Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 27 aprile 2020, n. 13043.

Massima estrapolata:

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. può avere ad oggetto un’intera impresa allorché questa sia qualificabile come mafiosa, e cioè, quando vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l’intera attività d’impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dell’accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti ed illeciti, o, infine, quando l’impresa sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con conseguente commistione tra le attività d’impresa e mafiosa.

Sentenza 27 aprile 2020, n. 13043

Data udienza 4 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Sequestro preventivo finalizzato alla confisca – Complesso aziendale – Associazione mafiosa – Estorsioni – Correlazione specifica e concreta del bene con il reato associativo mafioso – Strumento del reato associativo – Sussistenza anche qualora sia un terzo il titolare – Fumus commissi delicti – Periculum in mora – Vizio di motivazione – Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARACENO Rosa A. – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 15/07/2019 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELE CAPPUCCIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, il quale conclude chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
uditi i difensori, avvocati (OMISSIS) del foro di LAMEZIA TERME e (OMISSIS) del foro di CATANZARO, i quali concludono chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 luglio 2019 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato, ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 10 giugno 2019, con cui e’ stato disposto, ai sensi dell’articolo 240 c.p. e articolo 416-bis c.p., comma 7, e articolo 321 c.p.p., comma 1, il sequestro della societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.”, legalmente rappresentata dall’odierna ricorrente (OMISSIS).
2. Il procedimento penale nell’ambito del quale e’ stato adottato il provvedimento qui impugnato, convenzionalmente denominato “(OMISSIS)”, concerne l’attivita’ dell’associazione mafiosa facente capo alla famiglia (OMISSIS), stanziata sul territorio di (OMISSIS).
Il Tribunale del riesame di Catanzaro, dopo aver disatteso la preliminare eccezione di nullita’ del decreto del Giudice per le indagini preliminari per carenza assoluta di motivazione, ha ripercorso, in sintesi, la storia dei procedimenti penali (indicati con i nomi “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)”), taluni dei quali sfociati in pronunzie che hanno acquisito l’autorita’ della cosa giudicata, che hanno messo in luce esistenza, natura e composizione delle cosche di âEuroËœndrangheta che hanno operato in (OMISSIS) e nella frazione marina di (OMISSIS).
Successivamente, ha dato conto delle dichiarazioni rese, tra il 1993 ed il 2018, da numerosi collaboratori di giustizia, che, vagliate nel loro complesso e confortate da numerosi e pregnanti riscontri oggettivi, attestano che in (OMISSIS) opera da molti anni una “locale” di âEuroËœndrangheta – federata a quella di (OMISSIS), storicamente capeggiata dai (OMISSIS) – riconducibile alle famiglie (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e retta, al tempo delle vicende oggetto di contestazione, dalla diarchia formata da (OMISSIS) e (OMISSIS).
E’, quindi, passato ad esaminare il delitto di estorsione – contestato, al capo 3), a (OMISSIS) e (OMISSIS), membri della consorteria mafiosa, e costituente espressione del relativo programma criminoso – commesso costringendo (OMISSIS), amministratore della societa’ che gestisce la struttura ricettiva “(OMISSIS)”, ad avvalersi, per la fornitura di prodotti edili e per il servizio di pulitura della spiaggia, di aziende contigue alla cosca (OMISSIS).
Il compendio indiziario si giova, al riguardo, delle dichiarazioni della persona offesa, che ha narrato delle vessazioni patite ad opera dei (OMISSIS), i quali, secondo quanto esposto dai collaboratori di giustizia (OMISSIS) e (OMISSIS), hanno agito sotto l’egida della piu’ autorevole consorteria dei (OMISSIS). Il (OMISSIS) ha riferito di essere stato destinatario di richieste estorsive, plurime e cadenzate nel tempo, sin dall’anno (OMISSIS); di aver sopportato esborsi complessivamente ammontanti a 730 mila Euro in contanti; di aver subito danneggiamenti alla struttura alberghiera, quantificabili in oltre due milioni di Euro, tutte le volte in cui aveva tentato di sottrarsi alle imposizioni criminali. Ha aggiunto che, a partire dagli anni (OMISSIS), i (OMISSIS) avevano modificato la strategia impositiva, limitando o cessando del tutto le richieste di tangenti, ma intensificando “le segnalazioni” per le forniture o l’affidamento dei servizi.
