Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|16 dicembre 2020| n. 36087.

Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento.

Sentenza|16 dicembre 2020| n. 36087

Data udienza 13 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: MISURE CAUTELARI – PERSONALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica – Presidente

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. ALIFFI Frances – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 30/06/2020 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a (OMISSIS), ritenuto gravemente indiziato del reato previsto dall’articolo 61 c.p., nn. 2 e 5, articoli 110 e 635 c.p., nonche’ di quello previsto dall’articolo 110 c.p., articolo 61 c.p., n. 2, L. n. 497 del 1974, articoli 10 – 12 – 14, entrambi aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis 1 c.p.. Secondo l’ipotesi accusatoria, il (OMISSIS) aveva partecipato all’attentato dinamitardo al centro diagnostico Igea, commesso il 7 giugno del 2014, sia procurando l’ordigno di fabbricazione artigianale, sia coadiuvando (OMISSIS) nella sua successiva collocazione presso l’immobile di viale degli Oleandri dove avveniva l’esplosione.
I giudici partenopei nell’esaminare i motivi dedotti con l’istanza di riesame, hanno, in primo luogo, illustrato le emergenze probatorie acquisite, di tipo sia dichiarativo (prevalentemente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) sia captativo, ricostruendo, in piena sintonia con le valutazioni espresse nell’ordinanza genetica, l’evoluzione nel tempo dei rapporti tra i fratelli (OMISSIS), imprenditori impegnati anche in politica, ed il clan (OMISSIS), in modo da fissarne le fasi fondamentali, cosi’ sintetizzabili:
– iniziale collaborazione in singole attivita’ economiche, disvelata dalle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in pregressi procedimenti penali, conclusi anche con sentenze irrevocabili;
– consolidamento con comuni investimenti di ingenti fondi in nuove imprese formalmente intestate ai fratelli (OMISSIS) o ai loro congiunti, ma di fatto cogestite, in forma occulta, da (OMISSIS) nel suo ruolo di capo del sodalizio camorristico (principalmente, il centro polidiagnostico (OMISSIS) ed il centro commerciale (OMISSIS)) e nel campo politico ed amministrativo attraverso il progressivo controllo dell’amministrazione Comunale di (OMISSIS), realizzato con l’inserimento di referenti nel Consiglio Comunale, eletti mediante il sistematico condizionamento delle tornate elettorali con reiterate e massicce compravendite di voti ed incaricati di indirizzare le scelte amministrative dell’ente verso gli illeciti interessi della consorteria, nonche’ l’asservimento dell’apparato burocratico dell’ufficio tecnico, in specie del suo dirigente, la cui attivita’ era strumentalizzata, sia per l’assegnazione dei lavori pubblici a ditte riconducibili al clan (OMISSIS), sia per il rilascio di autorizzazioni e concessioni edilizie in favore di persone vicine al sodalizio.
– improvviso deterioramento durante la detenzione di (OMISSIS) a causa della decisione dei fratelli (OMISSIS) di non corrispondere al clan gli utili percepiti dalla gestione comune delle attivita’ imprenditoriali e della violenta reazione dei reggenti del sodalizio rimasti in liberta’, che avevano organizzato piu’ atti intimidatori ai danni dei (OMISSIS) per imporre alla controparte il rispetto degli accordi;
– infine, elaborazione da parte dei fratelli (OMISSIS), a seguito degli accadimenti delittuosi orditi dal clan (OMISSIS) ai loro danni, di una raffinata strategia volta ad accreditarsi quali imprenditori vittime del clan (OMISSIS), nel tentativo di fornire una lettura alternativa dei fatti finalizzata ad eludere possibili azioni giudiziarie nei loro confronti.
