Il possesso di una carta d’identità contraffatta

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 7 settembre 2020, n. 25218.

Il possesso di una carta d’identità contraffatta integra il delitto previsto dall’art. 497-bis cod. pen. solo ove il documento contenga la clausola di validità per l’espatrio, gravando sull’imputato che ne contesti l’esistenza il relativo onere di allegazione probatoria.

Sentenza 7 settembre 2020, n. 25218

Data udienza 13 luglio 2020

Tag – parola chiave: Truffa – Formazione falso documento di identità – Carta di identità con fotografie di soggetti diversi dall’intestatario – Integra il delitto ex art. 497 bis c.p. solo se il documento contenga la clausola “valida ai fini dell’espatrio”

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. TUDINO A. – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta M – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/03/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIGNOLA FERDINANDO, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONDIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 27 marzo 2019, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Reggio Emilia del 7 luglio 2017, con la quale (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile dei reati di truffa e formazione di un falso documento d’identita’.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna ha proposto ricorso l’imputato, con atto a firma del difensore, Avv. (OMISSIS), formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione della legge penale in riferimento alla qualificazione giuridica del reato sub b) e correlato vizio della motivazione, non risultando dalla documentazione in atti, estratta in fotocopia, che la carta d’identita’ fosse valida per l’espatrio, con conseguente rilevanza del fatto ex articolo 477 e 482 o 489 c.p..
2.2. Con una seconda censura, deduce analoghi vizi quanto alla negazione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale considerato la patologia (ludopatia) dalla quale l’imputato risulta affetto, valorizzando invece il mancato risarcimento del danno.
Il ricorso e’ inammissibile.
3. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
3.1. Secondo il costante insegnamento di legittimita’, il possesso di carte di identita’ con l’apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari integra il delitto di cui all’articolo 497-bis c.p. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), poiche’ la carta di identita’ e’ titolo valido per l’espatrio negli Stati membri dell’Unione Europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali ex L. n. 224 del 1963, articolo 1, ulteriormente modificata dal Decreto Legislativo n. 52 del 2002, articolo 10 (Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, SHALA HASHIM, Rv. 277548, N. 46831 del 2007 Rv. 238889, N. 35885 del 2007 Rv. 237714, N. 47563 del 2015 Rv. 265534). La nozione di documento falso “valido per l’espatrio”, prevista dall’articolo 497-bis c.p., e’ riferita all’idoneita’ di esso a consentire al suo possessore di lasciare il territorio dello Stato che lo ha apparentemente emesso, rimanendo irrilevanti altre valutazioni riferite alla sua validita’ per la circolazione in altri Paesi (Sez. 5, n. 47563 del 13/10/2015, Stevic, Rv. 265534).
Nella struttura del reato, la mancanza della validita’ per l’espatrio si atteggia quale elemento specializzante degradante, essenziale al fine della diversa qualificazione giuridica del fatto.
Il possesso di una carta d’identita’ contraffatta integra, invero, il delitto previsto dall’articolo 497-bis c.p. solo se il documento contenga la clausola di validita’ per l’espatrio (Sez. 1, n. 5061 del 24/11/2011 – dep. 2012, Toro Aza, Rv. 251836, N. 9723 del 2009 Rv. 242772), configurandosi, altrimenti, la fattispecie di cui agli articoli 477 e 482 c.p..
Antecedentemente all’introduzione, con Decreto Legge n. 78 del 2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali”, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, della nuova Carta d’Identita’ Elettronica (C.I.E.), la clausola di non validita’ per l’espatrio veniva apposta sul retro del documento cartaceo, nei casi previsti (minori per i quali non esiste l’assenso dei genitori o del tutore, cittadini con situazioni di impedimento all’espatrio, cittadini comunitari e appartenenti a Stato terzo), costituendo, in mancanza della predetta dicitura, titolo idoneo per recarsi all’estero.
3.2. Nel quadro cosi’ delineato, ed in assenza del sequestro del documento – rimasto nella disponibilita’ dell’imputato ed acquisito agli atti mediante rilievo fotografico, realizzato dalla persona offesa – immune da censure s’appalesa la motivazione rassegnata sul punto nella sentenza impugnata, che ha correttamente rilevato l’interesse del ricorrente alla dimostrazione dell’elemento specializzante degradante della fattispecie, in applicazione del generale principio per cui grava sul medesimo un onere di allegazione, in virtu’ del quale e’ tenuto – senza inversione alcuna dell’onere della prova – a fornire all’ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916).
Con conseguente manifesta infondatezza della censura, riproposta con il ricorso di legittimita’.
4. E’, invece, aspecifico il secondo motivo.
Le doglianze svolte sul punto relativo alla negazione delle attenuanti generiche si limitano ad evocare la sottovalutazione della dipendenza dal gioco, dalla quale il ricorrente deduce di essere affetto, ed a criticare il rilievo conferito al mancato risarcimento del danno, omettendo di confrontarsi con il principio per cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, N. 3772 del 1994 Rv. 196880, N. 33506 del 2010 Rv. 247959, N. 3609 del 2011 Rv. 249163, N. 28535 del 2014 Rv. 259899, N. 3896 del 2016 Rv. 265826). A tal fine, e secondo gli stessi indici, il giudice deve tenere conto anche della condotta tenuta dall’imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua personalita’ e, quindi, della sua capacita’ a delinquere (ex multis Sez. 3, n. 27964 del 19/03/2019, L., Rv. 276354).
Di guisa che la valorizzazione della condotta post delictum, in correlazione alle modalita’ della condotta ed al danno patrimoniale rimasto neanche in parte ristorato, rispetto al quale anche la condizione di ludopatia e’ stata reputata recessiva, non evidenzia alcuna illogicita’ manifesta, ne’ denuncia un arbitrario esercizio della discrezionalita’ giudiziale.
Il ricorso e’, pertanto, inammissibile.
5. All’inammissibilita’ del ricorso consegue ex articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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