L’impostazione accusatoria trae linfa, oltre che dalle dichiarazioni teste’ richiamate, da alcune conversazioni, captate nel 2012 e nel 2018, dalla quale traspare il ricorso ad un metodo estorsivo meno eclatante rispetto alla tradizionale richiesta di corresponsione di somme di denaro, accompagnata da esplicite minacce, ma, nondimeno, ugualmente pervasivo, concretatosi nell’imposizione delle imprese, evidentemente gradite alla consorteria, alle quali affidare servizi connessi alla gestione del complesso turistico o rivolgersi per l’approvvigionamento dei materiali occorrenti.
Nell’ambito di tale attivita’ illecita, un ruolo fondamentale e’ stato assunto da (OMISSIS), emissario di (OMISSIS) e da tempo dipendente, quale manutentore, della societa’ che gestisce il resort “(OMISSIS)”, il quale curava di veicolare i diktat, ammantati dalla veste di semplici suggerimenti, promananti dal vertice del sodalizio criminale.
Nel descritto contesto, si inserisce l’affidamento, da parte di (OMISSIS), alla ” (OMISSIS) s.r.l.” – societa’ amministrata da (OMISSIS) ma riconducibile, a dire della persona offesa, alla famiglia (OMISSIS) e, in particolare, ad un cugino di (OMISSIS) – di forniture edili per l’importo complessivo, nel biennio 2017-2018, di Euro 10.056,89, che viene iscritto nella piu’ ampia cornice estorsiva, tanto da fondare apposito addebito, contestato anche alla (OMISSIS), la quale, tuttavia, non e’ stata raggiunta, a differenza dei correi, da ordinanza applicativa di misura cautelare personale.
Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto del tutto legittima l’imposizione del vincolo in vista della futura confisca, precisando che “la condotta legittimante l’apprensione del bene, invero, e’ rappresentata dal delitto associativo, per il quale opera l’articolo 416 bis c.p., comma 7”. In proposito, ha ricordato, che secondo consolidato arresto e’ consentito il sequestro funzionale alla confisca dell’intero complesso aziendale, laddove vi sia dimostrazione della correlazione specifica e concreta del bene con il reato associativo mafioso, anche qualora sia un terzo ad esserne titolare, l’apprensione essendo legittimata non tanto dalla sussistenza, in capo al titolare, del dolo associativo quanto, piuttosto, dalla sua mancanza di buona fede nel porre il bene a disposizione della consorteria.
Ha aggiunto, al riguardo, che “l’imposizione delle forniture e dei servizi era circostanza perfettamente conoscibile dai titolari dell’impresa, sia per lo stretto legame di parentela e vicinanza con gli esponenti della consorteria, la cui influenza sul territorio era circostanza acclarata e notoria, sia in quanto non puo’ ritenersi che lo stesso fosse inconsapevole delle modalita’ con le quali venivano ottenute le commesse per le forniture. Non vi erano, infatti, precedenti trattative con il diretto interessato, risultando totalmente estranea alle normali dinamiche commerciali e concorrenziali l’imposizione di merce, fatta pervenire direttamente presso il cliente, senza una preventiva richiesta, ovvero l’esecuzione di lavori non espressamente commissionati e in alcuni casi neppure necessari all’interno della struttura”.
Ha, inoltre, ritenuto concorrenti anche finalita’ impeditive, osservando sul periculum in mora che l’impresa, se lasciata nella libera disponibilita’ del titolare, poteva protrarre o aggravare le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri delitti, rappresentando “l’imposizione di forniture e servizi il mezzo per veicolare, con un’apparenza di legalita’, le richieste estorsive provenienti dal gruppo criminale”.
3. (OMISSIS) propone, con l’assistenza degli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce, innanzitutto, violazione di legge per avere il Tribunale del riesame erroneamente rigettato l’eccezione di nullita’ del decreto di sequestro preventivo in quanto motivato per relationem, oltre che al provvedimento emesso in via d’urgenza dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, all’ordinanza di custodia cautelare, non notificata alla (OMISSIS), che non ne e’ destinataria e che, peraltro, non risulta essere indagata per il delitto associativo.
