Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 ottobre 2025| n. 26675.
Il rigore probatorio per la personalizzazione del danno
Massima: Per pretendere la maggiorazione e personalizzazione della misura standard del risarcimento non è sufficiente allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è conseguenza che si verifica in tutti i sinistri dai quali esiti un danno permanente alla persona, già compensato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente. È necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura.
Ordinanza|3 ottobre 2025| n. 26675. Il rigore probatorio per la personalizzazione del danno
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Danno alla persona – Personalizzazione – Lesioni invalidanti – Valutazione – Criteri – Onere della prova
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere-Relatore
Dott. TASSONE Stefania – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3297/2022 R.G. proposto da:
VI.AS. Spa, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TR.15., presso lo studio dell’avvocato MA.PI. ((Omissis)) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
Ga.Sa., Am.Lo., Ga.Ka., elettivamente domiciliati in ROMA VIA A.BE., presso lo studio dell’avvocato GI.GU. ((Omissis)) rappresentati e difesi dall’avvocato MI.MA. ((omissis))
-controricorrenti-
nonchè contro
Ba.Ga.
-intimata-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO n. 344/2021 depositata il 21/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dal Consigliere GABRIELE POSITANO.
Il rigore probatorio per la personalizzazione del danno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 21.02.2011 Ga.Sa. e Am.Lo., esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Ga.Ka., convenivano dinanzi al Tribunale di Larino – Sezione Distaccata di Termoli – VI.AS. Spa e Ba.Ga., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal minore, a seguito dell’incidente verificatosi il 16.07.2009, in T, allorquando il predetto minore era stato investito dall’autovettura Mitsubishi Colt, condotta dalla proprietaria, Ba.Ga. L’investimento andava ascritto alla imprudente condotta di guida della Ba.Ga., che era entrata nel piazzale condominiale, allargando la curva ed invadendo l’opposta corsia di marcia.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.05.2011 si costituiva in giudizio la società VI.AS. contestando la pretesa azionata.
Espletate le prove orali ammesse e depositata la CTU medico legale, con sentenza del 09.12.2015, il Tribunale di Larino, accoglieva la domanda attorea e condannava la Ba.Ga. e VI.AS. Spa al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 119.160,40 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino all’integrale soddisfo.
Con atto di citazione in appello del 16.03.2016, la compagnia di assicurazioni impugnava la sentenza del Tribunale di Larino, rilevandone l’erroneità per omessa valutazione della consistente partecipazione colposa dei genitori del piccolo leso e soprattutto per aver liquidato un danno eccessivo, esponendo voci di danno tra di loro confliggenti.
Si costituivano Ga.Sa. e Am.Lo., anche nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Ga.Ka., impugnando il contenuto del gravame.
La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza depositata il 21.10.2021, rigettava l’appello.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione VI.AS. affidandosi a tre motivi illustrati da memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c. Resistono con controricorso Ga.Sa. e Am.Lo. e Ga.Ka., nelle more del giudizio divenuto maggiorenne.
Il rigore probatorio per la personalizzazione del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2048 c.c., 1227 c.c., artt. 115, 116 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e si lamenta la motivazione mancante, insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della controversia. La Corte di Appello di Campobasso avrebbe errato nel confermare, senza un reale vaglio critico, l’erroneo percorso sostenuto dal Tribunale di Larino, che aveva escluso ogni responsabilità a carico dei genitori del piccolo Ga.Ka. e liquidato un danno eccessivo, astenendosi dal fornire una adeguata motivazione in risposta alle specifiche censure proposte dall’appellante e odierna ricorrente.
Inoltre, i genitori avrebbero dovuto di fornire prova della propria presenza fisica sul luogo in cui si è verificato il fatto illecito, poiché tale condotta costituirebbe un dovere primario ai sensi dell’art. 1176 comma 2 c.c. in presenza di un minore intento a giocare in un luogo recintato.
Il giudice di merito avrebbe ben potuto rilevare d’ufficio un concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., 2054 c.c., comma 1 e art. 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 190 c.d.s. – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).