Con specifico riferimento alle contestazioni elevate a carico dell’odierno ricorrente in ordine ai reati contestati ai capi 5) e 6) dell’incolpazione provvisoria, il Tribunale, integralmente condividendo le considerazioni contenute nell’ordinanza genetica, ha inquadrato l’episodio nella fase di fibrillazione dei rapporti tra il clan ed i fratelli (OMISSIS), considerandolo come una delle azioni intimidatorie organizzate per indurre questi ultimi a continuare a versare i profitti conseguiti nelle attivita’ imprenditoriali esercitate in comune, ed ha apprezzato come gravemente indiziarla la chiamata in reita’ operata nei confronti del (OMISSIS) dal collaboratore (OMISSIS), a conoscenza del coinvolgimento del (OMISSIS) per essere stato direttamente informato dal mandante (OMISSIS), reggente del clan a seguito della carcerazione del padre (OMISSIS), alla luce dei riscontri provenienti dal materiale investigativo acquisito.
Quanto alle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura applicata, il Tribunale, ha ritenuto che il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose desunto dalla gravita’ dei fatti e dalla personalita’ dell’indagato potesse essere adeguatamente fronteggiato solo con gli arresti domiciliari.
2. Avverso l’ordinanza, il (OMISSIS), per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo denuncia manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla ritenuta attendibilita’ della chiamata in reita’ de relato operata dal collaboratore di giustizia, (OMISSIS).
Il Tribunale, in particolare, non ha superato le doglianze difensive, esposte nell’istanza di riesame e nella successiva memoria. Ha, infatti, fatto ricorso a mere congetture per non considerare mendace la dichiarazione del (OMISSIS) sul movente dell’attentato dinamitardo in danno del centro (OMISSIS), pur in presenza di dati oggettivi che la smentivano radicalmente. Mentre il (OMISSIS), riportando le informazioni ricevute dal mandante, (OMISSIS), aveva spiegato l’azione commissionata al (OMISSIS) come una “ritorsione” al rifiuto di (OMISSIS) di corrispondere la somma di Euro 70.000,00 necessaria al pagamento delle spese legali per la predisposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna in appello del padre per l’omicidio di (OMISSIS), risulta accertato che tale sentenza e’ stata pronunciata in epoca successiva all’attentato quando, quindi, non si era ancora alcuna necessita’ di cercare i finanziamenti per la indicata causale. Ha, altrettanto, illogicamente e contraddittoriamente, ritenuto attendibile l’indicazione da parte del collaboratore di (OMISSIS) quale mandante dell’attentato dinamitardo in danno di una struttura di proprieta’ dei fratelli (OMISSIS), nonostante questi ultimi, nell’ambito dei documentati colloqui confidenziali avuti con esponenti dell’arma dei carabinieri dal novembre 2015 all’aprile 2017, non abbiano mai attribuito la responsabilita’ di detto episodio delittuoso al (OMISSIS), pur accusato apertamente dell’episodio degli spari esplosi all’indirizzo dell’autovettura in uso a (OMISSIS), episodio ritenuto dagli stessi giudici del riesame collegato all’attentato al centro (OMISSIS).
2.2. Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza di riscontri esterni alle propalazioni accusatorie di (OMISSIS).
Il Tribunale ha valorizzato, alla stregua di riscontri estrinseci, dati probatori del tutto privi di valenza individualizzante rispetto alla attribuzione al (OMISSIS) dello specifico attentato dinamitardo ai danni del centro (OMISSIS) ed ha escluso, sulla scorta di argomentazioni illogiche, contraddittorie e travisanti, la doglianza difensiva secondo cui nell’unica conversazione interpretata come evocativa del coinvolgimento dell’odierno ricorrente nell’episodio ascrittogli, in realta’ i colloquianti, si sono limitati genericamente ad accostarlo a non meglio precisate “bombe”. Siffatta indicazione e’, pero’, del tutto insufficiente, alla luce del fatto che, alla data della captazione, erano gia’ pubbliche le dichiarazioni con cui lo stesso collaboratore aveva indicato il (OMISSIS) come la persona che aveva collocato “bombe” presso rivenditori al dettaglio di pane per costringerli a rispettare le imposizioni di carattere estorsivo del clan (OMISSIS).
2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di attuali e concrete esigenze cautelaci.