Nel merito, lamenta carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per operare il sequestro previsto dall’articolo 416-bis c.p., comma 7, nei confronti di ricorrente, estraneo alla societas sceleris.
La ricorrente riconosce che la correlazione, gestione dell’impresa da sequestrare e le attivita’ riconducibili all’ipotizzato sodalizio criminale legittima il sequestro anche quanto titolare ne sia un terzo: cio’, in quanto la norma richiede soltanto la strumentalita’ del bene rispetto alla consumazione del delitto di partecipazione o direzione dell’organizzazione mafiosa, sicche’ non puo’, di per se’, essere escluso che beni formalmente appartenenti a terzi soggetti possano essere utilizzati dall’associato mafioso per imporre il proprio potere intimidatorio sul territorio e rendersi cosi’ protagonista, in concreto, delle attivita’ illecite.
Assume, pero’, che il nesso di strumentalita’ deve essere accertato facendo riferimento all’intera attivita’ sociale od imprenditoriale, non risultando invece possibile disporre il sequestro dell’intera azienda sulla scorta di sporadici o saltuari contatti tra l’associato mafioso e l’impresa o societa’ di terzi.
Segnala che in questa direzione e’ orientata la giurisprudenza di legittimita’, che gia’ in passato ha attestato come “La confisca nel procedimento penale, conseguente all’accertamento del delitto previsto dall’articolo 416 bis c.p., ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e si applica obbligatoriamente a tutti i beni sequestrati ai sensi della L. 13 settembre 1982, n. 646, articolo 24 anche se ne siano titolari terzi estranei al delitto di cui all’articolo 416 bis c.p., qualora sussistano le condizioni in base alle quali debba presumersi che l’intestazione a terzi sia fittizia, avendo in effetti il controllo diretto ed indiretto dei beni il condannato per detto reato, sempre che essi siano collegabili all’attivita’ delittuosa” (Sez. U, n. 6 del 26/10/1985, Piromalli, Rv. 171061).
Aggiunge che, posto che condizione necessaria per il sequestro funzionale alla confisca ex articolo 416-bis c.p., comma 7, e’ la correlazione specifica e concreta tra il bene sequestrato e le attivita’ della cosca criminale, in caso di beni intestati a terzi non appare sufficiente dimostrare l’esistenza di rapporti di cointeressenza piu’ o meno evoluti tra il titolare del bene e l’associato mafioso, in quanto e’ necessario che quest’ultimo si sia stabilmente e costantemente servito dell’oggetto del sequestro, pur formalmente appartenente ad altri, per la realizzazione del progetto criminale: tema, questo, che il Tribunale del riesame ha del tutto trascurato, in tal modo incorrendo nella evocata carenza assoluta di motivazione e, quindi, nel vizio di violazione di legge.
Eccepisce, da ultimo, che nei confronti della (OMISSIS) sia stata ritenuto il fumus del concorso nell’ipotizzato reato di estorsione senza tener conto del mancato ricorso alla minaccia e della estraneita’ dell’indagata alla compagine di âEuroËœndrangheta a cui servizio la sua impresa avrebbe, nella circostanza, operato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato nella parte in cui deduce la nullita’ del decreto di sequestro preventivo perche’ motivato, per relationem, anche rispetto ad un provvedimento, l’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, non conosciuto dalla (OMISSIS), che non ne e’ stata destinataria.
In linea generale, va rilevato, con la giurisprudenza di legittimita’, che “La motivazione “per relationem” di un provvedimento giudiziale e’ da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facolta’ di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione” (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248).
Nel caso in esame, la motivazione sul fumus commissi delitti e’ contenuta, in primo luogo, nel decreto di sequestro preventivo, che contiene, alle pagg. 12-13, espressa, ancorche’ sintetica, enunciazione della fattispecie estorsiva oggetto di provvisorio addebito, comprensiva del cenno alle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Ulteriormente, occorre avere riguardo al decreto di sequestro emesso in via d’urgenza dal pubblico ministero ed esplicitamente richiamato dal Giudice per le indagini preliminari alla pag. 1 del decreto di sequestro preventivo, nel quale si rinviene, tra l’altro, la descrizione, in dettaglio, della condotta oggetto di imputazione (cfr. pagg. 5-6), nonche’, alla pag. 106, del rapporto di pertinenzialita’ con le condotte criminose, con indicazione delle ragioni legittimanti il provvedimento cautelare finalizzato alla confisca.