Con riferimento alla selezione delle prove ed alla valutazione delle stesse nella ricostruzione dei fatti, la Corte avrebbe valorizzato solo alcuni degli accadimenti emersi dall’espletata istruttoria, pretermettendone altri.
La comparazione tra tutti i mezzi di prova non giustificherebbe la decisione adottata, che si pone in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza in materia.
Infine, il Giudice, tenuto, ex art. 116 c.p.c., a valutare le risultanze probatorie secondo il suo prudente apprezzamento, non può seguire criteri che sfuggono alla piena comprensione delle parti e, comunque, deve indicare le ragioni del suo convincimento. Ove correttamente compiuto tale giudizio avrebbe dovuto comportare una decisione diversa da quella adottata dalla Corte di Appello, atteso che il materiale probatorio versato in atti forniva una diversa ricostruzione dei fatti.
I due motivi vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi e sono inammissibili.
Le censure si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, che costituisce prerogativa esclusiva del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e ragionevolmente motivata.
Parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita questa Corte a una nuova, inammissibile, valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello, non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.
Il rigore probatorio per la personalizzazione del danno
I giudici di merito con una valutazione assolutamente convergente hanno ragionevolmente escluso ogni responsabilità dei genitori per omessa custodia, attesa la presenza del minore e degli altri bambini in uno spazio protetto e per il controllo a vista dalla finestra operato dalla madre, evidenziando che in considerazione del comportamento repentino della conducente Ba.Ga., neppure la presenza fisica di uno dei genitori sul posto avrebbe potuto evitare l’investimento del minore, giacché nessuna manovra di emergenza è stata posta in essere dalla conducente della autovettura per evitare di investire il bambino.
Con il terzo motivo di lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in tema di liquidazione del danno biologico e non patrimoniale (artt. 1226 e 2059 c.c. -art. 138 c.d.a.) – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)
La Corte di Appello sarebbe incorsa nella violazione delle specifiche norme di diritto, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale del danneggiato, laddove ha ritenuto di avallare la personalizzazione priva di specifica motivazione, riconosciuta in aggiunta ad un danno morale già autonomamente liquidato dal primo Giudice.
In sostanza, il Tribunale di Larino e la Corte di Appello di Campobasso avrebbero liquidato sia un pregiudizio considerevole a titolo di personalizzazione, che altro rilevante importo a titolo di danno morale.
In particolare, il Tribunale individuava la personalizzazione (Euro 14.081,73 pari al 20% della somma liquidata per le lesioni permanenti (Euro 70.408,67 x 20%=14.081.73) ed il danno morale in 1/3 del medesimo importo (Euro 70.408,67:3= x 23.470,00).
Il motivo è fondato.
Per pretendere la maggiorazione e personalizzazione della misura standard del risarcimento non è sufficiente allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è conseguenza che si verifica in tutti i sinistri dai quali esiti un danno permanente alla persona, già compensato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente. È necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura.
La decisione impugnata non si è fatta carico di tali principi riconoscendo una personalizzazione del danno pur in assenza di motivazione relativa alla specificità del caso di specie.
Il rigore probatorio per la personalizzazione del danno
Come rilevato da questa Corte con sentenza n. 14364 del 29.05.2019, “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l’individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.”
Da tanto discende la erroneità della sentenza impugnata laddove conferma, in assenza di argomentazioni sul punto, il riconoscimento della somma a titolo di danno morale per complessivi Euro 26.270,00 (cui si aggiunge un ulteriore somma di Euro 14.081,73, a titolo di personalizzazione).
Il giudice del rinvio provvederà a motivare facendo riferimento alle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio al fine di giustificare, ove consentito dalle emergenze probatorie, una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari.
Il rigore probatorio per la personalizzazione del danno
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, dichiara inammissibili il primo e secondo motivo.
Cassa la sentenza impugnata limitatamente al terzo motivo e rinvia alla Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 6 maggio 2025.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2025.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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