Il Tribunale per il riesame, ha omesso del tutto di considerare il notevole tempo trascorso dai fatti contestati – risalenti all’anno 2014 – ed ha, al contrario, illogicamente valorizzato, oltre all’unico precedente penale dell’indagato riferibile all’anno 2005, il rapporto di coniugio con la coindagata (OMISSIS) ed i provvedimenti giudiziari di natura cautelare che lo avevano di recente coinvolto, sottovalutando che essi, in ogni caso, avevano escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico sia in relazione all’accusa di concorso in estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex articolo 7, sia in ordine a quella di partecipazione al c.d. clan (OMISSIS) con il ruolo di affiliato dedito ad attivita’ estorsive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso propone motivi in parte non consentiti o, comunque, manifestamente infondati ed in parte privi di pregio, sicche’ nel suo complesso deve essere rigettato.
1. Il primo motivo, relativo alla valutazione di attendibilita’, soggettiva ed oggettiva, della chiamata in reita’ de relato operata dal collaboratore di giustizia, (OMISSIS) sollecita apprezzamenti di merito ed e’ comunque manifestamente infondato.
Va, in premessa ricordato che la valutazione della attendibilita’ della prova dichiarativa, costituisce una questione di fatto anche nella delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilita’ di colpevolezza, ferma restando la diversita’ del suo oggetto rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato. Come tale, essa non puo’ essere rivalutata in sede di legittimita’, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. Laddove le dichiarazioni siano qualificabili come chiamate di correo ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, il sindacato di legittimita’ non consente il controllo sul significato concreto non solo di ciascuna dichiarazione ma anche di ciascun elemento di riscontro, perche’. un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in se’ stessi e nel loro reciproco collegamento (ex plurimis da ultimo Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577).
Nel caso in verifica, l’apparato argomentativo del provvedimento impugnato e’ immune da vizi logici rilevabili nella sede di legittimita’.
Il Tribunale dopo avere escluso, sul piano strettamente soggettivo, che il (OMISSIS) fosse animato da specifici motivi di risentimento od astio nei confronti del chiamato in reita’, invero nemmeno indicati dell’odierno ricorrente il quale ha, in radice, negato di averlo conosciuto, ha preso in esame le dichiarazioni del collaboratore, alla luce del loro tenore complessivo, interpretandole in maniera diversa da come prospettato dalla difesa, considerandole, a tutto concedere, imprecise, per limiti legati alla impreparazione tecnica del propalante, ma non false al punto da escludere la loro attendibilita’. Ha, infatti, osservato che se e’ vero che (OMISSIS) ha esplicitamente ricollegato l’attentato alla richiesta di (OMISSIS) di una somma di denaro necessaria al pagamento delle spese per gli avvocati in relazione alla proposizione di un rimedio processuale, il ricorso in Cassazione, ancora non esperibile per la pendenza del giudizio di appello, e’ anche vero che le causali dell’azione, come si ricava da fonti diverse dal (OMISSIS) ovvero le numerose conversazioni captate in ambientale tra interlocutori ben piu’ informati, sono state plurime anche se tutte ricollegabili, come riferito dallo stesso collaboratore, alla degenerazione dei rapporti di cointeressenza, economica ed imprenditoriale, tra il clan (OMISSIS) ed i (OMISSIS), esplosa e progressivamente aggravatasi nel periodo in esame. Ha, dunque, ritenuto plausibile che il (OMISSIS), pur descrivendo il reale contesto in cui e’ maturato l’attentato dinamitardo, abbia inserito particolari tecnici errati, confondendo le spese per il ricorso in Cassazione con quelle necessarie per la trattazione del gravame in appello o piu’ genericamente per il processo in corso, non potendosi nemmeno escludere che i congiunti di (OMISSIS), essendo ormai prossima la pronuncia di appello, gia’ si attivassero a reperire le risorse finanziarie per contrastare una possibile, forse attesa, conferma della condanna di primo grado in seconde cure.
