Il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 25 febbraio 2020, n. 5061.

La massima estrapolata:

In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all’osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all’eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l’assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito; ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell’art. 1109, comma 1, c.c..

Ordinanza 25 febbraio 2020, n. 5061

Data udienza 24 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23464-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 126/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in unico motivo, per violazione degli articoli 1137, 1105, 1109, 1135, 1175, 1375 c.c., avverso la sentenza n. 126/2018 della Corte di Appello di Brescia, depositata il 30 gennaio 2018.
Non hanno svolto attivita’ difensive gli intimati Condominio (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
I condomini (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) impugnarono tre Delib. assembleari del 26 luglio 2006, Delib. del 6 luglio 2007 e Delib. del 25 luglio 2007, adottate dal Condominio (OMISSIS), ai fini dell’approvazione del consuntivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio. L’adito Tribunale di Bergamo con sentenza del 25 maggio 2013 annullo’ la prima e la terza delibera impugnata. La Corte d’Appello di Brescia ha poi accolto il gravame avanzato dal Condominio (OMISSIS) ed ha respinto integralmente le impugnative delle delibere, osservando come l’assemblea condominiale avesse inteso approvare l’esecuzione dei lavori ad un determinato costo, seppur superiore alle originarie previsioni, e di tale scelta non era possibile sindacare in sede giudiziale la convenienza economica. Ne’ per la Corte di Brescia era ravvisabile un eccesso di potere della maggioranza nel quantificare il corrispettivo dei lavori eseguiti da un terzo.
Il ricorrente, nel suo unico motivo di giudizio, ritiene per contro evidente l’eccesso di potere perpetrato dall’assemblea, che ha approvato il pagamento di un corrispettivo per opere mai eseguite dall’appaltatore, o comunque sovrastimate.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Va premesso che il ricorso per cassazione e’ stato proposto da (OMISSIS) nei confronti non solo del Condominio (OMISSIS), ma anche di (OMISSIS) e (OMISSIS), attori in primo grado insieme al ricorrente per l’impugnazione della delibera assembleare, e percio’ in situazione di litisconsorzio processuale ex articolo 331 c.p.c..
La sentenza della Corte d’Appello di Brescia si e’ uniformata all’orientamento giurisprudenziale, che deve qui ribadirsi, secondo cui, sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici, il sindacato dell’autorita’ giudiziaria non puo’ estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalita’ di cui dispone l’assemblea quale organo sovrano della volonta’ dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimita’ che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, puo’ abbracciare anche l’eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti sulla base di apprezzamento di fatto del contenuto di essa che spetta ai giudici del merito – falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all’articolo 1137 c.c., non e’ finalizzato a controllare l’opportunita’ o convenienza della soluzione adottata dall’impugnata delibera, quanto piuttosto a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell’assemblea. Esulano, quindi, dall’ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosita’ della scelta operata dall’assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni (Cass. Sez. 6 – 2, 17/08/2017, n. 20135; Cass. Sez. 2, 20/06/2012, n. 10199; Cass. Sez. 2, 20/04/2001, n. 5889; Cass. Sez. 2, 26/04/1994, n. 3938; Cass. Sez. 2, 09/07/1971, n. 2217).
In particolare, i condomini non possono sollecitare il sindacato dell’autorita’ giudiziaria sulla delibera di approvazione dei lavori straordinari e di ripartizione delle correlate spese, censurando, ad esempio, l’opportunita’ della scelta dell’appaltatore operata dall’assemblea, o l’accettazione di un preventivo di spesa meno vantaggioso di quello contenuto in altra offerta; ne’ possono impugnare la decisione assembleare sostenendo l’inutilita’ o l’irrazionalita’ dei lavori approvati. Rimane, dunque, configurabile l’annullabilita’ in sede giudiziaria di una delibera della assemblea dei condomini per ragioni attinenti alla opportunita’ ed alla convenienza della gestione del condominio soltanto nel caso di decisione che, sulla base di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, arrechi, grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell’articolo 1109 c.c., n. 1, (Cass. Sez. 2, 14/10/2008, n. 25128; Cass. Sez. 2, 05/11/1990, n. 10611). Sulla scorta di tali parametri, non e’ percio’ censurabile la decisione della Corte d’Appello, dovendosi certamente negare che possa intendersi “gravemente pregiudizievole alla cosa comune” una deliberazione che, in realta’, venga impugnata in relazione non al danno che abbia apportato alla conservazione o al godimento delle parti comuni, quanto sotto il profilo della gravosita’ e della carenza di giustificazione delle spese da essa implicate a carico dei singoli condomini.
Il ricorso fa peraltro riferimento ad una serie di circostanze di fatto (mancata esecuzione delle opere di copertura dell’immobile, sovrastima di voci di spesa), che si dicono esposte “nel corso del giudizio” e confermate dalla CTU, senza pero’ osservare al riguardo l’onere di specificita’ prescritto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Il ricorso va percio’ rigettato. Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto difese.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, – da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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