Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 7 ottobre 2020, n. 21530.
È ammissibile il regolamento di competenza avverso la sentenza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, atteso che essa integra una statuizione sulla competenza, e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza; e ciò anche nel caso in cui la sentenza contenga condanna alla restituzione di quanto percepito dal ricorrente in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, essendo anche tale statuizione conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza.
Ordinanza 7 ottobre 2020, n. 21530
Data udienza 22 gennaio 2020
Tag/parola chiave: Contratto d’opera – Dichiarazione di incompetenza territoriale – Opposizione a decreto ingiuntivo – Nullità delle clausole contrattuali in quanto vessatorie – Inapplicata dell’art. 1341 c.c. in presenza di un provvedimento di evidenza pubblica – Accoglimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24361/2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1451/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la vicenda qui al vaglio puo’ riassumersi nei termini seguenti:
– il Tribunale di Bari, sull’opposizione dell’ (OMISSIS) s.p.a., dichiarata la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli, revoco’ il decreto emesso dall’allora Sezione distaccata di Altamura, con il quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento della complessiva somma di Euro 26.146,39, oltre accessori, in favore del (OMISSIS), titolare della ditta (OMISSIS);
– la Corte d’appello di Bari, decidendo sull’impugnazione di (OMISSIS), dichiaro’ la nullita’ della clausola contrattuale con la quale era stato individuato il foro per territorio, giudicata vessatoria e non ritualmente sottoscritta; dopo avere negato che si fosse in presenza di decisione che aveva deciso esclusivamente sulla questione di competenza, come tale impugnabile solo con il regolamento necessario, affermata la competenza del Tribunale di Bari, decise la causa nel merito e condanno’ l’appellata al pagamento della minor somma di Euro 33.768,52, oltre interessi;
ritenuto che l’ (OMISSIS) s.p.a. ricorre avverso la statuizione d’appello sulla base di due motivi e (OMISSIS) resiste con controricorso e che entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa;
ritenuto che con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 28, 42 e 43 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c. nn. 3 e 5; nonche’ degli articoli 132 e 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4; e infine “omessa carente o generica motivazione”, assumendo che la Corte locale aveva errato nel non considerare che il Tribunale si era limitato a dichiarare la propria incompetenza per territorio, da cio’ facendone conseguire la nullita’ del decreto ingiuntivo e il regolamento delle spese, giammai avendo potuto anche solo delibare l’eccezione di nullita’ del mandato conferito dall’appellata, che il (OMISSIS) aveva proposto solo con i motivi d’appello;
considerato che la doglianza merita di essere accolta, in quanto:
a) secondo il principio di diritto piu’ volte enunciato da questa Corte e’ ammissibile il regolamento di competenza avverso sentenza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullita’ del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, atteso che essa integra una statuizione sulla competenza, e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullita’ non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza; e cio’ anche nel caso in cui la sentenza contenga condanna alla restituzione di quanto percepito dal ricorrente in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, essendo anche tale statuizione conseguenza necessitata della dichiarazione di nullita’ del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza (Sez. 1, n. 16193, 17/07/2006, Rv. 592458; la revoca del decreto ingiuntivo per effetto della ritenuta incompetenza del giudice che l’ha emesso non integra una decisione sul merito, in quanto costituisce una mera conseguenza necessitata della statuizione sulla competenza, che, assorbendo in tal modo l’intera portata della relativa sentenza, fa si’ che quest’ultima possa essere impugnata soltanto con il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 42 c.p.c. (Sez. 1, n. 4478, 26/03/2003, Rv. 561457); essendosi anche chiarito che la statuizione sulle spese non muta la natura della pronuncia, la cui unica e risolutiva questione decisa investe la competenza (S.U., n. 14205, 06/07/2005; Sez. 3, n. 19958, 14/10/2005);
b) si e’, del pari, precisato che il regolamento di competenza e’ finalizzato a determinare quale sia il giudice competente a decidere una determinata causa di merito sicche’, sia esso necessario o facoltativo, presuppone che una questione di competenza sia stata – anche solo implicitamente – definita con un provvedimento avente natura di sentenza, ipotizzandosi o sostenendosi la competenza di un giudice ordinario diverso da quello adito; in particolare, ai fini della impugnabilita’ con regolamento facoltativo di competenza, per “decisione di merito” si intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, ma anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia risulti che l’esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l’esito definitivo della controversia Sez. 3, Ordinanza n. 16752 del 21/07/2006 (Rv. 591461-01);
c) qui, tuttavia, sulla base di quel che riporta la sentenza d’appello, non consta che il Giudice di primo grado abbia affrontato, sia pure implicitamente, la questione processuale preliminare afferente la validita’ del mandato alle liti conferito dall’ (OMISSIS) s.p.a., che il (OMISSIS) solleva in appello e la Corte locale esamina e rigetta;
d) val la pena soggiungere che, a fronte della puntale e non controversa narrazione di cui alla sentenza d’appello, in assenza di specifico riferimento contrario da parte del controricorrente, non e’ ipotizzabile uno scandaglio officioso della sentenza di primo grado, peraltro non specificatamente allegata, valendo sul punto il principio di diritto piu’ volte enunciato per il quale la Corte di cassazione, qualora venga dedotto un “error in procedendo”, e’ giudice anche del “fatto processuale” e puo’ esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purche’ la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Sez. L., n. 20924, 05/08/2019, Rv. 654799-01);
considerato che, in ragione dell’accoglimento del primo motivo, resta assorbito il secondo, con il quale l’ (OMISSIS) s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 28 c.p.c. e articolo 1341 c.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5; nonche’ violazione e falsa applicazione degli articoli 132 e 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, “per vizio di omessa carente o generica motivazione”, assumendo che versandosi in presenza di procedimento di evidenza pubblica (la (OMISSIS) era una societa’ a capitale pubblico e la scelta del contraente era avvenuta per licitazione privata) non poteva trovare applicazione l’articolo 1341 c.c., il cui precetto era stato comunque rispettato;
considerato che ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., u.c., la sentenza deve essere cassata senza rinvio perche’ l’appello non avrebbe potuto essere proposto;
considerato che spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle attivita’ espletate.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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