Il rigetto del ricorso per cassazione proposto da maggiorenne

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 16 aprile 2020, n. 12340

Massima estrapolata:

Il rigetto del ricorso per cassazione proposto da maggiorenne con riferimento all’esecuzione della pena inflittagli per reati commessi da minorenne non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, dovendosi applicare in via analogica la disciplina di favore dettata dall’art. 29, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 in relazione alle sentenze di condanna a carico di minorenni.

Sentenza 16 aprile 2020, n. 12340

Data udienza 20 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Misure alternative alla detenzione – Affidamento in prova al servizio sociale – Competenza del Tribunale per i minorenni e del Magistrato di sorveglianza per i minorenni – Art. 3 dpr 448/1988 – Competenza radicata fino a quando non abbia compiuto i venticinque anni di età – I provvedimenti successivi sono di competenza della magistratura ordinaria – Principio della perpetuatio iurisdictionis

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 13/09/2019 del TRIB. SORV. MINORI di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere CASA FILIPPO;
lette le conclusioni del PG COCOMELLO Assunta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale per i Minorenni di Milano, in funzione di Tribunale di sorveglianza, ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da (OMISSIS) in relazione alla pena di due anni, nove mesi e quindici giorni di reclusione oggetto del provvedimento n. 87/2019 SIEP emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano in data 29.4.2019.
2. L’interessato, per il tramite del difensore, propone ricorso per cassazione denunciando la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 3.
Essendo il ricorrente nato il (OMISSIS), seppure al momento della presentazione dell’istanza di misura alternativa (29.4.2019) egli non avesse ancora compiuto venticinque anni – il che aveva correttamente radicato la competenza del Tribunale per i Minorenni di Milano in funzione di Tribunale di sorveglianza – alla data della decisione (13.9.2019) quell’eta’ l’aveva compiuta, sicche’ il Giudice a quo avrebbe dovuto dichiararsi incompetente e trasmettere gli atti al competente Tribunale di sorveglianza ordinario di Milano ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 3, comma 2.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, valorizzando il principio della perpetuatio iurisdictionis.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Dispone l’articolo 3 (“Competenza”) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448: “1. Il tribunale per i minorenni e’ competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.
2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di eta’”.
In base al dettato della norma ora riprodotta, la competenza del Tribunale per i minorenni in materia di sorveglianza permane nei confronti del minore condannato a pena detentiva solo fino a quando lo stesso non abbia compiuto i venticinque anni, mentre tutti i provvedimenti successivi al compimento di tale eta’ sono di competenza del Magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza ordinari, in quanto il legislatore ha voluto espressamente evitare una “perpetuati() iurisdictionis” del Tribunale per i minorenni (Sez. 1, n. 21849 del 23/5/2006, Confl. comp. in proc. De Virgilio, Rv. 234703 – 01).
3. Tale principio e’ stato interpretato in modo fuorviante dal ricorrente, ad avviso del quale, quando il condannato ha gia’ compiuto venticinque anni al momento della decisione, la competenza a provvedere spetta, comunque, al magistrato o al tribunale di sorveglianza ordinari anche nel caso, come quello di specie, in cui, al momento della presentazione dell’istanza, il condannato non abbia ancora compiuto il venticinquesimo anno di eta’.
Tale opzione ermeneutica non puo’ condividersi.
3.1. Occorre, anzitutto, rilevare che nel ricorso si richiamano alcuni arresti giurisprudenziali non pertinenti, in essi esprimendosi un principio riferito a fattispecie affatto diversa e non sovrapponibile, in quanto, ancorche’ concernente questione di competenza funzionale dell’organo di sorveglianza in tema di misure alternative alla detenzione – come nella vicenda in discussione – si correla alla presupposta esistenza di plurimi titoli esecutivi, emessi sia dal Giudice ordinario che dal Giudice minorile, mentre nel caso che ci occupa la questione di competenza, sempre in tema di misure alternative, viene agitata all’interno di un unico medesimo procedimento, in cui si vorrebbe, addirittura, distinguere una duplice diversa Autorita’ giudiziaria nell’eventualita’ che il condannato, non ancora venticinquenne nella fase introduttiva del procedimento, lo diventi in quella decisoria.
