Il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2023| n. 142.

Il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori

Il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori – adottato ai sensi dell’art. 709 ter, comma 2, n. 1 c.p.c. dalla corte d’appello in sede di reclamo – non ha una portata puramente esortativa, ma immediatamente afflittiva, in quanto incide sul diritto-dovere dei genitori di intrattenere rapporti con i figli e di collaborare all’assistenza, educazione e istruzione degli stessi; presenta inoltre caratteri di definitività che ne giustificano l’impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione.

Ordinanza|4 gennaio 2023| n. 142. Il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori

Data udienza 19 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità genitoriale – Inosservanza delle condizioni riguardanti l’affidamento dei figli stabilite in sede di separazione – Procedimento ex art. 709 ter c.p.c. – Proposizione in via principale o incidentale – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15149/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Bari n. 400/19, depositato il 25 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dal Consigliere Guido Mercolino.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 15 novembre 2017, il Tribunale per i minorenni di Bari dichiaro’ non luogo a provvedere in ordine alla domanda di adozione di provvedimenti ablativi della responsabilita’ genitoriale proposta da (OMISSIS) nei confronti della moglie (OMISSIS), in considerazione dell’inottemperanza di quest’ultima alle condizioni riguardanti l’affidamento dei figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), stabilite nel verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 12 febbraio 2015.
2. Il reclamo proposto dall’ (OMISSIS) e’ stato rigettato dalla Corte d’appello di Bari, che con decreto del 25 gennaio 2019 ha ammonito la (OMISSIS) a consentire ai figli di ottemperare all’obbligo scolastico e l’ (OMISSIS) a non frapporre ostacoli all’ingresso e all’uscita dei figli dai rispettivi istituti scolastici.
A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato innanzitutto l’inammissibilita’ dei due ricorsi ex articolo 700 c.p.c. proposti dal reclamante nel corso del procedimento, osservando che uno di essi aveva un oggetto totalmente estraneo alla controversia, riguardando la liquidazione delle spese della c.t.u. espletata in un altro procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale per i minorenni, da contestarsi dinanzi al giudice competente per il merito, mentre l’altro, volto ad ottenere l’avvio di un percorso di mediazione familiare e l’adozione di prescrizioni a tutela dell’interesse dei minori alla bigenitorialita’ contro la condotta ostativa della (OMISSIS), aveva un oggetto solo in parte coincidente con quello del reclamo, comprendendo anche la richiesta di adozione di prescrizioni nei confronti dell’Amministrazione scolastica, non rientrante nei poteri del Giudice ordinario, e quella di adozione di prescrizioni nei confronti della (OMISSIS), da proporsi nelle forme di cui all’articolo 709-ter c.c. Preso atto, inoltre, della disponibilita’ manifestata dalla donna all’avvio di un percorso di mediazione familiare, la Corte ha ritenuto che, in quanto fondato sul consenso delle parti e volto a ricostituire dinamiche relazionali appropriate tra i componenti del nucleo familiare, il relativo invito potesse essere rivolto agli stessi anche nella fase successiva all’udienza presidenziale; ha escluso tuttavia la possibilita’ d’impartire alle parti un ordine in tal senso, osservando che, in quanto riguardante un facere infungibile, la relativa domanda non poteva costituire oggetto di un ricorso ex articolo 700 c.p.c., ed aggiungendo che il ricorrente non poteva scegliere l’organismo di mediazione familiare al quale rivolgersi, in deroga alla competenza territoriale.