Parimenti non sono censurabili le argomentazioni utilizzate dall’ordinanza impugnata per superare l’ulteriore rilievo difensivo fondato sulla pacifica circostanza che i fratelli (OMISSIS), nel corso degli informali incontri con personale dei Carabinieri, non avevano mai esternato sospetti sulla responsabilita’ dei (OMISSIS). E’ del tutto logica l’affermazione per cui che i fratelli (OMISSIS), pur a sicura conoscenza della matrice dell’attentato al punto da versare parte del denaro richiesto dai (OMISSIS) con l’atto intimidatorio quale corrispettivo degli investimenti in comuni attivita’ imprenditoriali, a cominciare proprio dal Centro (OMISSIS), non avevano alcuna ragione di disvelarla agli inquirenti perche’, impegnati, come si evince da alcune conversazioni in atti, ad accreditarsi negli incontri informali quali vittime piuttosto che di soci della famiglia (OMISSIS), non potevano certamente ammettere l’esistenza di affari gestiti in ambienti camorristici che costituivano il contesto in cui era stato deciso l’episodio delittuoso in esame ed il cui accertamento li avrebbe esposti a responsabilita’ penali personali.
2. E’, invece, infondato, il secondo motivo con cui si evidenzia l’assenza di riscontri estrinseci alla chiamata in reita’ del collaboratore (OMISSIS), censurandosi, in particolare, il carattere individualizzante dei riferimenti al (OMISSIS) quale esecutore materiale dell’attentato al centro (OMISSIS) contenuti nella conversazione n. 5393 del 16.3.2018 tra (OMISSIS) e (OMISSIS) in ragione della loro equivocita’.
2.1. Va rammentato che la giurisprudenza di legittimita’ nel precisare la connotazione individualizzante che devono possedere i riscontri estrinseci alle dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato per integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’articolo 273 c.p.p., oscilla tra un filone interpretativo minoritario che ritiene necessari riscontri solo “parzialmente o tendenzialmente individualizzanti”(Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv. 279515 ed in precedenza Sez. 6, n. 45441 de 07/10/2004, Fanara, Rv. 230755) e l’indirizzo maggioritario, avallato anche dalla Sezioni Unite, secondo cui, l’articolo 273 c.p.p., nel testo vigente, non configura un autonomo criterio valutativo da contrapporre a quello indicato nell’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, ma rende applicabile, anche ai fini cautelari, la regola di valutazione della chiamata di correo, che deve essere sorretta da riscontri individualizzanti. Secondo questa obiezione ermeneutica, condivisa dal Collegio, la prognosi di colpevolezza deve essere sempre subiettivizzata, sicche’ i riscontri esterni devono essere sempre individualizzanti ossia tali da assumere idoneita’ dimostrativa in relazione all’attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, P.G. in proc. Spennato, Rv. 234598). Cio’, non significa, pero’, che la delibazione sul carattere individualizzante del riscontro alle dichiarazioni di cui all’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, siano sottratte alle caratteristiche intrinseche ad ogni valutazione resa nel contesto incidentale del procedimento “de libertate” che e’, pur sempre, un giudizio probabilistico di segno positivo in ordine alla colpevolezza reso allo stato degli atti, cioe’ sulla base di materiale conoscitivo ancora “in itinere”. Cio’ implica che anche la valutazione sul carattere individualizzante del riscontro deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la “elevata probabilita’ di colpevolezza del chiamato”, restando ferma la netta distinzione tra gli indizi cautelari e la prova ai fini del giudizio e, quindi, la diversita’ di prospettiva in cui gli uni e l’altra si muovono anche dopo la forte “spinta all’omologazione” dei parametri di valutazione e di utilizzabilita’ del materiale conoscitivo oggetto delle decisioni del giudice della cautela e di quello del merito derivante dalle modiche normative introdotte dalla L. n. 63 del 2001, articolo 11, sul giusto processo, interpretato alla luce dell’articolo 3 Cost., comma 1, e articolo 27 Cost., comma 2, che costituiscono il fondamento del sistema cautelare. D’altra parte, anche l’orientamento meno rigoroso richiedendo una mera “vocazione individualizzante” de riscontri intende sottolineare come “la verifica dell’attendibilita’ di tali dichiarazioni pertiene ad una fase segnata dalla fluidita’ dell’incolpazione, in cui non e’ richiesta certezza della colpevolezza ed e’ invece sufficiente al riguardo un consistente grado di probabilita’” (Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv. 279515).