Tanto basta, a giudizio del Collegio, a ritenere la sussistenza dell’autonoma valutazione al cospetto della quale – impregiudicata, ovviamente, la questione dell’apparenza dell’apparato argomentativo sotteso alla decisione e della sua sostanziale mancanza – deve escludersi la ricorrenza del vizio paventato dalla ricorrente.
2. Per quanto concerne le ulteriori doglianze, occorre, preliminarmente, delimitare il perimetro del controllo affidato al giudice di legittimita’.
L’articolo 325 c.p.p., comma 1, prevede che “Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge”.
La giurisprudenza di legittimita’ ha, in proposito, chiarito che nella nozione di “violazione di legge”, per la quale soltanto puo’ essere proposto ricorso per cassazione in ragione della espressa previsione del citato comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicita’ manifesta, la quale puo’ denunciarsi nel giudizio di legittimita’ soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’articolo 606 c.p.p. , lettera e) (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 1, n. 40827 del 27/10/2010, gladio, Rv. 248468).
Ha, altresi’, precisato che la “violazione di legge” comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296).
Tanto ribadito, le delineate censure sono meritevoli di accoglimento.
3. Il sequestro preventivo e’ stato ordinato, in vista della confisca dell’impresa della (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 416-bis c.p., comma 7, che prevede che alla condanna per il delitto di associazione mafiosa segua “la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego”, in tal modo assegnando, in ragione della gravita’ dell’allarme sociale procurato dalla consumazione del delitto e dalla utilizzazione dei beni nelle attivita’ delle associazioni criminali, carattere obbligatorio alla confisca in presenza di condizioni che, altrimenti – cioe’ in caso di condanna per reato diverso da quello sanzionato dall’articolo 416-bis c.p. – avrebbero reso meramente facoltativa l’adozione del provvedimento ablatorio.
Nell’ambito delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato” sono ricompresi tutti i beni destinati a essere utilizzati ai fini dell’attivita’ dell’associazione: deve, dunque, sussistere una relazione specifica e stabile tra il bene e l’illecito, che testimoni l’esistenza di un rapporto strutturale e strumentale (Sez. 6, n. 27750 del 21/05/2012, Vadala’, Rv. 253113; Sez. 2, n. 9954 del 04/03/2005, De Gregorio, Rv. 231029; Sez. 1, n. 1808 del 07/08/1984, Aquilino, Rv. 165523).
Per cose che costituiscono il prezzo, il profitto o il prodotto del reato deve, poi, intendersi anche cio’ che sia stato guadagnato con attivita’ economiche formalmente lecite, ma gestite merce’ l’esercizio della forza di intimidazione mafiosa: sotto questo profilo, formano oggetto della confisca obbligatoria gli utili derivanti da un’impresa mafiosa.
Ancora, l’estensione della confisca alle cose che costituiscono “impiego” del prezzo, del prodotto e del profitto del reato si propone, innegabilmente, di colpire ogni reinvestimento successivo dei profitti delittuosi e degli stessi utili dell’impresa mafiosa e, pertanto, anche le destinazioni sostanzialmente lecite delle utilita’ (Sez. U, n. 2798 del 12/11/1993, dep. 1994, Cinquegrana, Rv. 196258).
4. Cio’ premesso, l’elaborazione giurisprudenziale – efficacemente tratteggiata, tra le altre, da Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018, Calabrese, Rv. 272640 – attesta che anche un’impresa, compresa la stessa azienda con tutti i suoi beni, puo’ essere oggetto di ablazione ex articolo 416-bis c.p., comma 7, in quanto “strumento” del reato associativo mafioso.