Nel merito, premesso che la richiesta di avvio del percorso di mediazione familiare era stata gia’ accolta in sede cautelare, e precisato che la relativa pronuncia doveva considerarsi incoercibile, la Corte ha ritenuto generica e comunque eccedente i propri poteri la richiesta di adozione di prescrizioni a garanzia dell’ottemperanza alle condizioni stabilite in sede di separazione. Ha riconosciuto invece la propria competenza, in qualita’ di giudice dinanzi al quale pendeva il procedimento di appello, in ordine alla richiesta, proposta ai sensi dell’articolo 709-ter c.p.c., di adozione di prescrizioni a garanzia del diritto dei minori alla bigenitorialita’, affermando tuttavia di non poter applicare d’ufficio le misure previste dai nn. 2 e 3 della predetta disposizione, ma di poter provvedere soltanto all’irrogazione delle sanzioni previste dai nn. 1 e 4: in proposito, rilevato che entrambi i genitori si erano sottratti all’osservanza alle condizioni stabilite in sede di separazione, dal momento che l’ (OMISSIS) aveva preteso di prelevare i figli contro la volonta’ degli stessi, mentre la (OMISSIS) aveva consentito ai minori di assentarsi da scuola nei giorni in cui il padre avrebbe dovuto prelevarli, ha ritenuto che, sebbene il comportamento della donna fosse giustificato dall’esigenza di proteggere i figli dal grave disagio determinato dal comportamento dell’uomo, i provvedimenti adottati in sede di separazione non potevano restare inapplicati.
3. Avverso il predetto decreto l’ (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. La (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata l’ammissibilita’ del ricorso, in quanto avente ad oggetto un provvedimento che, pur risultando emesso all’esito di un procedimento camerale, presenta contenuto decisorio e carattere di defi-nitivita’, ed e’ pertanto impugnabile in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, anche nella parte riguardante l’ammonimento.
In ordine ai provvedimenti previsti dall’articolo 709-ter c.p.c. per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilita’ genitoriale o alle modalita’ dell’affidamento, questa Corte ha avuto gia’ infatti modo di affermare che, al pari di quanto accade per quelli in tema di affidamento dei figli, aventi attitudine al giudicato, sia pure rebus sic stantibus, in quanto modificabili e revocabili soltanto a fronte della sopravvenienza di fatti nuovi, l’efficacia intrinsecamente temporanea delle disposizioni adottate ai sensi di tale articolo non consente di escluderne la natura decisoria e l’idoneita’ ad assumere un carattere tendenzialmente stabile (cfr. Cass., Sez. I, 27/07/2021, n. 21553).
Quanto all’ammonimento, non puo’ condividersi il principio, enunciato da un precedente di questa Corte e ripreso senza particolare approfondimento da successive pronunce, secondo cui, tra le misure previste dall’articolo 709-ter c.p.c., comma 2, soltanto quelle di cui ai nn. 2, 3 e 4 risultano suscettibili d’impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione, in quanto aventi le prime due carattere risarcitorio e la terza carattere sanzionatorio, laddove quella di cui al n. 1 riveste natura meramente esortativa (cfr. Cass., Sez. I, 21/02/2014, n. 4176; 27/06/2018, n. 16980; 17/05/2019, n. 13400; 13/07/2022, n. 22100). Tale affermazione trova infatti fondamento nel richiamo a due precedenti piu’ risalenti, il primo dei quali, avente ad oggetto l’ammonimento, aveva escluso il carattere decisorio del provvedimento, riconoscendone tuttavia la natura sanzionatoria (cfr. Cass., Sez. I, 22/10/ 2010, n. 21718), mentre il secondo, riguardante il risarcimento e la sanzione amministrativa pecuniaria, ne aveva confermato la natura rispettivamente riparatoria ed afflittiva, riconoscendone pertanto il carattere decisorio e definitivo, senza nulla precisare in ordine all’ammonimento (cfr. Cass., Sez. I, 8/08/2013, n. 18977).
