Il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il diniego di sospensione del processo

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20344.

Il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il diniego di sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell’art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede. Questa disciplina non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU in quanto contempera l’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale con quella di efficienza della giurisdizione, garantendo, da un lato, il diritto della parte che si vede respingere la richiesta di sospensione di impugnare, comunque, sul punto, la decisione che ha definito il giudizio non sospeso e, dall’altro, la durata ragionevole del processo.

Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20344

Data udienza 16 luglio 2020

Tag/parola chiave: Indebito arricchimento – Regolamento di competenza – Ordinanza che non dispone la sospensione – Assoggettabilità – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34900-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 08/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO, che chiede dichiararsi la manifesta infondatezza della sollevata eccezione di costituzionalita’ come specificata in parte motiva e nel merito dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

– che (OMISSIS) ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza, emessa l’8 novembre 2018 dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica, con cui l’adito giudicante ha rigettato la richiesta di sospensione, ex articolo 295 c.p.c., del giudizio pendente innanzi ad esso;
– che il ricorrente, in punto di fatto, riferisce di aver radicato innanzi al Tribunale felsineo un giudizio ex articolo 645 c.p.c. avverso provvedimento monitorio emesso da quello stesso Tribunale in favore di (OMISSIS), il quale assumeva di avere diritto al rimborso di quanto corrisposto – quale asserito coobbligato solidale – a tale (OMISSIS), a titolo di compensi per la custodia della quota di partecipazione pari al 40% del capitale di una societa’ immobiliare, quota oggetto di sequestro giudiziario;
– che, in particolare, l’opposizione al decreto ingiuntivo era basata su un asserito difetto di legittimazione di esso (OMISSIS), non sussistendo, a suo dire, alcun vincolo di solidarieta’ a proprio carico, non potendo il medesimo considerarsi parte del procedimento di sequestro e, quindi, tenuto al pagamento del compenso dovuto al custode;
– che, infatti, l’ (OMISSIS) invocava la nullita’ del patto con il quale si sarebbe accollato il debito in relazione al quale quella procedura di sequestro fu intrapresa, chiedendo disporsi la sospensione necessaria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in attesa della definizione dell’appello esperito avverso sentenza del medesimo Tribunale di Bologna che, pur dichiarata la nullita’ di tale patto di accollo ex articolo 1421 c.c., ometteva di estrometterlo dal giudizio di merito radicatosi all’esito del disposto provvedimento ex articolo 670 c.p.c.;
– che il giudice monocratico investito dell’opposizione a decreto ingiuntivo escludeva, pero’, la sussistenza dei presupposti per provvedere a norma dell’articolo 295 c.p.c., per assenza di un vincolo di “pregiudizialita’” tra i due giudizi;
– che avverso tale decisione l’ (OMISSIS) ha proposto regolamento di competenza, sulla base di due motivi;
– che il primo motivo denunzia – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5) – violazione degli articoli 42, 295 c.p.c. e dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti;
– che il ricorrente – sul presupposto che l’ordinanza impugnata, per legittimare la pretesa creditoria del (OMISSIS), ha invocato l’autorita’ della sentenza che ha condannato esso (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali (ivi comprese quelle di custodia), sentenza, tuttavia, gravata con appello dal medesimo (OMISSIS) – reputa sussistente, nella specie, quella evenienza del contrasto tra giudicati che impone la sospensione ex articolo 295 c.p.c.;
– che il secondo motivo solleva questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 42 c.p.c., in relazione agli articoli 3, 24, 101 e 111 Cost. e all’articolo 117 Cost., comma 1, oltre che dell’articolo 6 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, censurando, innanzitutto, l’irragionevole disparita’ di trattamento realizzato dalla norma suddetta tra il provvedimento che disponga la sospensione necessaria del processo e quella che deneghi la ricorrenza di tale evenienza, risultando impugnabile solo il primo;
– che tale disparita’ di trattamento si tradurrebbe, inoltre, in violazione dell’articolo 24 Cost., pregiudicando il diritto di agire avverso il provvedimento di diniego della sospensione e quello all’equo processo, sottraendo tale tipologia di provvedimento al controllo giurisdizionale, e, con tali diritti, il principio della effettivita’ della tutela giurisdizionale;
– che resiste al ricorso (OMISSIS), eccependo – in via preliminare – l’inammissibilita’ dello stesso per difetto di autosufficienza;
– che l’inammissibilita’, inoltre, dipenderebbe dal fatto che, proposto dall’ (OMISSIS) gravame avverso il provvedimento sulle spese (comprese quelle relative alla custodia), costui avrebbe dovuto richiederne la sospensione ex articolo 283 c.p.c.;
– che, anche a voler prescindere da tali preliminari profili (e da quello relativo alla “mescolanza” dei motivi di impugnazione), la decisione impugnata risulterebbe, comunque, adottata in conformita’ con i costanti principi della giurisprudenza di legittimita’, che escludono la proposizione del regolamento di competenza avverso il provvedimento che neghi la sospensione, donde l’inammissibilita’ del mezzo ex articolo 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1);
