Il provvedimento con cui si conclude il giudizio di cui all’articolo 188 disp. att. cod. proc. civ.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 aprile 2021| n. 10594.

Il provvedimento con cui si conclude il giudizio di cui all’articolo 188 disp. att. cod. proc. civ. se è di accoglimento, può essere impugnato per cassazione, in quanto la legge qualifica il provvedimento di accoglimento come “ordinanza non impugnabile”; se invece è di rigetto, quel provvedimento non può essere impugnato per cassazione, perché privo del requisito della definitività: la legge, infatti, concede al debitore la possibilità di proporre, nei modi ordinari, una domanda di dichiarazione di inefficacia dell’ingiunzione stessa.

Ordinanza|22 aprile 2021| n. 10594

Data udienza 18 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: PROCEDIMENTI SPECIALI – CIVILI – PROCEDIMENTO D’INGIUNZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 35043-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2176/2018 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 16/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1992 (OMISSIS) e (OMISSIS) prestarono fideiussione in favore della INA Banca (che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) e, quindi, in (OMISSIS); d’ora innanzi, per brevita’, “la Banca”), a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contratte nei confronti di quest’ultima dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l..
2. Insorta controversia tra la Banca e la suddetta societa’ (OMISSIS) s.r.l. sulla misura dei reciproci rapporti di dare ed avere, la Corte d’appello di Roma con sentenza 2603/15 condanno’ la Banca a restituire alla propria cliente (OMISSIS) s.r.l. la somma di 568.980,94, oltre interessi legali. Cio’ sul presupposto che la banca avesse indebitamente trattenuto tale importo sulla base di patti contrattuali nulli (in particolare, delle clausole che prevedevano a carico del cliente un saggio degli interessi ultralegale e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi).
3. Dopo aver restituito la suddetta somma alla societa’ (OMISSIS) s.r.l., nel 2016 la Banca chiese al Tribunale di Velletri l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), di importo pari a quello restituito alla societa’ (OMISSIS) s.r.l..
A fondamento del ricorso monitorio la Banca dedusse che i due fideiussori (e dunque gli eredi di quello di loro che era nelle more deceduto) si erano obbligati a rifondere alla Banca “ogni somma che quest’ultima fosse tenuta a corrispondere alla beneficiaria (OMISSIS) s.r.l., anche per l’ipotesi di invalidita’ delle obbligazioni da essa assunte”.
4. Il Tribunale di Velletri rigetto’ con decreto motivato il ricorso per decreto ingiuntivo.
Avverso il decreto di rigetto la banca propose una “istanza di riesame”. Tale “istanza di riesame” venne favorevolmente accolta dal Tribunale di Velletri, il quale ritenne di potere “revocare” il precedente decreto di rigetto, e accolse il ricorso monitorio.
5. Ricevuta la notifica del suddetto decreto, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) adottarono due iniziative giudiziarie: -) proposero opposizione al decreto, ex articolo 645 c.p.c.;
-) proposero ricorso ex articolo 644 c.p.c., chiedendo che fosse dichiarata la nullita’ o l’abnormita’ del decreto ingiuntivo.
Quest’ultimo procedimento e’ quello che viene in rilievo nella presente sede.
6. Il Tribunale di Velletri, con sentenza 16 ottobre 2018 n. 2176, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai (OMISSIS)- (OMISSIS) ex articolo 644 c.p.c. e articolo 188 disp. att. c.p.c..
A fondamento della propria decisione il Tribunale ha osservato che il rimedio previsto dalle norme appena indicate e’ consentito nella sola ipotesi in cui, emesso un decreto ingiuntivo, questo non sia stato seguito da una regolare notifica.
Nel caso di specie, invece, i ricorrenti si erano doluti non gia’ della mancanza di notifica del decreto ingiuntivo, ma del fatto che questo era stato emesso dopo un precedente rigetto di identico ricorso monitorio.
7. La decisione del tribunale e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso fondato su tre motivi.
La Banca ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto quest’ultima e’ inammissibile in modo manifesto.
Il presente giudizio infatti scaturisce da una istanza volta a far dichiarare l’inefficacia di un decreto ingiuntivo. L’istanza e’ stata formalmente proposta ai sensi dell’articolo 188 disp. att. c.p.c..
Il provvedimento con cui si conclude il giudizio di cui all’articolo 188 disp. att. c.p.c.:
-) se e’ di accoglimento, puo’ essere impugnato per cassazione, in quanto la legge qualifica il provvedimento di accoglimento come “ordinanza non impugnabile”;
-) se invece e’ di rigetto, quel provvedimento non puo’ essere impugnato per cassazione, perche’ privo del requisito della definitivita’: la legge, infatti, concede al debitore la possibilita’ di proporre, nei modi ordinari, una domanda di dichiarazione di inefficacia dell’ingiunzione stessa.
Questo principio venne affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 2714 del 18/03/1987, Rv. 451817 – 01), ed in seguito costantemente ribadito (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5239 del 06/03/2018, Rv. 648216 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12614 del 05/06/2014, Rv. 631371 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 12135 del 23/05/2006, Rv. 590820 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 12382 del 19/11/1992, Rv. 479622 – 01).
1.1. Nel caso di specie, il tribunale di Velletri con il provvedimento impugnato nella presente sede ha dichiarato “inammissibile” l’istanza proposta ai sensi dell’articolo 188 disp. att. c.p.c. dagli odierni ricorrenti: e dunque ha adottato un provvedimento, per quanto detto, privo del requisito della definitivita’, e come tale non impugnabile per cassazione.
2. Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, alla rifusione in favore di (OMISSIS) S.p.A. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 10.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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