Non puo’, quindi, estendersi, proprio per la diversita’ delle fattispecie in confronto, alla situazione processuale del (OMISSIS) il principio, sancito in quelle decisioni, secondo il quale spetta al Tribunale di sorveglianza ordinario, e non al Tribunale per i minorenni in funzione di Tribunale di sorveglianza, la competenza a decidere sull’istanza di detenzione domiciliare proposta dal condannato che debba espiare una pena cumulata per delitti commessi in eta’ minore e per delitti commessi dopo il raggiungimento della maggiore eta’, a nulla rilevando che il predetto non abbia ancora compiuto i venticinque anni d’eta’ (fra molte, cfr. Sez. 1, n. 7235 del 15/12/2017, dep. 14/2/2018, T., Rv. 272410 – 01, in cui viene spiegato che, in assenza di una norma esplicita, non rinvenibile nel sistema processuale o nell’ordinamento penitenziario, non opera alcuna perpetuatio iurisdictionis del Tribunale per i minorenni in funzione di Tribunale di sorveglianza quando ci si debba rapportare a un provvedimento di unificazione di pene concorrenti se alcune di esse siano state inflitte per reati commessi dal condannato gia’ divenuto maggiorenne, anche se infraventicinquenne).
3.2. Acclarata la non appropriatezza dei richiami giurisprudenziali contenuti in ricorso e tornando alla vicenda in esame, va osservato che l’intenzione del legislatore finalizzata ad evitare una “perpetuatio iurisdictionis” del Tribunale per i minorenni, resa palese dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 3, comma 2, non va intesa nel significato sostenuto dal ricorrente, ma, come risulta in modo lineare dalla condivisibile motivazione di Sez. 1, n. 21849 del 23/5/2006, cit., nel senso che, qualora il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni abbia emesso un provvedimento decisorio nei confronti di un condannato infraventicinquenne, non resta, poi, competente ad emettere “tutti i provvedimenti successivi incidenti su quello originario”, in quanto, altrimenti opinando, “si perverrebbe ad una ultra attivita’ della competenza del Tribunale per i Minorenni senza limiti temporali” (nel conflitto di competenza risolto da Sez. 1, n. 21849/2006, si e’ escluso che, emesso dal Magistrato di sorveglianza in funzione di giudice minorile un provvedimento di concessione di misura alternativa alla detenzione, dovesse essere lo stesso Magistrato, anche dopo il compimento del venticinquesimo anno da parte del condannato, a emettere il provvedimento di revoca della misura).
4. Cio’ detto, deve rammentarsi e riaffermarsi che, proprio in base al principio della perpetuatio iurisdictionis, rettamente inteso, la competenza a provvedere nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza si radica con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio d’ufficio del procedimento e resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione puo’ subire (v., con riguardo al procedimento di sorveglianza, Sez. 1, n. 57954 del 19/9/2018, Iorio, Rv. 275317 – 01; con riguardo al procedimento di esecuzione, Sez. 1, n. 6739 del 30/1/2014, P.M. in proc. Santaniello, Rv. 259171 – 01): si tratta, invero, di un criterio di orientamento certo e obiettivo, che consente di evitare il trasferimento del procedimento davanti a giudici di volta in volta diversi in relazione al continuo eventuale aggiornamento della posizione di un condannato.
4.1. Siffatto principio, del resto, e’ stato gia’ applicato da questa Corte con riferimento a casi analoghi a quello di specie, nei quali si e’ ribadito che la competenza deve essere determinata, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 3, comma 2, con riguardo all’eta’ del condannato “alla data in cui si attiva la procedura di emissione del provvedimento da adottare” (v. ancora Sez. 1, n. 21849 del 23/5/2006, cit., in motivazione; Sez. 1, n. 22576 del 24.3.2015, Confl. comp. in proc. M., n. m.), ossia al momento di presentazione della domanda.
Nella situazione in esame, poiche’ il condannato (OMISSIS), nato il (OMISSIS), ha presentato la domanda per ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova in data 29.4.2019, quando era ancora infraventicinquenne, presso il competente Tribunale per i Minorenni in funzione di Tribunale di sorveglianza, correttamente il procedimento e’ stato deciso dal medesimo Tribunale, ancorche’ alla data della deliberazione (13.9.2019) l’interessato avesse gia’ compiuto il venticinquesimo anno di eta’.
5. Il ricorso va, in conclusione, rigettato, senza che cio’ comporti la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, trattandosi di incidente relativo alla esecuzione – nella forma richiesta delle misure alternative alla detenzione – delle pene inflitte per reati commessi da soggetto minorenne e dovendo, pertanto, applicarsi in via analogica la disciplina di favore, per i minori, della dispensa dalle spese processuali, positivamente stabilita dal Decreto Legislativo n. 272 del 2009, articolo 29, in relazione alle sentenze di condanna (tra le altre, Sez. 1, n. Sez. 1, n. 48166 del 26/11/2008, P., Rv. 242438 – 01; Sez. 1, n. 16674 del 10/12/2010, dep. 29/4/2011, V.C., n. m.; Sez. 1, n. 1898 del 30/6/2011, dep. 18/1/2012, I., Rv. 252179 – 01, non massimata sul punto; Sez. 1, n. 26870 del 3/10/2014, S., Rv. 264025 – 01).
In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno, conseguentemente, omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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