Il provvedimento di sospensione dell’esecuzione della pena

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 17 gennaio 2020, n. 1799

Massima estrapolata:

Il provvedimento di sospensione dell’esecuzione della pena, legittimamente emesso ai sensi dell’articolo 656 del codice di procedura penale, non può essere revocato per effetto del sopravvenire di una legge che ampli il catalogo dei reati ostativi alla sospensione di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, in ragione del generale principio del tempus regit actum, in forza del quale un atto processuale (qui, la sospensione dell’ordine di esecuzione) validamente compiuto secondo la legge vigente al momento della sua venuta in essere è “insensibile” alle modifiche di disciplina posteriori, specie ove queste siano tese a introdurre limitazioni a diritto o facoltà che da quell’atto derivavano (da queste premesse la Corte, nel rigettare il ricorso del procuratore generale, ha ritenuto legittima l’ordinanza con cui il la Corte di appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva annullato il provvedimento con cui il procuratore generale aveva revocato l’ordine di esecuzione e la contestuale sospensione dal medesimo organo precedentemente disposta nei confronti di condannato per il reato di cui all’articolo 317 del codice penale, giustificando tale revoca alla luce della sopravvenuta legge 31 gennaio 2019 n. 3, che ha inserito nel catalogo dei reati di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

Sentenza 17 gennaio 2020, n. 1799

Data udienza 14 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 20/05/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette le conclusioni del PG Dott. CUOMO L., che ha chiesto il rigetto del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 20 maggio 2019 la Corte di Appello di Napoli – quale giudice della esecuzione – ha dichiarato la illegittimita’ dell’ordine di esecuzione emesso (previa revoca del precedente) in data 12 febbraio 2019 dalla Procura Generale di Napoli nei confronti di (OMISSIS), ripristinando la sospensione temporanea dell’esecuzione, di cui al provvedimento emesso in data 29 gennaio 2019.
1.1 In fatto, il (OMISSIS) risulta condannato in via definitiva per i delitti di concussione e falso in atto pubblico. La sentenza di condanna risulta divenuta irrevocabile in data 11 dicembre 2018, con un primo ordine di esecuzione emesso con contestuale sospensione ex articolo 656 c.p.p..
Entrata in vigore la L. n. 3 del 2019 (dal 31 gennaio 2019), il PG territoriale revocava il primo ordine di esecuzione e ne emetteva un secondo, senza disporre sospensione.
La Corte di Appello osserva che la revoca del primo ordine di esecuzione – quello del 29 gennaio 2019 – non poteva essere disposta per la mera sopravvenienza di disposizione normativa peggiorativa, essendo del tutto legittimo – l’ordine del 29 gennaio – in riferimento alla legge vigente al momento della adozione del provvedimento.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il PG territoriale, deducendo erronea applicazione di legge.
2.1 Secondo il PG ricorrente la ricognizione del profilo di diritto intertemporale realizzata dal giudice della esecuzione sarebbe erronea, in rapporto alla piu’ volte affermata – da questa Corte di legittimita’ – natura processuale delle norme che regolano la fase della esecuzione penale.
In tale prospettiva, la – pur sopravvenuta – natura ostativa di una delle fattispecie che compongono il titolo (articolo 317 c.p.) imponeva la revoca del primo ordine di esecuzione con eliminazione della sospensione – temporanea – finalizzata alla richiesta di misure alternative alla detenzione.
3. Il ricorso e’ infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Come e’ noto, la L. n. 3 del 2019, entrata in vigore il 31 gennaio 2019, ha introdotto – per quanto qui rileva – modifiche sfavorevoli in tema di accesso alle misure alternative alla detenzione per i soggetti condannati per taluno dei reati contro la pubblica amministrazione. La previsione di cui all’articolo 1 comma 6 della legge citata interviene sul testo della L. n. 354 del 1975, articolo 4 bis, comma 1 con incremento delle fattispecie di reato cui e’ correlato il sistema della ostativita’ ex lege alla applicazione di misure alternative alla detenzione (cosi’ il testo, (..) dopo le parole: “mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “314, comma 1, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, comma 1, 320, 321, 322, 322-bis,” (..)).