– che manifestamente infondata sarebbe la questione di legittimita’ costituzionale, data la non comparabilita’ delle situazioni poste a confronto;
– che e’ intervenuto, ex articolo 380 ter c.p.c., il giudizio il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso e’ inammissibile ex articolo 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1);
– che ancora di recente questa Corte – come non ha mancato di rammentare il controricorrente – ha affermato che “l’ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., non e’ impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 42 stesso codice, essendo cio’ escluso dalla formulazione letterale di quest’ultima norma, dalla “ratio” di essa (quella, cioe’, di assicurare un controllo immediato sulla legittimita’ di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dall’impossibilita’ di accedere ad un’interpretazione analogica della norma, dato il suo carattere eccezionale” (cosi’ Cass. Sez. 6-1, ord. 7 marzo 2017, n. 5645, Rv. 643987-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 3 ottobre 2005, n. 19292, Rv. 586666-01; Cass. Sez. 1, ord. 8 settembre 2003, n. 13126, Rv. 566662-01);
– che manifestamente infondata e’ gia’ stata ritenuta da questa Corte – come ha osservato anche il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in persona di un suo sostituto – la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 42 c.p.c., nella parte in cui esclude l’assoggettabilita’ al regolamento di competenza del provvedimento che neghi la necessita’ della sospensione del giudizio, questione sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., “in quanto la proponibilita’ del regolamento di competenza avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull’esigenza di assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza, mentre, nell’ipotesi di rigetto della richiesta di sospensione, l’illegittimita’ del provvedimento puo’ utilmente dedursi con l’impugnazione della sentenza resa all’esito del processo e, ove ritenuta sussistente, determina la riforma o la cassazione della sentenza resa in violazione delle norme sulla sospensione necessaria” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 4 dicembre 2019, n. 31294, Rv. 656258-01; Cass. Sez. 1, ord. 22 marzo 2005, n. 6174, Rv. 580824-01; Cass. Sez. 1, ord. 15 dicembre 2000, n. 15843, Rv. 544123-01);
– che non “idoneo ad immutare tale conclusione” e’ stato, parimenti, ritenuto pure “il richiamo all’articolo 111 Cost. quale parametro di riferimento costituzionale, atteso che il differente trattamento dell’ordinanza di rigetto della sospensione rispetto a quella di accoglimento si fonda sulla diversita’ di effetti che l’ordinanza stessa determina e sull’esigenza di privilegiare il principio della durata ragionevole del processo, del pari consacrato dall’articolo 111 Cost., che rischierebbe di essere esposto ad un non lieve pregiudizio ove l’ordinamento non apprestasse un sollecito rimedio per assicurare l’immediata verifica della legittimita’ dell’ordinanza che abbia disposto la sospensione per pregiudizialita’” (cosi’ Cass. Sez. 6-2, ord. n. 31294 del 2019, cit.);
– che i medesimi rilievi valgono ad escludere anche la violazione dell’articolo 6 CEDU, considerato che, come detto, la parte che abbia visto rigettare la richiesta di sospensione non risulta, in assoluto, sprovvista di mezzi di tutela, potendo dedurre tale evenienza quale vizio della sentenza resa all’esito del giudizio non sospeso;
– che sempre in relazione all’articolo 6 CEDU va, inoltre, rilevato -sulla scorta di quanto osservato da attenta dottrina processualcivilistica – che il principio di effettivita’ della tutela giurisdizionale e’ “corredato, oltre che da un antecedente logico, il diritto di accesso ad un giudice, da un profilo successivo, quello per cui la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione: il che postula, astrattamente, una coincidenza di prospettive tra effettivita’ della tutela ed efficienza della giurisdizione, quando invece le due istanze possono entrare in contrasto”;
– che la disciplina codicistica relativa alla assoggettabilita’ a regolamento di competenza del solo provvedimento che disponga la sospensione del giudizio risponde, dunque, alla necessita’ di realizzare un contemperamento tra tali esigenze;
– che, invero, come sottolineato da questa Corte, e’ soprattutto “la pronuncia di merito” a porsi a “garanzia di effettivita’ della tutela ex articolo 24 Cost.” (Cass. Sez. Lav., cent. 5 aprile 2018, n. 8422, Rv. 647623-01), sicche’ “il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parita’ dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato a produrre i suoi effetti” (Cass. Sez. 6-3, ord. 11 ottobre 2017, n. 23901, Rv. 646628-01);
– che in tale prospettiva, dunque, consentire lo scrutinio immediato della mancata sospensione – essendo assicurata, comunque, la possibilita’ di un sindacato su tale decisione, unitamente alla pronuncia sul merito – si profila, appunto, come inutile dispendio di energie processuali;
– che il ricorso e’, dunque, inammissibile;
– che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
– che, in ragione della declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, applicandosi tale norma anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 22 maggio 2014, n. 11331, Rv. 630910-01).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando (OMISSIS) a rifondere a (OMISSIS) le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, piu’ spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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