2.2. Il Tribunale nel valutare i riscontri alla chiamata in reita’ del (OMISSIS) non si e’ discostato dagli illustrati principi. Dopo avere dato conto dell’acquisizione di preganti riscontri generici, non solo sull’esecuzione dell’attentato dinamitardo ma anche sul movente ed il mandante, ha considerato come conferma individualizzante del coinvolgimento del (OMISSIS) le dichiarazioni rese nel corso di una conversazione capata in ambientale da due persone vicine al clan (OMISSIS), che, a sicura conoscenza dei fatti per essere stati informati dal mandante, commentando la scelta del (OMISSIS) di collaborare con la giustizia e temendone le conseguenze per l’intero sodalizio, avevano individuato proprio nell’odierno ricorrente uno dei protagonisti delle azioni ritorsive poste in essere, su mandato di (OMISSIS), ai danni dei fratelli (OMISSIS) nell’ambito dei piu’ volte citati dissidi economici. Secondo i giudici del merito cautelare, soltanto il coinvolgimento diretto del (OMISSIS) – indicato come il “marito della sorella” – nelle intimidazioni poste in essere dal clan durante la fase conflittuale dei rapporti coi (OMISSIS) (dall’arresto di (OMISSIS) fino al 2015), in cui si inserisce anche il danneggiamento del centro (OMISSIS) (giugno 2014), giustifica la stretta correlazione che entrambi gli interlocutori pongono tra le azioni illecite che egli ha commesso collocando “bombe” e le altre dello stesso periodo (“guai a montoni”) che, per quanto commesse con gli “spari”, avevano la medesima causale per essere state ordinate dal reggente, (OMISSIS), per costringere i (OMISSIS) a rispettare gli accordi. Detta correlazione, infatti, in disparte del ruolo avuto dal (OMISSIS) nelle estorsioni ai danni delle panetterie pure commesse con attentati dinamitardi, ha un senso nell’economia del dialogo intercettato solo ammettendo la sua partecipazione agli episodi delittuosi commessi ai danni dei (OMISSIS), culminati con l’esplosione di piu’ colpi di arma da fuoco ai danni dell’autovettura di uno dei fratelli (OMISSIS), (OMISSIS) (ottobre 2015), ma iniziati con il danneggiamento del centro (OMISSIS). L’indicazione del (OMISSIS) quale partecipe all’attivita’ intimidatoria ordita o’ dal clan (OMISSIS) ai danni dei (OMISSIS), apprezzata come attendibile in ragione della sua casuale captazione in ambientale e della sua provenienza da fonti interne al clan, secondo il carattere probabilistico del giudizio cautelare, ha senz’altro carattere individualizzante rispetto alla chiamata in reita’ del collaboratore di giustizia, ove si consideri che l’attentato dinamitardo, oggetto della specifica accusa a carico del (OMISSIS), ha rappresentato, alla stregua delle emergenze investigative, uno degli episodi piu’ eclatanti posti in essere, nel periodo di riferimento, dai (OMISSIS) per colpire i (OMISSIS).
3. Il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, e’ manifestamente infondato.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato non solo in ragione dell’operativita’ della presunzione relativa di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3, ma anche considerando irrilevanti gli elementi di segno contrario opposti dalla difesa, alla luce sia della oggettiva gravita’ delle condotte contestate sia della personalita’ dell’indagato. In quest’ottica ha correttamente desunto il pericolo, concreto ed attuale, di reiterazione delle condotte illecite, anche dalle emergenze di altri procedimenti penali in cui sono stati emessi provvedimenti favorevoli al (OMISSIS), sia pure non definitivi, evidenziando come gli elementi acquisiti fossero dimostrativi, quanto meno, della stretta vicinanza dell’odierno ricorrente al clan (OMISSIS) e della sua disponibilita’ fino ad epoca recente a curarne gli interessi, a prescindere dalla partecipazione a singoli episodi estorsivi nell’interesse del sodalizio (pag. 111 e seg.).
4. Al rigetto consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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