In realta’, e’ sufficiente prendere in considerazione la portata semantica dell’espressione letterale adoperata dal legislatore nella formulazione dell’articolo 709-ter c.p.c., comma 2, n. 1, per rendersi conto del carattere tutt’altro che esortativo del provvedimento, nel quale e’ implicita la minaccia di piu’ gravi misure per l’ipotesi di persistente inadempienza delle condizioni riguardanti l’esercizio della responsabilita’ genitoriale o l’affidamento dei minori: “ammonire” non significa infatti semplicemente consigliare o esortare una persona, ma avvertirla autorevolmente, al fine d’indurla al rispetto di regole di condotta, mettendola in guardia contro le conseguenze negative della loro inosservanza; e poiche’ nella specie tali conseguenze non possono che consistere nel pregiudizio che potra’ eventualmente derivarne per il sano ed equilibrato sviluppo psicofisico del minore, la cui valutazione puo’ costituire la premessa, oltre che per l’applicazione delle altre misure previste dalla medesima disposizione, anche per la revisione in senso restrittivo delle predette condizioni, o addirittura per l’adozione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilita’ genitoriale, risulta evidente la portata immediatamente afflittiva del provvedimento in esame, la cui incidenza sul diritto-dovere del genitore d’intrattenere rapporti con il figlio e di collaborare all’assistenza, all’educazione ed all’istruzione dello stesso, posta anche in relazione con l’irrevocabilita’ della misura, non suscettibile di ritiro una volta irrogata, giustifica il riconoscimento dell’impugnabilita’ con il ricorso straordinario per cassazione.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della controricorrente, va poi riconosciuta la possibilita’ di far valere, con il rimedio in questione, non solo il vizio di violazione di legge, ma anche quello di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come espressamente previsto dall’u.c. della medesima disposizione.
2. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione dell’Autorita’ giudiziaria ordinaria, in relazione all’ammonimento rivoltogli dal decreto impugnato, sostenendo che la regolamentazione dell’ingresso e dell’uscita dagl’istituti scolastici, nonche’ l’adozione dei provvedimenti conseguenti all’inosservanza dei relativi obblighi e la rimozione di eventuali ostacoli spettano alla Pubblica Amministrazione.
2.1. Il motivo e’ inammissibile, avendo ad oggetto una statuizione che, in quanto avente come destinatario esclusivamente il ricorrente e come contenuto l’intimazione ad astenersi da comportamenti idonei a turbare la serenita’ dei figli nell’esercizio del loro diritto allo studio, non comporta in alcun modo uno sconfinamento nella sfera riservata all’Amministrazione scolastica, la cui discrezionalita’ nella regolamentazione dell’attivita’ scolastica e dell’accesso agli edifici alla stessa adibiti, nonche’ nell’individuazione dei provvedimenti da adottare contro indebite interferenze di terzi, non puo’ ritenersi affatto compressa o limitata dall’ammonimento rivolto al ricorrente.
E’ noto d’altronde che, ove una controversia tra privati attinente a diritti soggettivi implichi il vaglio di situazioni che presentano aspetti di pubblico interesse o lo scrutinio della legittimita’ di provvedimenti amministrativi, l’estraneita’ della Pubblica Amministrazione al giudizio comporta che le questioni eventualmente insorgenti riguardo ai confini dei poteri spettanti al giudice ordinario attengono al merito e non gia’ alla giurisdizione, investendo l’individuazione dei limiti interni posti dall’ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, ed in particolare il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi della L. 20 marzo n. 2248, articolo 4, all. E (cfr. Cass., Sez. Un., 8/03/2019, n. 6883; 23/12/2005, n. 28500; Cass., Sez. III, 27/06/2006, n. 14762).
3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli articoli 709-ter e 710 c.p.c., osservando che la competenza in ordine alla richiesta di adozione di prescrizioni nei confronti della (OMISSIS) non spettava alla Corte d’appello, ma al giudice ordinariamente competente ai sensi degli articoli 18-20 c.p.c..
3.1. Il motivo e’ infondato.
Il decreto impugnato ha dichiarato per un verso inammissibile la domanda di adozione delle predette prescrizioni, proposta dal ricorrente ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., evidenziando il carattere residuale della tutela prevista da tale disposizione, ed affermando che l’inosservanza delle condizioni riguardanti l’affidamento dei figli stabilite in sede di separazione avrebbe dovuto essere fatta valere con il rimedio tipico di cui all’articolo 709-ter c.p.c., non attivato con il reclamo; per altro verso, ha ritenuto di poter applicare d’ufficio le sanzioni di cui ai nn. 1 e 4 di tale disposizione, osservando che la stessa prevede uno strumento processuale a tutela dell’interesse dei minori, utilizzabile anche in deroga al principio della domanda, per far fronte a situazioni di particolare urgenza, ed affermando la propria competenza al riguardo, in qualita’ di giudice del procedimento.
