In tema di violazioni delle norme del codice della strada

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 5 ottobre 2020, n. 21266.

In tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta ai sensi dell’art. 223 del d.lgs. n. 285 del 1992 è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l’incolumità e l’ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere “iter” procedimentale. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti “a posteriori” dell’opposizione al verbale di contestazione dell’illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall’autorità.

Ordinanza 5 ottobre 2020, n. 21266

Data udienza 5 marzo 2020

Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Sospensione provvisoria della patente – Prefetto – Misura cautelare preventiva ed autonoma

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14469-2017 proposto da:
UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PERUGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1156/2016 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 30/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 30 maggio 2016 il Tribunale di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato il provvedimento prefettizio del 2 febbraio (recte: gennaio) 2007, con il quale era stata disposta” ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 aprile 1992, n. 285, articolo 223 la sospensione provvisoria della patente nei confronti di (OMISSIS) per la durata di trenta giorni.
2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che il provvedimento era stato adottato a seguito del rapporto del 13 ottobre 2006 della Polizia municipale di Perugia, avente ad oggetto l’incidente stradale del giorno (OMISSIS), nel quale era stato coinvolto il conducente di un ciclomotore; b) che la (OMISSIS) era stata ritenuta verosimilmente responsabile del sinistro per la mancata concessione di precedenza; c) che la sospensione provvisoria della patente di guida costituisce sanzione accessoria comminata dall’Amministrazione con finalita’ cautelari; d) che, per i medesimi fatti, era stato notificato verbale di contestazione di illecito amministrativo, che il giudice di pace, con sentenza datata 11 novembre 2009, passata in giudicato, aveva annullato; e) che siffatta decisione travolgeva la misura cautelare accessoria, anche in ragione del venir meno della funzione della stessa, alla luce del tempo trascorso dall’accaduto.
3. Avverso tale sentenza l’Ufficio territoriale del Governo di Perugia ha proposto per cassazione affidato ad un unico motivo. L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 223 rilevando che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la sospensione provvisoria della patente di guida costituisce un provvedimento cautelare autonomo e non rappresenta una sanzione accessoria, con la conseguenza che resta insensibile alle sorti del verbale di contestazione dell’illecito amministrativo.
La doglianza e’ fondata.
In tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto Decreto Legislativo n. 285 del 1992, ex articolo 223 e’ misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l’incolumita’ e l’ordine pubblico e, per cio’ stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale (v., di recente, Cass. 15 dicembre 2016, n. 25870). Nel caso di specie, per quanto qui rileva, i primi due commi dell’articolo 223 cit., nel testo applicabile ratione temporis (i fatti risalgono all'(OMISSIS)), prevedevano: a) che nelle ipotesi di reato per le quali fossero previste le sanzioni accessorie di cui all’articolo 222, comma 2 (sinistro dal quale sia derivata una lesione colposa o un omicidio colposo) l’agente o l’organo che aveva proceduto al rilevamento del sinistro trasmettesse, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione (comma 1); b) che il prefetto, appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, disponesse, in presenza di fondati elementi di una evidente responsabilita’, la sospensione provvisoria della validita’ della patente fino ad un massimo di un anno.
In tale contesto, e’ evidente che il sindacato giurisdizionale deve avere riguardo alla sussistenza – nel momento in cui il potere e’ stato esercitato – dei presupposti previsti dalla norma (ossia i “fondati elementi di una evidente responsabilita’”) e non puo’ trarre argomento dagli esiti a posteriori dell’opposizione al verbale di contestazione dell’illecito amministrativo, ne’, alla stregua di quest’ultimi, valutare retrospettivamente le finalita’ cautelari perseguite dall’autorita’.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Perugia, in persona di diverso magistrato che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia dinanzi al Tribunale di Perugia, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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