Ai fini della confiscabilita’ di tali beni occorre, nondimeno, che sia positivamente dimostrata una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione dell’impresa e le attivita’ riconducibili al sodalizio criminale (Sez. 6, n. 27075 del 02/04/2015, Grizzanti, non mass.; Sez. 6, n. 6766 del 24/01/2014, S.D. Costruzioni S.r.l., Rv. 259073; Sez. 6, n. 47080 del 24/10/2013, Guerrera, Rv. 257709).
La confisca dell’intera azienda e’, pertanto, possibile soltanto allorche’ ci si trovi in presenza di una “impresa mafiosa”, quando cioe’ vi sia totale sovrapposizione fra la compagine associativa e la consorteria criminale o, comunque, quando l’intera attivita’ d’impresa sia “inquinata” dall’ingresso nelle casse dell’azienda di risorse economiche provento di delitto, che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dei meccanismi di accumulazione della ricchezza prodotta, di tal che risulti impossibile distinguere tra capitali illeciti e capitali leciti (Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261588).
A tali ipotesi deve aggiungersi il caso in cui l’impresa sia posta sotto il diretto controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche operative e divenendone, pertanto, lo strumento operativo per la realizzazione del programma criminoso, determinando cosi’ una obiettiva commistione di interessi fra attivita’ di impresa ed attivita’ mafiosa.
Poiche’ l’impresa e’ un’entita’ da intendere in modo unitario, una volta accertata, la natura illecito-mafiosa dell’attivita’ imprenditoriale, in quanto utilizzata per la consumazione di condotte delittuose, va necessariamente sottoposto a confisca tutto il complesso delle quote sociali e dei beni aziendali, senza distinzione tra capitale originariamente lecito e capitale di provenienza illecita immesso successivamente, posto che l’impresa ha avuto la possibilita’ di espandersi e di produrre reddito proprio grazie all’uso distorto (in quanto squisitamente “mafioso”), che e’ stato fatto dei suddetti beni (anche se originariamente acquisiti in modo lecito), con l’ulteriore conseguenza che anche le entrate progressivamente reimpiegate per l’ulteriore sviluppo aziendale devono ritenersi connotate da quella illiceita’ (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti, in motivazione; Sez. 2, n. 42525 del 02/05/2017, Mazzaferro, n. m.; Sez. 6, n. 27075 del 02/04/2015, Grizzanti, n. m.).
Negli altri casi in cui non si versi in presenza di un’impresa mafiosa nei termini sopra indicati, la confisca di un complesso aziendale, disposta ai sensi dell’articolo 416-bis c.p., comma 7, impone una motivazione rigorosa sul quantum da sottoporre ad ablazione, la quale deve evidenziare in modo puntuale il nesso di pertinenza fra cespiti oggetto di vincolo reale ed attivita’ illecita (Sez. 2, n. 42525 del 02/05/2017, Mazzaferro, n. m.; Sez. 6, n. 27075 del 02/04/2015, Grizzanti, n. m.; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261588).
5. Di tali principi non ha fatto buon governo il giudice territoriale.
Nel caso in esame, l’assunto accusatorio si incentra sulla strumentalizzazione dell’impresa della (OMISSIS) al soddisfacimento degli interessi di un aggregato criminale al quale ella e’ estranea, tradottasi nel mettere a disposizione l’azienda per consumare un’estorsione, in ossequio allo schema tipico dei reati aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1., c.p., nella sua declinazione soggettiva, poiche’ commessi al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni mafiose.
Come detto, ai fini del sequestro funzionale alla confisca di un’impresa e del suo patrimonio aziendale, occorre dimostrare l’esistenza di una stretta correlazione dei beni rispetto all’ipotizzata attivita’ illecita del soggetto indagato di associazione di stampo mafioso, in termini sia di necessaria e stabile strumentalita’ rispetto alla realizzazione del programma criminoso, sia di derivazione dall’attivita’ delittuosa (quale prezzo, prodotto, profitto o loro reimpiego). Muovendo dalla qualita’ di terzo che spetta alla (OMISSIS), non inserito, si ribadisce, nel novero dei partecipi della cosca la cui operativita’ ella e’ accusata di avere favorito mettendo la propria impresa a servizio del progetto estorsivo della consorteria, il provvedimento avrebbe dovuto spiegare se l’ablazione dell’intero cespite aziendale trovasse giustificazione nella mafiosita’ dell’impresa, dovendo altrimenti il sequestro in vista della futura confisca essere circoscritto alla sola quota di essa che potesse ritenersi strumentale alla realizzazione degli scopi dell’associazione o che comunque costituisse provento dell’attivita’ delittuosa della societas o reimpiego di esso.