Quest’ultima affermazione trova conforto nella disciplina dettata dall’articolo 709-ter cit., introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, articolo 2, comma 2, il quale prevede un procedimento volto a risolvere le controversie eventualmente insorgenti tra i genitori in sede di attuazione o nell’interpretazione di provvedimenti giudiziali riguardanti l’esercizio della responsabilita’ genitoriale o l’affidamento dei figli minori, che puo’ essere promosso tanto in via principale, autonomamente o congiuntamente ad una domanda di modificazione delle condizioni di separazione o divorzio, quanto in via incidentale, nell’ambito di giudizi aventi ad oggetto la risoluzione della crisi coniugale o l’affidamento di figli nati da genitori non coniugati (cfr. Cass., Sez. I, 6/10/ 2021, n. 27147), o anche nell’ambito di procedimenti come quello in esame, volti all’adozione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilita’ genitoriale. Ai sensi del comma 1 di tale disposizione, mentre nel caso in cui la domanda venga proposta in via principale la competenza spetta al tribunale del luogo di residenza del minore, nel caso di proposizione in via incidentale la competenza spetta al giudice dinanzi al quale e’ in corso il procedimento principale, e quindi, ove lo stesso penda in fase d’impugnazione, come nella specie, dinanzi al giudice competente per quest’ultima.
Non puo’ ritenersi pertinente, in contrario, il richiamo della difesa del ricorrente ad un precedente di legittimita’ che, in riferimento al procedimento di revisione delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di divorzio, ha ritenuto applicabili, ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio, gli ordinari criteri di cui agli articoli 18-20 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. VI, 4/04/2013, n. 8016): nell’escludere che al predetto procedimento possa trovare applicazione l’articolo 709-ter c.p.c., tale pronuncia ha d’altronde confermato l’operativita’ dei criteri indicati da tale disposizione, sia pure limitatamente al procedimento da essa previsto per la soluzione di controversie insorte tra genitori in ordine all’esercizio della potesta’ genitoriale o alle modalita’ di affidamento, nonche’ per l’adozione, in caso di gravi inadempienze dei genitori o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalita’ di affidamento, dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla norma stessa, anche in unione con la modifica dei provvedimenti in vigore relativamente a tali modalita’. La competenza del giudice del luogo di residenza abituale del minore e’ stata d’altronde ribadita recentemente anche in riferimento alle controversie aventi ad oggetto la revisione dei provvedimenti relativi all’affidamento ed al mantenimento dei minori, ancorche’ contenuti in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proprio in virtu’ di un’interpretazione estensiva dell’articolo 709-ter c.p.c., fondata sulla considerazione che il nuovo regime introdotto dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219 e dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, mira ad assicurare l’uniformita’ di regolazione giuridica della responsabilita’ genitoriale in sede separativa, divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio (cfr. Cass., Sez. VI, 20/07/2020, n. 15421; 14/12/2016, n. 25636).
4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione degli articoli 336-bis e 337-ter c.c. e dell’articolo 8 della CEDU, rilevando che, nel richiamare il verbale relativo all’ascolto dei minori, il decreto impugnato non ha tenuto conto dell’inosservanza delle disposizioni concernenti l’informazione del minore e la descrizione del suo contegno. Aggiunge che la Corte d’appello ha omesso di provvedere alla tutela dell’interesse dei minori alla conservazione del rapporto con il padre, interrotto totalmente da oltre due anni.
4.1. Il motivo e’ infondato.
Nei procedimenti volti all’adozione di provvedimenti riguardanti i minori, l’inosservanza delle norme che disciplinano le forme e le modalita’ dell’ascolto degli stessi, cosi’ come l’omissione di tale adempimento, si traduce infatti in una violazione del contraddittorio, che, comportando la nullita’ della decisione, dev’essere fatta valere mediante l’impugnazione del provvedimento adottato, ai sensi dell’articolo 161 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. I, 13/12/2018, n. 32309; 10/09/2014, n. 19007; 8/03/2013, n. 5847): nella specie, essendo stato l’ascolto effettuato nel corso del procedimento di primo grado, il vizio in questione avrebbe pertanto dovuto essere dedotto con il reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni, la cui mancata impugnazione sul punto esclude la possibilita’ di farlo valere come motivo di ricorso per cassazione.
