Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 22 aprile 2020, n. 8044.
La massima estrapolata:
Il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 616 o dell’art. 618 c.p.c., sia esso di prosecuzione innanzi a sé del procedimento di opposizione, sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non ha contenuto decisorio implicito sulla competenza (vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente) e, di conseguenza, avverso lo stesso non è proponibile la richiesta d’ufficio del regolamento di competenza.
Ordinanza 22 aprile 2020, n. 8044
Data udienza 11 luglio 2019
Tag – parola chiave: Esecuzioni civili – Processo esecutivo – Provvedimento ex artt. 616 e 618 c.p.c. – Natura ordinatoria – Funzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33094-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ medesimo ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Soc. Coop., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
contro
(OMISSIS);
AGENZIA DELLE ENTRATE – (OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Rovigo, depositata il 25/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2019 dal Consigliere Dott. D’Arrigo Cosimo;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fresa Mario, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile l’istanza di regolamento di competenza.
RITENUTO
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Rovigo sospendeva la procedura esecutiva n. 485/2014 R.G. Es., promossa dalla (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), a causa dell’intervenuta proposizione di un regolamento di competenza da parte dell’esecutato. Il regolamento era dichiarato inammissibile, ma, nelle more della decisione, veniva emesso il decreto di trasferimento dell’immobile espropriato ed era eseguito l’ordine di liberazione.
Il (OMISSIS) proponeva opposizione agli atti esecutivi.
Il giudice dell’esecuzione, riteneva che gli atti compiuti nel periodo in cui la procedura esecutiva era sospesa dovessero considerarsi tamquam non esset e disponeva la revoca del decreto di trasferimento, condannando la Banca al pagamento delle spese processuali della fase cautelare e assegnando un termine per introdurre il giudizio nel merito. Tuttavia, con il medesimo provvedimento disponeva che il custode provvedesse all’esecuzione dell’ordine di liberazione e mandava al professionista delegato di predisporre la bozza di un nuovo decreto di trasferimento.
Avverso tale provvedimento il (OMISSIS) ha proposto un secondo regolamento di competenza.
La (OMISSIS) ha resistito depositando memorie difensive. Gli altri intimati non hanno svolto in questa sede attivita’ difensiva.
Il (OMISSIS) ha depositato una serie di documenti.
CONSIDERATO
Anzitutto va rilevata l’irritualita’ della produzione documentale, non risultando comprovato che il (OMISSIS) abbia notificato il relativo elenco alle controparti, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., comma 2. Nel merito, il ricorso e’ inammissibile.
Infatti, il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli articoli 616 e 618 c.p.c. – sia esso di prosecuzione innanzi a se’ del procedimento di opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 175 c.p.c. e ss., sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente – costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione al giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla competenza, vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non e’ proponibile la richiesta d’ufficio del regolamento di competenza (Sez. 3, Ordinanza n. 9511 del 21/04/2010, Rv. 612778 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del 30/06/2010, Rv. 613720 – 01). Le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1. Nella liquidazione occorre considerare che il valore effettivo della causa e’ indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal Decreto Ministeriale Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, articolo 5, quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 504 del 14/01/2020, Rv. 656577 – 01).
Ricorrono altresi’ i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello gia’ dovuto per l’impugnazione da lui proposta.
Sussistono, inoltre, i presupposti perche’ il ricorrente sia condannato d’ufficio al pagamento in favore della controparte – ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3 – di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto egli ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonche’ al pagamento, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., in favore della controparte, della somma di Euro 2.500,00.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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