In altri termini, per la motivazione del disposto sequestro, avente ad oggetto l’intero cespite aziendale, occorreva dar conto, e correlativamente congrua indicazione, della presenza di concreti e significativi elementi di collegamento tra la gestione dell’azienda e le attivita’ riconducibili all’ipotizzata associazione di stampo mafioso. Riscontro che andava compiuto verificando, ad esempio, la contitolarita’ delle quote societarie, la comproprieta’ dei beni aziendali, l’assunzione da parte dei terzi delle indicate qualita’ per conto dell’associato mafioso, la preesistenza o meno dell’azienda all’attivita’ estorsiva nella quale il suo titolare era rimasto coinvolto e, ancora, se l’impresa si alimentasse con proventi illeciti, operando soltanto grazie all’acquisizione delle forniture di materiali o di servizi ottenute in forza dell’operativita’ dell’organizzazione criminale. Indicazioni specifiche che difettano del tutto nel tessuto argomentativo del provvedimento che, al contrario, si risolve in affermazioni generiche circa l’esistenza di una relazione di funzionalita’ e strumentalita’ della societa’ alla realizzazione del programma del delitto associativo.
Giudice per le indagini preliminari e Tribunale del riesame, difatti, adombrano, in qualche passaggio dei rispettivi provvedimenti, che (OMISSIS), nella sua qualita’ di rappresentante legale della ” (OMISSIS) s.r.l.”, abbia svolto un ruolo di prestanome degli effettivi titolari dell’impresa, militanti nella compagine di âEuroËœndrangheta: nel decreto di sequestro preventivo si legge, in particolare, alla pag. 12, che le societa’ subito prima elencate, tra cui quella facente capo all’odierna ricorrente, sono “riconducibili alla consorteria (OMISSIS) atteso che le stesse sono risultate strumentali per il perseguimento di progetti criminali, per come si inferisce dal decreto di fermo”. E tangibile appare l’incoerenza, dal punto di vista sia razionale che giuridico, di siffatta asserzione, che traduce in chiave di interposizione il legame riferito ad una singola e specifica vicenda criminosa, assimilando la finalita’ agevolatrice del fatto-estorsivo ipotizzato alla completa e libera disponibilita’ dell’impresa in capo al sodalizio.
Del tutto sganciata dal compendio indiziario – secondo l’esposizione contenuta nel provvedimento impugnato ed in quelli in esso richiamati – appare, poi, l’affermazione, alla successiva pag. 13, secondo cui l’impresa della (OMISSIS) sarebbe rientrata tra le societa’ che “sono state realizzate o, comunque, gestite, almeno parzialmente, con entrate derivanti dal delitto di associazione di stampo mafioso e producono profitti derivanti da attivita’ illecite, quali usura, estorsioni, riciclaggio e narcotraffico, attuate attraverso le modalita’ mafiose descritte”.
Enunciazione anch’essa generica e assertiva, mentre niente affatto dirimenti sono i generici riferimenti a elementi basati sulle relazioni familiari ovvero a episodiche cointeressenze in fatti delittuosi oggettivamente e temporalmente circoscritti e alla presunta compartecipazione ai vantaggi economici cosi’ ottenuti.
Ha ragione il ricorrente a lamentare una motivazione meramente apparente, mancando nel provvedimento impugnato ogni doveroso approfondimento in ordine alla sussistenza di rapporti tra l’impresa e la cosca (OMISSIS) tali da accreditare l’assunto che vede (OMISSIS) fare da paravento agli effettivi titolari dell’azienda ovvero da dimostrare che il reato perpetrato in pregiudizio di (OMISSIS) si iscriva in un piu’ ampio contesto di stabile asservimento dell’ente agli interessi dell’aggregato criminale.