Quanto invece al mantenimento di un rapporto continuativo tra i minori ed il padre, la Corte d’appello non ha affatto omesso di valutare la necessita’ dell’adozione di provvedimenti idonei ad assicurarlo, avendo preso puntualmente in esame il comportamento tenuto da entrambi i genitori, al fine di verificare l’eventuale inadempimento da parte degli stessi delle condizioni stabilite in sede di separazione, ed avendo escluso l’opportunita’ di procedere alla modifica di tali condizioni, in virtu’ della considerazione, fondata sulla documentazione acquisita e sulle dichiarazioni rese dai minori nel corso dell’ascolto, che le condotte ostative ascritte alla (OMISSIS) trovavano giustificazione nell’intento di proteggere i figli dal disagio ingenerato dal contegno aggressivo del padre. Tale valutazione trova conforto nel principio, recentemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui la violazione del diritto alla bigenitorialita’ da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l’altro genitore, e la conseguente necessita’ di garantire l’attuazione di tale diritto, non impongono necessariamente l’adozione di una pronuncia di decadenza dalla responsabilita’ genitoriale e l’allontanamento del minore dalla sua residenza, trattandosi di misure estreme che, in quanto aventi come effetto la rescissione di ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio, presuppongono, conformemente al superiore interesse del minore, una preventiva verifica in ordine alla concreta praticabilita’ d’interventi piu’ limitati, volti ad evitare il trauma derivante dal brusco e definitivo abbandono del genitore con cui il minore ha sempre vissuto e la correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (cfr. Cass., Sez. I, 24/03/2022, n. 9691). Nella specie, d’altronde, nonostante il riconoscimento della maggiore gravita’ delle inadempienze addebitate al ricorrente, il decreto impugnato non ha mancato di richiamare entrambe le parti ad un rigoroso rispetto delle predette condizioni, rafforzando la propria sollecitazione mediante l’irrogazione della sanzione dell’ammonimento e prospettando, in caso di ulteriore inosservanza, la possibilita’ del ricorso a rimedi esecutivi o della proposizione di un’altra istanza ai sensi dell’articolo 709-ter c.p.c.
5. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la nullita’ del decreto impugnato o del procedimento per violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., osservando che, a sostegno dell’ammonimento rivoltogli, la Corte d’appello ha richiamato un provvedimento provvisorio adottato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell’articolo 336 c.c., comma 3, e non confermato nel provvedimento definitivo. Aggiunge che la decisione, adottata d’ufficio senza la previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, si fonda sui medesimi fatti gia’ presi in esame dal Giudice di primo grado, nonche’ sul richiamo ad una certificazione non aggiornata e su indagini psicologiche svolte da un soggetto non abilitato professionalmente, integrate dal riferimento a nozioni non qualificabili come fatti notori, ma costituenti manifestazione di scienza privata. Sostiene inoltre che il provvedimento comporta per un verso l’aggravamento di quello adottato dal Tribunale per i minorenni, non giustificato da fatti sopravvenuti, e per altro verso una modifica degli accordi intervenuti in sede di separazione sorretta da una motivazione illogica e contraddittoria, in quanto, pur consentendogli di tenere con se’ i figli e di accompagnarli e prelevarli da scuola, gli impedisce di vigilare sugli stessi al momento dell’ingresso e dell’uscita.
