto la surrogazione dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali: il seggio che, durante il quinquennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e’ attribuito al candidato che nella medesima lista segua immediatamente l’ultimo eletto.
Quanto, in particolare, alla Regione Sicilia, la surrogazione per il consigliere comunale e’ stabilita dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1960, n. 3, articolo 59, secondo cui il posto resosi vacante va assegnato “al candidato che, nella lista del consigliere mancato, abbia conseguito la piu’ alta cifra individuale dopo l’ultimo eletto”.
Come emerge da tali riferimenti, la regola della surrogazione trova, dunque, la sua razionale applicazione nell’ambito di quei sistemi elettorali, in cui, essendo i candidati posti all’interno di una stessa lista, e’ possibile la sostituzione dell’uno con l’altro, senza che cio’ abbia l’effetto di una radicale alterazione della volonta’ degli elettori, i quali avevano prescelto la lista al momento della manifestazione del voto ex articolo 48 Cost..
Cio’ e’ quanto accaduto in talune vicende, venute all’esame di questa Corte, in cui si e’, appunto, confermata l’esistenza dei pieni poteri di cognizione al giudice ordinario, comprensivi di quello di correzione del risultato elettorale (Cass. 10 luglio 2018, n. 18150).
3.4.2. – Il sindaco del comune. Non cosi’ per il candidato sindaco, al cui riguardo la legge siciliana detta disposizioni sovrapponibili a quelle nazionali.
3.4.2.1. – Nella normativa nazionale, il sistema elettorale delineato per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti all’articolo 71 il Tuel prevede l’elezione dei consiglieri comunali secondo il sistema maggioritario, contestualmente alla elezione del sindaco.
In tale sistema, plurimi sono i nessi di stretto raccordo tra la lista dei candidati, che andranno a comporre il consiglio comunale, ed il sindaco: infatti, insieme alla lista dei primi, deve essere presentato anche il sindaco (comma 2); la candidatura di questi e’ sempre collegata ad una lista (comma 3); la scheda indica, fianco a fianco, il contrassegno della lista ed il candidato sindaco (comma 4); il voto a questi risulta dal voto stesso che l’elettore abbia apposto sul contrassegno, cui puo’ altresi’ aggiungere il voto per un candidato consigliere compreso nella lista collegata (comma 5); ciascuna lista vede attribuiti tanti voti, quanti sono quelli per il sindaco ad essa collegato (comma 7); vi e’ il premio di maggioranza, per la lista collegata al candidato sindaco che abbia riportato il maggior numero di voti (comma 8).
Del pari, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l’articolo 72 Tuel prevede uno stretto collegamento tra le liste per il consiglio ed il candidato sindaco: ciascun candidato sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o piu’ liste, e reciprocamente da parte dei delegati delle liste interessate (comma 2); la scheda reca i nomi dei candidati sindaci ed i contrassegni delle liste collegate, ed il voto sul contrassegno vale come voto al sindaco (pur essendo ora previsto il voto disgiunto: comma 3).
In perfetta coerenza, dispone quindi l’articolo 53, comma 1, Tuel: secondo tale norma, in caso di decadenza del sindaco, “la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio”, i quali rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.
Emerge in tal modo l’intima logica del sistema elettorale proprio dell’elezione del sindaco.
3.4.2.2. – Ancor piu’ inequivoche sono le disposizioni emanate dalla Regione Sicilia.
La Legge Regionale Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, articolo 12, comma 11, dispone: “La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell’intera giunta. Sino all’insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta”.
La Legge Regionale Sicilia 15 settembre 1997, n. 35, articolo 11, comma 1, dispone: “La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile”.
Il comma e’ stato cosi’ sostituito dalla Legge Regionale Sicilia 5 maggio 2017, n. 7, articolo 1, comma 2, a decorrere dal 10 maggio 2017; in precedenza, gia’ si prevedeva la cessazione dalla carica anche del “rispettivo consiglio”, con la nomina di un commissario: dunque, giammai il subentro del sindaco “rivale”. Inoltre, per una certa imprecisione del testo dovuta alle progressive modifiche, il comma 5 continua a ripetere che “Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile”.
3.4.2.3. – L’esame della disciplina esposta conferma la premessa iniziale: la piana interpretazione degli enunciati, suffragata dalla lettera dei medesimi e dalla complessiva razionalita’ del sistema, conduce ad escludere la conclusione della sostituzione con il primo sindaco non eletto, cui e’ invece giunta la sentenza impugnata.
Il sistema maggioritario si contrappone invero allo scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale e mira ad assicurare al comune un’amministrazione stabile, favorendo i gruppi piu’ consistenti; nel sistema di elezione maggioritario, i cittadini elettori confluiscono verso una o piu’ determinate liste, in ragione della persona del candidato sindaco, il quale riveste un’importanza centrale.
Il giudice delle leggi ha precisato che il tipo di sistema elettorale ove operi un meccanismo di natura premiale vale a “bilanciare l’interesse alla rappresentanza politica e quello alla governabilita’, alla luce dei possibili rapporti tra il candidato sindaco e le liste ad esso collegate” (Corte Cost. 5 dicembre 2014, n. 275, sul Decreto del Presidente della Repubblica Trentino Alto Adige 1 febbraio 2005, n. 1/L).