Inoltre, la disposizione contenuta nell’articolo 656 c.p.p., comma 9 vieta l’emissione del provvedimento di sospensione dell’ordine di carcerazione (previsto come obbligatorio al comma 5 della medesima disposizione nelle ipotesi di condannato non raggiunto da misura cautelare carceraria, li’ dove la pena inflitta non sia superiore ad anni quattro di reclusione) nei confronti dei condannati “per i delitti di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4 bis e successive modificazioni”.
3.2 L’intervento legislativo de quo ha determinato da un lato dubbi di legittimita’ costituzionale sul terreno della ragionevolezza e del rispetto della finalita’ rieducativa della pena (si veda, sul tema, l’ordinanza emessa da questa I Sezione in data 18 giugno 2019, n. 31853 del 2019, ric. PM in proc. Pascali) dall’altro interrogativi di sistema circa la corretta individuazione del regime intertemporale, non essendo stata dettata una disciplina transitoria.
Su tale secondo profilo, tuttavia, sono intervenute piu’ decisioni di questa Sezione che, condivise dal Collegio, impongono di ritenere infondato il presente ricorso.
3.3 Nel caso in esame e’ pacifica sia la formazione del giudicato che l’avvenuta emissione dell’ordine di esecuzione prima della vigenza della nuova disciplina peggiorativa e – dunque – in un momento in cui la legge vigente portava alla doverosa sospensione temporanea (articolo 656 c.p.p., comma 9) dell’ordine medesimo.
In casi del genere questa Corte ha ritenuto che la vigenza sopravvenuta (anche se in un momento che precede la decisione del Tribunale di Sorveglianza sulla richiesta del condannato di misura alternativa alla detenzione) di una disciplina peggiorativa non possa determinare la perdita di efficacia dei provvedimenti emessi nel vigore della disciplina piu’ favorevole, proprio in ragione del generale principio per cui tempus regit actum.
La linea interpretativa di cui si parla e’ stata inaugurata da Sez. I n. 25212 del 3.5.2019, rv 276144 (anche sulla scia del principio espresso da Sez. I n. 24831 del 15.6.2010, rv 248046) e ribadita – con talune specificazioni – da Sez. I n. 39609 del 19.7.2019, rv 276946, per limitare la citazione ai precedenti massimati.
In tali arresti si e’ evidenziato come non risulti decisiva – a fini di ricostruzione del diritto intertemporale – la individuazione della – pur riaffermata – natura processuale delle disposizioni di legge che regolamentano, in via generale, la fase della esecuzione, atteso che a venire in rilievo e’ il portato del principio generale per cui un atto (processuale) validamente compiuto secondo la legge vigente al momento della sua venuta in essere e’ ‘insensibile’ alle modifiche di disciplina posteriori. Tale constatazione va riaffermata specie li’ dove la modifica legislativa (posteriore) sia tesa ad introdurre limitazioni a diritti o facolta’ che da quell’atto derivavano (su tale aspetto, v. in particolare Sez. I n. 39609 del 2019, in parte motiva, gia’ indicata).
Da tale elaborazione dogmatica deriva, ulteriormente, che li’ dove l’atto processuale in questione vada ad inserirsi in una “sequenza” (qui rappresentata dalla correlazione funzionale tra emissione del provvedimento di esecuzione con contestuale sospensione, domanda di misura alternativa e decisione sulla medesima) e’ l’intera sequenza a doversi svolgere secondo i contenuti della legge esistente al momento in cui il primo atto della “fattispecie complessa” e’ stato posto in essere.
Cio’ esclude, pertanto, che la legge posteriore – come si e’ detto, sfavorevole – alla emissione di un ordine di carcerazione rimasto sospeso ai sensi dell’articolo 656 c.p.p., comma 9 integri una condizione legittimante la revoca di siffatto provvedimento, cosi’ come ritenuto nel caso in esame dalla Corte di Appello di Napoli.
Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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