5.1. Il motivo e’ infondato.
La mera circostanza che i provvedimenti temporanei adottati nel corso del procedimento di primo grado non avessero trovato conferma nel decreto impugnato non impediva infatti alla Corte d’appello di tenere conto, ai fini della decisione sul reclamo, delle inadempienze che ne avevano giustificato l’adozione, non risultando che il Tribunale per i minorenni avesse accertato l’insussistenza dei comportamenti addebitati all’ (OMISSIS), e dovendo pertanto escludersi che la mancata impugnazione del decreto di primo grado da parte della (OMISSIS) avesse comportato la formazione di un giudicato interno al riguardo. Dell’articolo 709-ter c.p.c., l’u.c., prevedendo che i provvedimenti adottati ai sensi di tale disposizione sono impugnabili “nei modi ordinari”, ne comporta d’altronde l’assoggettamento ai mezzi d’impugnazione previsti per il tipo di procedimento nell’ambito del quale sono stati pronunciati, e quindi, nel caso in esame, al regime impugnatorio proprio dei provvedimenti de potestate, alla cui adozione mirava la domanda originariamente proposta dal ricorrente; trattandosi di provvedimenti pronunciati in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 336 c.c., comma 2, il mezzo d’impugnazione e’ stato correttamente individuato nel reclamo di cui all’articolo 739 c.p.c., la cui disciplina, configurando il rimedio in questione non gia’ come una mera revisio prioris instantiae, ma come una prosecuzione del procedimento di primo grado, consente di procedere non solo ad un rinnovato apprezzamento dei fatti gia’ esaminati dal provvedimento impugnato, ma anche alla valutazione di fatti sopravvenuti, eventualmente idonei ad incidere sulla situazione dei minori, nonche’ all’acquisizione di nuovi mezzi di prova, senza che operino le preclusioni previste per il giudizio ordinario di cognizione (cfr. Cass., Sez. I, 1/06/2022, n. 17931; 25/01/2007, n. 1656; 28/05/2003, n. 8547).
In quanto volto alla tutela degl’interessi di minori, il procedimento in esame risulta d’altronde caratterizzato da ampi poteri ufficiosi del giudice, sia istruttori che decisori, che gli consentono di adottare le disposizioni piu’ idonee a garantire l’attuazione delle condizioni relative all’affidamento dei figli ed all’esercizio della responsabilita’ genitoriale, superando i contrasti eventualmente insorti tra i genitori in ordine all’interpretazione dei relativi provvedimenti, modificando se necessario i provvedimenti in vigore e sanzionando eventuali violazioni con l’applicazione di appropriate misure, volte ad esercitare una coazione indiretta nei confronti del genitore inadempiente. Peraltro, tra quelle contemplate dall’articolo 709-ter c.p.c., comma 2, soltanto il risarcimento dei danni previsto dai nn. 2 e 3 in favore del minore o dell’altro genitore richiede una domanda di parte, trattandosi di una misura non avente carattere punitivo ma riparatorio, che implica necessariamente una valutazione in ordine all’entita’ del pregiudizio arrecato all’istante, mentre l’ammonimento di cui al n. 1 e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al n. 4 possono essere disposte anche d’ufficio, rivestendo carattere sanziona-torio, in quanto aventi una funzione eminentemente afflittiva e deterrente (cfr. Cass., Sez. I, 23/06/2022, n. 20264; 17/05/2019, n. 13400; 27/06/ 2018, n. 16980).
Non merita pertanto censura l’operato della Corte territoriale, la quale, nel riesaminare il provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni, in relazione alle censure proposte dal ricorrente, ha proceduto ad una nuova valutazione del materiale probatorio, senza fare in alcun modo ricorso ad elementi desunti dal patrimonio di conoscenze della collettivita’ o da proprie cognizioni particolari, ma conferendo rilievo alle condotte delle parti emergenti da rapporti di polizia giudiziaria, informazioni rese dal personale scolastico e documentazione medica ed amministrativa gia’ acquisiti in primo grado, sulla base dei quali ha ritenuto per un verso di dover confermare le conclusioni cui era pervenuto il Giudice di primo grado, e per altro verso di dover rafforzare le determinazioni adottate in sede di separazione con l’applicazione della misura dell’ammonimento indirizzato ad entrambe le parti. Ne’ risulta privo di logica l’invito, rivolto al ricorrente, a non frapporre ostacoli all’ingresso ed alla uscita dei propri figli da scuola, il quale non si pone affatto in contrasto con la collocazione dei minori presso il padre nei giorni compresi tra il primo e l’otto di ciascun mese, prevista nel verbale di separazione, e nella facolta’ conseguentemente riconosciuta all’ (OMISSIS) di accompagnarli e prelevarli da scuola: come ampiamente spiegato nella motivazione del decreto impugnato, l’ammonimento, lungi dall’ostacolare l’esercizio di tale facolta’, e’ volto ad assicurare che l’accompagnamento e il prelievo abbiano luogo serenamente, trovando giustificazione nell’esigenza di evitare il ripetersi dei litigi insorti tra le parti proprio nelle predette occasioni e di porre un limite alla condotta aggressiva tenuta dal ricorrente nei confronti del personale scolastico, che, come emerso a seguito dell’ascolto dei minori, avevano arrecato a questi ultimi un grave disagio.
6. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel richiamare il parere reso dal Pubblico Ministero, il decreto impugnato ne ha omesso una parte, in cui si sollecitava la formulazione di un ordine prescrittivo. Aggiunge che la Corte d’appello ha omesso di esaminare le richieste da lui formulate nelle note autorizzate depositate nel corso del procedimento, nonche’ la richiesta di annullamento della c.t.u. avanzata con il reclamo, in quanto fondata sulla avvenuta liquidazione delle relative spese da parte del Giudice di primo grado in pendenza del procedimento d’impugnazione.
6.1. Il motivo e’ inammissibile.
Com’e’ noto, il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, nel riformulare l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, consistente nell’o-messo esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. III, 11/04/2017, n. 9253). Tale vizio non e’ configurabile ne’ in riferimento all’incompleta trascrizione delle conclusioni rese dal Pubblico Ministero, ne’ in riferimento all’omessa pronuncia in ordine alle richieste avanzate dal ricorrente, non trattandosi di fatti storici, ma di atti nei quali trova espressione la partecipazione delle parti al procedimento. La trascrizione delle conclusioni del Pubblico Ministero e’ d’altronde prevista soltanto dall’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 3, riguardante la sentenza, e non anche dall’articolo 135 c.p.c., riguardante il decreto, e l’omissione o incompletezza della stessa non costituisce neppure causa di nullita’, a meno che con le conclusioni non siano state proposte questioni diverse da quelle sollevate dalle parti, il cui mancato esame si traduca nel vizio di cui all’articolo 112 c.p.c., nella specie neppure dedotto (cfr. Cass., Sez. I, 17/01/1977, n. 214; 11/06/1971, n. 1756; Cass., Sez. II, 10/04/1969, n. 1159). Nel lamentare l’omesso esame delle proprie richieste, il ricorrente omette poi di precisarne il contenuto, limitandosi a richiamare quella di annullamento della c.t.u. proposta con il secondo ricorso ex articolo 700 c.p.c., la quale ha costituito oggetto di specifica valutazione da parte del decreto impugnato, che l’ha dichiarata inammissibile, in quanto estranea all’oggetto del reclamo.
7. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che il decreto impugnato ha omesso di valutare un rapporto di pronto soccorso ed una relazione di polizia giudiziaria prodotti in giudizio, da cui emergevano rispettivamente i disturbi neurologici manifestati dal figlio ed a lungo trascurati dalla moglie, nonche’ gli ostacoli frapposti dalla (OMISSIS) alla consegna dei minori al padre.
7.1. Il motivo e’ inammissibile.
Le censure proposte dal ricorrente non sono infatti riconducibili all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non riflettendo la pretermissione di fatti storici, ma l’omessa o errata valutazione di elementi istruttori, non deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi della norma citata (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. II, 31/03/2022, n. 10525; 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. VI, 10/02/2015, n. 2498). Il ricorrente insiste infatti sulla rilevanza del contenuto di due documenti, uno dei quali allegato ad una memoria difensiva depositata in primo grado, in ordine al quale non viene precisato se il fatto storico dallo stesso emergente, non menzionato nel decreto impugnato, sia stato ritualmente introdotto nel dibattito processuale, ed un altro preso puntualmente in esame dalla Corte territoriale, dal quale avrebbe dovuto desumersi, a suo avviso, una versione dei fatti diversa da quella risultante dal decreto impugnato. In tal modo, egli dimostra di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonche’ la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547)
8. Il ricorso va pertanto rigettato, con l’integrale compensazione delle spese processuali, avuto riguardo alla complessita’ delle questioni trattate ed all’avvenuta rimeditazione di precedenti orientamenti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell’ordinanza.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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