6. Analoga omissione si registra con riferimento alla giustificazione del sequestro riferibile alle esigenze preventive (ex articolo 321 c.p.p., comma 1), solo formalmente evocate, giacche’ il Tribunale, in relazione a quello che parrebbe detto aspetto, si limita ad affermare che la societa’, lasciata nella libera disponibilita’ dei titolari, potrebbe essere utilizzata per aggravare o protrarre le conseguenze dei delitti posti in essere (il riferimento e’ al reato estorsivo ipotizzato) ovvero agevolare la commissione di altri delitti, “essendo l’imposizione di forniture e servizi il mezzo per veicolare, con un’apparenza di legalita’, le richieste estorsive provenienti dal gruppo criminale”, cosi’ non solo esprimendosi in termini approssimativi e largamente tautologici, ma trascurando di considerare:
– che per cose pertinenti al reato debbono intendersi non solo quelle caratterizzate da un’intrinseca, specifica e strutturale strumentalita’ rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, relazione che pero’ non si estende sino al punto da attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la res e l’illecito penale, tanto per evitare di allargare a dismisura il concetto di sequestrabilita’, poiche’ l’istituto del sequestro preventivo, nel perseguire fini di difesa sociale, non puo’ sacrificare in modo indiscriminato i diritti patrimoniali dei cittadini, sottraendo a questi una disponibilita’ di cose che e’ in se stessa lecita, a meno che non sia oggettivamente e specificamente predisposta per l’attivita’ criminosa;
– che il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato e’ consentito anche nel caso di ipotesi criminosa gia’ perfezionatasi, purche’ il pericolo della libera disponibilita’ della cosa stessa – che va accertato dal giudice con adeguata motivazione – presenti i requisiti della concretezza e dell’attualita’ e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicita’, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l’accertamento irrevocabile del reato;
– che di conseguenza non e’ esclusa in linea di principio la sottoposizione alla misura cautelare reale di una universalita’ di beni, come nel caso specifico l’azienda sociale, ove risulti destinata al reimpiego dei proventi di azioni delittuose gia’ compiute o da compiersi, se in concreto essi siano effettivamente confluiti e confusi con il patrimonio sociale, anche se non costituiscono la fonte esclusiva di finanziamento;
– che il sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321 c.p.p. prescinde da presunzioni di illiceita’ del patrimonio accumulato tipiche dei sequestri finalizzati alla confisca penale o di prevenzione;
– che, pertanto, il pericolo rilevante, ai fini dell’adozione del sequestro, deve essere oggettivo, come probabilita’ di danno futuro, connessa all’effettiva disponibilita’ materiale o giuridica della cosa e al suo uso, e deve essere concreto e attuale, e che non puo’ essere presunto sulla base della nota capacita’ delle organizzazioni mafiose di servirsi di strutture imprenditoriali e di reinvestire in esse profitti illeciti, tale essendo sostanzialmente l’unico argomento speso dal provvedimento; il sequestro dell’impresa e del suo intero patrimonio aziendale presuppone, viceversa, un concreto accertamento di una sostanziale gestione dell’impresa sociale da parte del sodalizio o di una sua effettiva sottoposizione al suo controllo della consorteria ovvero di una sua stabile, e non occasionale, operativita’ in un contesto di commistioni mafiose.
Accertamento per l’appunto mancato nel caso in esame e che non poteva essere sostituito dal mero accenno a relazioni parentali ovvero alla consapevolezza in capo alla (OMISSIS) delle modalita’ illecite della singola assegnazione della fornitura, senza scandagliare il tema dei rapporti tra la societa’, dalla medesima amministrata, e la cosca in tesi agevolata, ne’ poteva essere sostituito dal mero rilievo che la fattispecie di delitto ipotizzata a carico della ricorrente rappresentava “una delle condotte attraverso le quali si e’ estrinsecata l’azione intimidatoria di stampo âEuroËœndranghetista di cui al capo 1”.
7. Per le ragioni esposte il provvedimento deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Catanzaro che procedera’ a nuovo esame attenendosi ai principi enunciati, colmando le lacune ed emendando gli errori evidenziati e dando in ogni caso risposta alle deduzioni difensive pertinenti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro.
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere relatore, Daniele Cappuccio, e’ sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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