Corte di Cassazione, penale, Sentenza|12 gennaio 2021| n. 836.
Integra il reato di uso di atto falso la condotta di colui che espone sulla propria autovettura la riproduzione fotostatica di un “permesso di parcheggio riservato ad invalidi” interamente contraffatto, ove tale documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come l’originale.
Sentenza|12 gennaio 2021| n. 836
Data udienza 20 ottobre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Disabili – Pass disabili Falsificazione – Tenuità del fatto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente
Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere
Dott. SESSA Renata – rel. Consigliere
Dott. MOROSINI Elisabetta M. – Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RENATA SESSA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TOMASO EPIDENDIO;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto;
Il difensore e’ assente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1 febbraio 2019 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 17 ottobre 2018 dal Tribunale di Milano, ha ridotto la pena inflitta a (OMISSIS) a mesi tre di reclusione, confermando nel resto la pronuncia di condanna in relazione al reato di cui all’articolo 489 c.p. (al medesimo ascritto per avere fatto uso del pass per parcheggio invalidi n. (OMISSIS) rilasciato dal Comune di (OMISSIS), con scadenza (OMISSIS) ed intestato alla madre (OMISSIS), interamente contraffatto ed idoneo ad ingannare la pubblica fede).
2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l’odierno imputato, per i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta ex articolo 606 c.p.p., lettera b) la violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla dichiarazione di responsabilita’.
In particolare sussiste l’erronea applicazione dell’articolo 489 c.p. sotto due profili: da un lato, non e’ configurabile il reato dell’uso di atto falso qualora la fattispecie consista nell’esibizione della copia di un documento vero, rilevando in tal caso il fatto unicamente quale mero illecito amministrativo ex articolo 188 C.d.S., commi 4 e 5; dall’altro lato, difetta l’elemento soggettivo del reato di cui all’articolo 489 c.p., costituito dal dolo generico.
I giudici avrebbero dunque errato nel valutare come “oggettivamente falso” il pass incriminato, il quale sarebbe stato esibito “in luogo del documento originale e non come semplice copia dello stesso”, e nel qualificarlo come penalmente rilevante in quanto di per se’ idoneo ad ingannare la pubblica fede. E’ al contrario pacificamente emerso come non sia di fatto stata riscontrata l’alterazione penalmente rilevante del documento autentico, ne’ tanto meno la riproduzione di un documento non esistente; si trattava a ben vedere della riproduzione fotostatica di un documento esistente.
Circa il secondo profilo, i punti fermi chiaramente emersi all’esito del dibattimento sono: 1) l’esistenza del documento costituito dal pass invalidi intestato alla madre dell’imputato e rilasciato dal Comune di (OMISSIS), in quanto la sig.ra (OMISSIS) e’ effettivamente invalida civile al 75%, e dunque la legittimazione all’uso per cui tale documento e’ preordinato; 2) l’esibizione nell’autovettura del figlio di una riproduzione del pass invalidi della madre in quanto egli risulta essere l’unico accompagnatore della stessa negli spostamenti necessari; e, 3), la evidente riproduzione di un documento vero; essi dimostrano chiaramente come manchi una consapevole volonta’ di commettere il reato di falso.
Infatti se, nell’intenzione dell’agente, il pass viene presentato come fotocopia e/o riproduzione di un documento vero (senza apparire dunque come un documento falso, idoneo a trarre in inganno), viene automaticamente escluso il reato di uso di falso, come rilevato da recente giurisprudenza di legittimita’ (Cass. pen., sez. V, sent. n. 18961 del 2017).
2.2. Con il secondo motivo si deduce ex articolo 606 c.p.p., lettera e) la carenza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione della sentenza in relazione alla dichiarazione di responsabilita’ per l’ipotesi di reato di cui all’articolo 489 c.p..
Non si comprende come i giudici di primo e secondo grado abbiano potuto emettere sentenza di condanna a carico del (OMISSIS) in ordine all’ipotesi di reato di cui all’articolo 489 c.p. in luogo della unica e corretta ipotesi configurabile nel caso di specie: un mero illecito amministrativo ex articolo 188 C.d.S..
2.3. Con il terzo motivo si deduce infine ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) la violazione di legge e la carenza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione della sentenza per quanto riguarda la mancata applicazione nel caso di specie della causa di non punibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile: i motivi sono manifestamente infondati e presentano anche tratti che attingono il fatto e il merito della regiudicanda.
1. I primi due motivi che attingono la sussistenza del reato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo e tendono ad accreditare l’ipotesi che il fatto rilevi al piu’ unicamente quale mero illecito amministrativo ex articolo 188 C.d.S., commi 4 e 5, sono manifestamente infondati. E’ invero solo il caso di evidenziare come la Corte di appello abbia fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte in materia, avendo rilevato come “oggettivamente falso” il pass incriminato, il quale era stato esibito “in luogo del documento originale e non come semplice copia dello stesso”, copia che d’altronde non legittima l’esercizio dell’inerente diritto di parcheggio.
