Il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 febbraio 2021| n. 4025.

In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l’eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti – sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito – falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all’art. 1137 cod. civ. non è finalizzato a controllare l’opportunità o convenienza della soluzione adottata dall’impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell’assemblea. Ne consegue che esulano dall’ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti, ad esempio, alla difettosità delle opere di manutenzione straordinaria od all’erronea contabilizzazione delle stesse, trattandosi di questioni da far valere eventualmente nei rapporti contrattuali con l’appaltatore e non come vizio della volontà assembleare.

Ordinanza|16 febbraio 2021| n. 4025

Data udienza 13 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Sindacato giudiziale sulle delibere assembleari – Compensazioni delle spese legali

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 32513-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 592/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 28/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 28 marzo 2019, n. 592/2019, resa dalla Corte d’appello di L’Aquila.
Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS) di (OMISSIS).
(OMISSIS) propose cinque impugnazioni ex articolo 1137 c.c., di delibere assembleari del Condominio (OMISSIS) di (OMISSIS), relative alla manutenzione straordinaria dell’edificio eseguita dall’appaltatrice (OMISSIS) s.r.l., ai bilanci consuntivi e preventivi 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, ed al riparto delle spese, contestando i difetti delle opere, l’accollo di esborsi non dovuti dall’attore e la mancata realizzazione di alcuni lavori contabilizzati. Riuniti i giudizi, le domande vennero parzialmente accolte dal Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova. Il (OMISSIS) propose gravame, quanto, in particolare, alla contabilizzazione dei lavori di ripristino dei frontalini e di riparazione delle copertine di marmo del proprio balcone, alle spese di energia elettrica, alla imputazione dei contributi alla condomina Potenza e ad “altre questioni contabili” (quinto motivo di appello). L’appello venne rigettato, confermando anche l’obbligo del (OMISSIS) all’integrale pagamento delle spese di CTU.
Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1137 c.c., affermando che il sindacato del giudice sulle delibere dell’assemblea di condominio e’ “anche di merito, laddove sia necessario un accertamento della situazione di fatto che e’ alla base delle determinazione assembleare… ovvero laddove si riscontra il c.d. eccesso di potere”, il che si darebbe quando sia imputata ad un condomino una errata quota di contribuzione alle spese o sia approvato un bilancio non veritiero. Vengono cosi’ elencati ai paragrafi A, B, C, D, E, nonche’ 1.2., 1.3., 1.4. ed 1.5. di ricorso, altrettanti accertamenti di fatto erronei compiuti dalla sentenza impugnata nel valutare la CTU e le risultanze istruttorie.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., avendo la Corte d’appello confermato la condanna del ricorrente al pagamento per intero delle spese dell’espletata CTU, invece che compensato le stesse tra le parti.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il controricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2.
La sentenza impugnata ha analiticamente disatteso le censure dell’appellante, richiamando di volta in volta le emergenze della CTU espletata. Il ricorrente, deducendo nel primo motivo di ricorso soltanto un vizio di violazione di norme di diritto (articolo 1137 c.c.), invoca in realta’ una rivalutazione complessiva delle risultanze istruttorie. Lo stesso articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Neppure l’omesso esame di elementi istruttori integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
Il primo motivo di ricorso si limita a chiedere una valutazione delle emergenze peritali diversa da quella data dai giudici del merito e conforme a quella auspicata dal ricorrente. Tale operazione e’ estranea alle regole del giudizio di legittimita’, in quanto suppone un accesso diretto agli atti e una delibazione degli stessi in via inferenziale.
E’ incomprensibile anche il riferimento contenuto nel primo motivo all’eccesso di potere assembleare, il quale suppone, in realta’, un grave pregiudizio alla cosa comune, ex articolo 1109 c.c., tale da consentire l’invalidazione della decisione approvata dalla maggioranza (cfr. Cass. Sez. 2, 05/11/1990, n. 10611). Quanto al resto, e’ conforme all’orientamento consolidato di questa Corte, anche ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, il principio secondo cui in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell’autorita’ giudiziaria sulle delibere assembleari non puo’ estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalita’ di cui dispone l’assemblea, quale organo sovrano della volonta’ dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimita’ che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, puo’ abbracciare anche l’eccesso di potere, purche’ la causa della deliberazione risulti – sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito – falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all’articolo 1137 c.c., non e’ finalizzato a controllare l’opportunita’ o convenienza della soluzione adottata dall’impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell’assemblea (Cass. Sez. 6 – 2, 25/02/2020, n. 5061; Cass. Sez. 6 – 2, 17/08/2017, n. 20135). Ne consegue che esulano dall’ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti, ad esempio, alla difettosita’ delle opere di manutenzione straordinaria o all’erronea contabilizzazione delle stesse, trattandosi di questioni da far valere eventualmente nei rapporti contrattuali con l’appaltatore e non come vizio della volonta’ assembleare.
Quanto al secondo motivo di ricorso, esso e’ del pari inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, essendo uniforme l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di spese processuali, la facolta’ di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non e’ tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facolta’, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualita’ di una compensazione, non puo’ essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (da ultimo, Cass. Sez. 6 – 3, 26/04/2019, n. 11329). In particolare, la consulenza tecnica d’ufficio e’ un atto compiuto nell’interesse generale di giustizia e, dunque, nell’interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex articoli 91 e 92 c.p.c., sicche’ possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest’ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l’esclusione del rimborso (da ultimo, Cass. Sez. 1, 10/06/2020, n. 11068). Il ricorso va percio’ dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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