Il provvedimento di rimozione con perdita del grado

Consiglio di Stato, Sentenza|21 aprile 2021| n. 3223.

Il provvedimento di rimozione con perdita del grado si perfeziona alla data della sua adozione, mentre è efficace nei confronti dell’interessato dalla data in cui gli viene notificato. La verifica del rispetto del termine di legge previsto per la conclusione del procedimento disciplinare va quindi effettuata con riferimento alla data di adozione del suddetto provvedimento, non con riguardo alla data della notifica; quest’ultima rileva sotto il profilo della produzione degli effetti per il destinatario, ma non di quello della tempestività dell’azione amministrativa.

Sentenza|21 aprile 2021| n. 3223

Data udienza 23 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Esercito italiano – Provvedimento di rimozione con perdita del grado – Perfezionamento – Efficacia – Momento rilevante – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5260 del 2013, proposto dal signor
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Za., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Ta. in Roma, via (…),
contro
il Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…),
per la riforma
della sentenza del T.A.R. della -OMISSIS- – Sezione Staccata di -OMISSIS– -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente cessazione dal servizio militare
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le brevi note depositate dalla parte appellante ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021, svolta con modalità telematica ai sensi del citato art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176, il Cons. Carla Ciuffetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in esame l’interessato, sottufficiale dell’Esercito, avversa la sentenza in epigrafe che ha respinto la domanda di annullamento del provvedimento disciplinare, adottato nei suoi confronti in data 16 dicembre 2011, con cui è stata disposta la perdita del grado per rimozione e cessazione dal servizio, in base ai seguenti motivi:
a) il Tar non si sarebbe pronunciato sul motivo del ricorso di primo grado, con cui si deduceva: l’erroneità dell’individuazione della decorrenza della decorrenza del provvedimento impugnato nella data di adozione, anziché in quella di notificazione del medesimo provvedimento; la circostanza che, nelle more del procedimento disciplinare, non era stata disposta la sospensione cautelare facoltativa dal servizio dell’interessato, evidenziando così l’inconsistenza della motivazione del provvedimento disciplinare sotto il profilo dell’incompatibilità della permanenza in servizio del ricorrente; il difetto di proporzionalità della misura disciplinare rispetto al fatto contestato;
b) il Tar non si sarebbe pronunciato nemmeno sul denunciato vizio di eccesso di potere, il cui sintomo sarebbe sostanziato dalla non corrispondenza tra i motivi della contestazione dell’addebito disciplinare e quelli posti a base del provvedimento.
2. Il Ministero della difesa, costituito in giudizio con atto depositato in data 9 agosto 2013, ha chiesto il rigetto del gravame.
3. La causa, chiamata all’udienza del 23 marzo 2021, è stata trattenuta in decisione.
4. Il primo motivo d’appello deve essere respinto.
Il provvedimento di rimozione con perdita del grado si perfeziona alla data della sua adozione, mentre è efficace nei confronti dell’interessato dalla data in cui gli viene notificato. La verifica del rispetto del termine di legge previsto per la conclusione del procedimento disciplinare va quindi effettuata con riferimento alla data di adozione del suddetto provvedimento, non con riguardo alla data della notifica; quest’ultima rileva sotto il profilo della produzione degli effetti per il destinatario, ma non di quello della tempestività dell’azione amministrativa (cfr. e plurimis Cons. Stato, sez. II, 27 gennaio 2021, n. 825; id. sez. IV, 28 marzo 2019, n. 2050, 13 giugno 2013, n. 3279 e 2 novembre 2012, n. 5582).
La natura facoltativa conferita dall’art. 14, co. 1, della l. n. 833/1961 (abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017) alla sospensione cautelare dal servizio non consente, ad avviso del Collegio, di trarre elementi di valutazione circa la congruità della motivazione del provvedimento impugnato sotto il profilo dell’incompatibilità della permanenza in servizio del ricorrente.
Quanto al preteso difetto di proporzionalità della misura disciplinare rispetto al fatto addebitato, va premesso che “il giudizio circa la gravità delle violazioni poste in essere dal dipendente, specie se militare, al fine di individuare la sanzione da applicare è il frutto di valutazioni di merito riservate all’Amministrazione, che il giudice della legittimità non può sindacare se non per profili estrinseci di manifesta illogicità o abnormità ” (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2019, n. 1344). Simili profili non si ravvisano nella fattispecie, in considerazione dell’antigiuridicità del fatto oggetto dell’addebito, pur se il relativo procedimento penale era stato dichiarato improcedibile per difetto della querela di parte, a seguito della derubricazione del capo di imputazione da ricettazione a furto, con sentenza nella quale si premetteva che non vi era alcun dubbio in ordine alla sottrazione di un bene di proprietà altrui. Tale premessa veniva richiamata nel provvedimento impugnato in cui si rilevava altresì la sussistenza di “riprovevoli precedenti disciplinari” dell’interessato.
4.1. Anche il secondo motivo d’appello deve essere respinto in base alla constatazione che la motivazione dell’atto di deferimento alla commissione di disciplina coincideva con quella del provvedimento adottato. Il principio della corrispondenza tra l’oggetto della contestazione e quello dell’addebito riguarda la condotta che ne costituisce il contenuto, ma non le possibili conseguenze per l’Amministrazione eventualmente diversamente indicate negli atti.
5. In conclusione, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
Il regolamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore dell’Amministrazione delle spese del grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre alle maggiorazioni di legge, se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Presidente FF
Hadrian Simonetti – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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