Infatti, solo se nell’intenzione dell’agente il pass viene presentato come fotocopia e/o riproduzione di un documento vero (senza apparire dunque come un documento falso, idoneo a trarre in inganno), viene automaticamente escluso il reato di uso di falso, come rilevato da recente giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 5, n. 18961 del 23/09/2016 Ud. (dep. 20/04/2017) Rv. 270045 – 01); laddove nella motivazione della sentenza impugnata si da’ atto che il pass e’ stato esposto come fosse l’originale costituendone la riproduzione fotostatica plastificata artigianalmente in modo tale da avere l’apparenza dell’originale. A fronte della evidenza della falsita’ del documento esibito ed utilizzato come fosse l’originale, le spiegazioni rese dal ricorrente sono state ritenute non convincenti, e sono stati reputati altresi’ non pertinenti i precedenti giurisprudenziali richiamati a sostegno della versione del fatto dalla difesa.
Innanzitutto nel caso di specie l’uso dell’atto non e’ stato realizzato dal titolare effettivo del permesso, che era la madre dell’imputato e non quest’ultimo (a ben vedere come si evince dalla motivazione della pronuncia impugnata, il ricorrente non dice neppure di averlo usato per sua madre in quella circostanza, essendosi limitato ad affermare solo che la sua auto era quella usata dalla genitrice per i propri spostamenti), con la conseguenza che non sono conferenti i precedenti che presuppongono l’uso da parte dell’avente diritto; ne’ assumono rilievo – prosegue la corte territoriale – quelli che escludono l’ipotesi della truffa ravvisando la fattispecie di cui all’articolo 188 C.d.S., non essendo qui in gioco tale ipotesi di reato bensi’ quella dell’uso di atto falso.
La corte territoriale ha invece correttamente ritenuto riconducibile il caso di specie a quei precedenti giurisprudenziali di questa Corte secondo cui integra il reato di falsita’ materiale – e in caso di mero uso di un siffatto documento il reato di cui all’articolo 489 c.p. – la riproduzione fotostatica dell’originale di un permesso di parcheggio riservato ad invalidi attribuito ad altri e l’esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo, allorche’ il relativo documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica.
Non integra, invero, il reato di uso di atto falso (articolo 489 c.p.), l’esposizione sulla propria auto della fotocopia di un permesso di parcheggio riservato agli invalidi, qualora si tratti di fotocopia che appaia come tale (come nel caso esaminato da questa Corte nella pronuncia Sez. 5, n. 22578 del 09/02/2010, Ferracuti, Rv. 24750001 in cui la fotocopia, essendo stata realizzata in bianco e nero, non poteva, in quanto tale, simulare l’originale, palesando chiaramente la sua natura di riproduzione fotostatica), laddove nel caso in scrutinio, come ben messo in luce nella sentenza impugnata, il pass aveva le sembianze di un atto originale, effettivamente esistente (circostanza quest’ultima che, a differenza di quanto assume il ricorrente, non esclude la rilevanza penale dell’atto che si connota per le sue caratteristiche atte a trarre in inganno e a ledere la pubblica fede).
1.2. Il terzo motivo e’ anch’esso aspecifico, e meramente reiterativo nella parte in cui si evidenzia la occasionalita’ della condotta e la mancanza di dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza nei confronti dell’imputato, a fronte della congrua motivazione gia’ resa sul punto nella pronuncia impugnata.
La sentenza impugnata ha, invero, gia’ dato conto dei motivi per i quali non ha ritenuto di ravvisare nel caso in esame la fattispecie della particolare tenuita’ del fatto, ritenendo, in particolare, non qualificabile come di particolare tenuita’ l’utilizzo illecito di un documento abilitante al parcheggio nelle zone riservate agli invalidi, per la limitazione che reca ai soggetti legittimamente titolari del diritto all’utilizzo di tali aree (oltre che insita in un siffatto modus operandi che implica l’uso di un documento artatamente falsificato allo scopo, una certa abitualita’ del comportamento).
L’impostazione in diritto della corte territoriale e’ in linea con l’orientamento di questa Corte di legittimita’ secondo cui ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p. non e’ sufficiente che il fatto sia occasionale, ma e’ necessario che l’offesa, per le modalita’ della condotta e per l’esiguita’ del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, comma 1, sia ritenuta di particolare tenuita’ (cfr. tra tante, Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, BORDONI ALFREDO, Rv. 27767401).
D’altronde ai fini dell’applicabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuita’ dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’articolo 133 c.p., comma 1, ma non e’ necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (ex multis, Sez. 6, n. 55107 dei 08/11/2018, Rv. 274647 – 01), di talche’ la valutazione della corte territoriale nel caso di specie, risultando sorretta da esauriente e logica motivazione – e non da mere formule di stile – che ha inteso dare preminenza all’aspetto suindicato ritenuto, evidentemente, in buona sostanza, determinante ai fini della esclusione della particolare tenuita’ dell’offesa, non e’ sindacabile in questa sede.
2. Consegue alla declaratoria di inammissibilita’ la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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