Nel sistema de quo, come in generale in quelli in cui, in base all’insegnamento della Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 5 dicembre 2014, n. 275, cit.; Corte Cost. 4 aprile 1996, n. 107; Corte Cost. 12 febbraio 1963, n. 6), la disciplina elettorale prevede che, nel dare il proprio voto al sindaco, la manifestazione di volonta’ dell’elettore sia espressamente legata alle liste che lo sostengono, il meccanismo e’ funzionale alle esigenze di governabilita’ dell’ente locale, onde e’ giocoforza che il ruolo da protagonista sia indiscutibilmente interpretato proprio i candidati alla carica di sindaco.
L’indicazione del candidato a tale carica rappresenta, allora, un momento essenziale nella competizione elettorale e nella stessa presentazione della lista, in ragione dell’intensita’ del rilievo che la sua persona riveste nel sistema elettorale per il comune: tanto che si parla, in particolare con riguardo alle elezioni nei comuni con meno di quindicimila abitanti, di “stretta integrazione fra lista e candidato a sindaco” (Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2000, n. 3338), essendosi altresi’ reputato “l’effetto inevitabile del disconoscimento alla corrispondente lista dei seggi consiliari che le siano stati assegnati, atteso il legame tra le candidature alla carica di sindaco e le liste collegate” (Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2015, n. 5069, sulla incandidabilita’ del sindaco), evidenziandosi lo strettissimo legame politico tra il sindaco e la forza politica che lo sostiene (Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2016, n. 1477; Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474).
Non solo: lo stesso stretto collegamento va riferito anche al candidato sindaco non eletto, nel senso che la determinazione della cd. minoranza in consiglio comunale avviene mediante il riferimento al dato elettorale delle liste collegate al medesimo (cfr. T.a.r. Puglia, sez. III, 5 marzo 2008, n. 502).
Nulla toglie al ragionamento svolto, poi, l’evenienza che, per taluni sistemi elettorali in tema di elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, sia previsto il potere per l’elettore di votare i singoli candidati prescelti, in qualunque lista ricompresi (cd. panachage) (es. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, articolo 81; Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 72, nelle elezioni per i comuni con oltre quindicimila abitanti; cfr., in tema, Cons. Stato, sez. V, 1 febbraio 2010, n. 401).
Se, dunque, il sindaco viene eletto in stretto collegamento alla propria lista elettorale, acquisendo altresi’ il diritto a coprire mediante la lista collegata al vincitore un numero piu’ che proporzionale dei seggi dell’intero consiglio, cio’ vuoi dire che, nella scelta del legislatore, l’intento manifestato e’ quello della stabilita’ del governo dell’ente locale, grazie allo stretto legame del sindaco con la lista stessa.
Sarebbe quindi illogico e contrario alla ratio richiamata che, in caso di vizio dell’elezione a sindaco del soggetto prescelto dal voto elettorale, all’ineleggibile subentrasse il primo dei sindaci non eletti.
In tali casi, la tesi che reintegra la posizione del sindaco con il secondo non eletto verrebbe a ledere in modo irrazionale ed illegittimo la prevalente esigenza di mantenere inalterata la scelta espressa attraverso le elezioni, verificandosi una sorta di “aberrazione” della volonta’ elettorale, quale si e’ espressa nella votazione diretta del sindaco, in forza dello spiccato prevalere dell’elemento personale: dove, invero, e’ proprio la conoscenza personale del candidato e della sua lista che guida la scelta degli elettori e l’affidamento del mandato mediante il voto, basato sulle precipue qualita’ (professionali e di competenza, etiche, intellettuali) del candidato medesimo.
Ne discende l’esclusione di un semplicistico scambio tra i candidati a sindaco.
Se il voto assume i detti connotati, al momento della sua espressione, tale rilievo non puo’ essere obliterato allorche’ occorra valutare le conseguenze di una causa di ineleggibilita’, dichiarata in corso di mandato. In tal caso, ove si operasse la sostituzione del sindaco eletto con un altro candidato alla medesima carica, si sovvertirebbe il rapporto prefigurato dal legislatore: il quale, appunto, nel sistema di elezione diretta del sindaco, da cui deriva la maggioranza in consiglio, pone uno stretto rapporto tra i due organi.
Di qui, l’inconciliabilita’ di diritto positivo, prima ancora che razionale, della surrogazione del sindaco decaduto nel sistema che ora interessa: la ratio della legge non puo’ che condurre alla caduta dell’intero consiglio e all’indizione di nuove elezioni, allorche’ il primo cittadino sia colpito da una ragione di ineleggibilita’, dichiarata dal giudice.
Sotto questo profilo, sono destinati al bilanciamento i principi, sovente richiamati, della tendenziale completezza dell’organo e della collegata sostituzione del soggetto decaduto, i quali informano, come sopra ricordato, le elezioni di alcuni organi collegiali (Senato, Camera, consigli regionali e comunali, ecc.; dove, peraltro, quei principi neppure sono considerati intangibili: si veda es. Cons. Stato, ad. plen., 16 maggio 1991, n. 3, che risolse un contrasto, con riguardo al consiglio di un comune della Sicilia con meno di cinquemila abitanti, negando la surrogazione del consigliere dimissionario). Si tratta, invero, per il sistema elettorale volto alla designazione di un organo monocratico come il sindaco, di principi ad esso alieni.
4. – In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, limitatamente al motivo accolto.
5. – Le spese vengono interamente compensate, per la novita’ della questione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa senza rinvio la
sentenza impugnata, nella parte in cui ha sostituito alla carica di sindaco al sig. (OMISSIS) il sig. (OMISSIS); compensa le spese di lite fra le parti.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *