In tema di procedimento di prevenzione il terzo interessato

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|12 gennaio 2021| n. 880.

In tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., soggiacendo alla regola della domiciliazione “ex lege” presso quest’ultimo.

Sentenza|12 gennaio 2021| n. 880

Data udienza 26 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Misura di prevenzione patrimoniale – Confisca – Bene intestato fittiziamente a terzi – Impugnazione – Soggetti legittimati

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. dalla terza interessata:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso il decreto del 19/02/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Epidendio Tomaso, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi con
l’adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibili le impugnazioni proposte da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso il decreto di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca avente ad oggetto un fabbricato con annesso terreno, formalmente intestato a (OMISSIS), ma ritenuto di fatto nella disponibilita’ del proposto (OMISSIS).
L’appello di (OMISSIS) e’ stato ritenuto tardivo, mentre quello di (OMISSIS) non risultava sorretto da un interesse concreto e attuale, perche’ meramente adesivo rispetto agli argomenti prospettati dalla terza interessata.
2. Avverso la sentenza ricorrono il proposto e la terza interessata.
3. (OMISSIS) denuncia violazione di legge processuale.
Sostiene la ricorrente di non aver mai ricevuto personalmente la notificazione del provvedimento del Tribunale, dunque il termine per l’impugnazione non era mai decorso.
Il Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 27 prevede che il decreto debba essere notificato agli interessati; mentre, secondo la ricorrente, non sarebbe applicabile il disposto dell’articolo 100 c.p.p. che, prevedendo la domiciliazione ex lege presso il difensore della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, introduce una disciplina derogatoria al regime ordinario non suscettibile di essere estesa al procedimento di prevenzione.
4. (OMISSIS) deduce violazione di legge.
La Corte di appello ha ricavato il “difetto di legittimazione a contraddire”, da parte del ricorrente, sul tema della “ritenuta riconducibilita’ dell’immobile in sequestro alla sua sfera patrimoniale”, dalla circostanza che l’unico soggetto avente diritto alla restituzione sarebbe stata la sorella, (OMISSIS).
Un tale argomentare e’ erroneo, poiche’ il proposto ha sempre interesse a contrastare un accertamento fondato sulla provenienza delittuosa della provvista utilizzata per l’acquisto del bene.
E nella specie “nel ricorso e’ stato affermato che il bene era stato acquistato interamente con provviste lecite di uno dei soggetti del nucleo familiare e che non vi e’ sproporzione reddituale all’interno del nucleo familiare di cui fanno parte sia il proposto che l’interveniente”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso di (OMISSIS) e’ manifestamente infondato.
2.1 Come ricorda il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la Corte di cassazione suole costantemente affermare che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico all’interno di un procedimento penale, come e’ il caso della terza interessata odierna ricorrente, vale la regola – espressamente menzionata dall’articolo 100 c.p.p. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria – per cui costoro “stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale”, al pari di quanto previsto nel processo civile dall’articolo 83 c.p.c.. A differenza della parte assoggettata all’azione penale cui, nel caso, va equiparato il proposto rispetto alla chiesta misura di prevenzione patrimoniale, i soggetti portatori di ragioni di interesse esclusivamente civilistico non possono stare personalmente in giudizio, ma hanno un onere di patrocinio che e’ soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore (cosi’ Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, De Angelis, che in motivazione richiama, tra gli arresti conformi, quello reso da questa sezione della Corte distinto dal nr 13798/11; ed in linea a siffatto orientamento le sentenze n. 23107 del 23/04/2013; n. 21314 del 2010 Rv. 247440, n. 8942 del 2011 Rv. 252438, n. 25849 del 2012 Rv. 253081, n. 10972 del 2013 Rv. 25518).
A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non rileva che l’articolo 100 c.p.p. non preveda espressamente, tra le categorie di soggetti ivi indicati, anche il terzo interessato nelle misure di prevenzione, risultando quest’ultima posizione processuale, in ragione del carattere meramente civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativo procedimento, pienamente equiparata a quelle espressamente menzionate, non in termini di tassativita’, dalla norma in esame (cosi’ Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, De Angelis, cit.).
Ne deriva che nel procedimento di prevenzione la terza interessata soggiace alla regola della domiciliazione ex lege presso il difensore a mente dell’articolo 100 c.p.p., comma 5.
Non e’ conducente il richiamo alla previsione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 27, che prevede la comunicazione del decreto “agli interessati”, poiche’ la disposizione stabilisce l’obbligo di comunicazione, ma non le modalita’ attraverso le quali la comunicazione deve essere eseguita che, per la terza interessata, sono quelle di cui al citato articolo 100 c.p.p., comma 5.
Discende che la decisione impugnata e’ corretta:
– la notifica del provvedimento alla terza interessa, domiciliata ex lege presso il proprio difensore, e’ avvenuta a mezzo posta elettronica certificata il 27 novembre 2018 e in pari data e’ stata ricevuta;
– il termine di dieci giorni per la proposizione dell’appello scadeva venerdi’ 7 dicembre 2018;
– l’appello e’ stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Palermo il 10 dicembre 18, quando il termine per l’impugnazione era gia’ scaduto.
3. Il ricorso di (OMISSIS) e’ proposto da soggetto privo di interesse ed e’, comunque, manifestamente infondato.
3.1. Le imprecisioni contenute nel ricorso impongono di chiarire che: il provvedimento impugnato non attiene ad un sequestro ma alla misura definitiva della confisca di prevenzione; l’inammissibilita’ riposa sul ritenuto difetto di interesse, non sul difetto di legittimazione che e’ presupposto processuale concettualmente diverso dal primo.
3.2. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, secondo cui e’ inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione del proposto avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando lo stesso abbia assunto una posizione processuale meramente adesiva a quella di chi e’ stato giudicato formalmente interposto, poiche’ in tal caso l’interesse fa capo solo all’apparente intestatario quale unico soggetto avente diritto all’eventuale restituzione del bene (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141).
E’ vero che il proposto ha interesse a negare l’interposizione fittizia e a dimostrare l’esclusiva appartenenza dei beni ai terzi presunti intestatari, la’ dove l’esclusione dei beni intestati ai terzi dalla sua sfera patrimoniale incida sul giudizio di sproporzione e, dunque, sulla legittimita’ del provvedimento di confisca di prevenzione (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 40008 del 12/05/2016, Pomilio, Rv. 268232, che in motivazione ha precisato, in sintonia con l’indirizzo sopra ricordato, che il proposto, invece, non e’ titolare di alcun interesse ad impugnare qualora intenda unicamente ottenere la restituzione dei beni intestati a terzi); ed e’ del pari vero che il proposto ha interesse ad impugnare il provvedimento di confisca di un bene formalmente intestato a terzi, allorche’, ammettendo l’esistenza del rapporto fiduciario (nella specie per ragioni fiscali), deduca di essere l’effettivo titolare del bene e, quindi, l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione (Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Ciarelli, Rv. 271381).
Tuttavia tali ipotesi non ricorrono nel caso di specie, perche’, come ha gia’ esaustivamente osservato la Corte di appello, in questo caso il proposto si e’ limitato a depositare una impugnazione adesiva di quella della terza interessata.
4. Dalla inammissibilita’ dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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