L’esistenza dei requisiti e presupposti per il rilascio del permesso di costruire

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 1 aprile 2020, n. 10917.

Massima estrapolata:

Il reato di cui all’art. 20, comma 13, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che punisce le false dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni circa l’esistenza dei requisiti e presupposti per il rilascio del permesso di costruire, ha un ambito applicativo che si sovrappone interamente alla fattispecie di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), di cui assorbe il disvalore, e si consuma quando oggetto di asseverazione non siano esclusivamente fatti che cadono sotto la percezione materiale dell’autore della dichiarazione, ma giudizi. E’ stato contestualmente precisato che integra il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) la condotta del tecnico-professionista – commessa prima della modifica dell’art. 20, comma 13, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, disposta dalla ‘dalla legge 12 luglio 2011 n 106 – che, per esempio, attesti, nella planimetria e nella relazione illustrativa allegate alla domanda di permesso di costruire, una falsa destinazione d’uso dell’opera o che, più in generale, rediga planimetrie finalizzate alla domanda per il rilascio del permesso di costruire non corrispondenti alla realtà, giacché dette planimetrie non sono destinate a provare la verità di quanto rappresentatovi, ma svolgono la funzione di dare alla P.A. – la quale resta pur sempre titolare del potere di procedere ad accertamenti autonomi – un’esatta informazione sullo stato dei luoghi. (Amb. Dir.)

Sentenza 1 aprile 2020, n. 10917

Data udienza 12 novembre 2019

Tag – parola chiave: Abusi edilizi – Assenza del permesso di costruire – Assenza di autorizzazione paesaggistica – Ricostruzione di “rudere” – Integra i reati di cui agli artt. 44 dpr 380/2001 e 181 dlgs 42/2004 – Falso ideologico – Falso in atto pubblico – Progettista – Relazione tecnica – Falsa attestazione di conformità fra lo stato dei luoghi preesistente e quello riportato nel progetto – Induzione in errore del responsabile dell’UTC – Falso per induzione ex art.48 c.p. – Responsabilità del progettista a titolo di concorso nel reato ex art.44 dpr 380/2001 – Configurabilità – Condizioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/10/2018 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’inammissibilita’;
udito per l’imputato (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS), che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso.
udito per l’imputato (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 04/07/2017, Il Tribunale di Lecce dichiarava (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c) e dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, (per aver realizzato -unitamente ai coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS)- in totale assenza di legittimi permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica un manufatto di mq 158,05 mq e di 629,64 mc, dopo la demolizione e ricostruzione di preesistenti manufatti, peraltro in assenza in capo ai proprietari/committenti della necessaria qualifica di imprenditori agricoli ovvero di coltivatori diretti), nonche’ del reato di cui agli articoli 81 cpv, 110, 483 e 48, 479 c.p. (perche’, nelle rispettive qualita’ di beneficiario del permesso di costruire e progettista, con false attestazioni, inducevano in errore il responsabile dell’U.T. del Comune di Salve che, nell’esercizio delle sue funzioni, emetteva il permesso di costruire n. 145 del 2.8.2010 e l’autorizzazione paesaggistica n. 132 del 23 ottobre 2008).
Con sentenza del 15/10/2018, la Corte di appello di Lecce confermava la predetta sentenza nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) e, riqualificati i fatti ascritti agli attuali ricorrenti nella fattispecie di cui agli articoli 81, 110, 48 e 480 c.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti del (OMISSIS) e del (OMISSIS) in ordine al delitto commesso in data (OMISSIS) perche’ estinto per prescrizione e rideterminava la pena per i residui reati loro ascritti in mesi cinque di reclusione ciascuno; assolveva, poi, i coimputati dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), a mezzo dei difensori di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.
(OMISSIS) propone cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento ed omesscbvalutazione di prova decisiva, lamentando che la Corte territoriale aveva escluso che l’intervento edilizio rientrasse nella previsione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera d), come modificato dal cd Decreto del fare, difettando i parametri del manufatto preesistente, senza valutare la ricostruzione storico-grafica dello stesso contenuta nella relazione del consulente tecnico della difesa e le risultanze del catasto onciario della Provincia di Lecce.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, lamentando che la Corte territoriale aveva dato rilievo ad una ritenuta illegittimita’ dell’autorizzazione paesaggistica perche’ rilasciata in violazione della normativa urbanistica, essendo invece rilevante la valutazione dell’impatto ambientale ed estetico dell’edificio, regolarmente effettuata; tale questione era stata oggetto di specifico motivo di appello, in ordine al quale la Corte di appello era rimasta silente, cosi’ incorrendo in vizio di motivazione.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al termine di decorrenza della prescrizione dei reati di cui al capo a) dell’imputazione, lamentando che la corte di appello non aveva considerato rilevante la sospensione volontaria dell’attivita’ edilizia a partire dal 16.10.2012 con motivazione erronea, individuando, invece, quale dies a quo per il decorso del termine prescrizionale la data del 1.3.2013; i reati in questione, invece, dovevano ritenersi prescritti gia’ prima della pronuncia di secondo grado.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di falsita’ ideologica del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica; tale falsita’ era stata fondata su una difformita’ tra stato di fatto preesistente e tavole progettuali sulle quali i successivi provvedimenti autorizzatori si sarebbero basati; siffatta impostazione era gravemente erronea in punto di diritto, in quanto la falsita’ ideologica non poteva configurarsi con riferimento al contenuto valutativo di un documento e tale era l’elaborato tecnico progettuale; contesta, poi, la configurabilita’ della concreta induzione in errore del pubblico funzionario, in quanto dalla prima delle tavole grafiche si rappresentava fedelmente lo stato dei luoghi; deduce poi, che al piu’ poteva configurarsi la meno grave fattispecie di cui all’articolo 483 c.p..
Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di falso, lamentando che la Corte territoriale aveva valorizzato solo elementi di fatto ritenuti pregiudizievoli per gli imputati, tralasciando quelli che comprovavano la buona fede del (OMISSIS) e del tecnico progettista (era stato richiesto il permesso di costruire e non la (OMISSIS), i luoghi erano stati rappresentati fedelmente, complessita’ della materia).
(OMISSIS) propone tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilita’ a titolo di concorso nei reati di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c).
Argomenta che la questione, oggetto di specifico motivo di appello, era stata risolta dalla Corte territoriale con una motivazione in contrasto con i principi giuridici che regolano la materia del concorso del progettista nel reato di abuso edilizio, che escludono che la sola redazione del progetto e la predisposizione dei documenti accessori – come avvenuto nella specie- consentano di ravvisare il concorso nel reato.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al valore fidefacente attribuito alla asseverazione del progettista ed alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’articolo 480 c.p..
Argomenta che la Corte di appello non aveva considerato che il tecnico aveva descritto e documentato fedelmente lo stato di fatto e che gli uffici preposti al rilascio del titolo autorizzatorio avrebbero potuto e dovuto verificare senza difficolta’ l’incongruenza tra il rudere come descritto e fotografato e le valutazioni a fini progettuali che il (OMISSIS) aveva formulato; andava, inoltre, considerato che solo a seguito del Decreto Legge n. 70 del 2011, conv. nella L. n. 106 del 2011, erano state punite con la disposizione di cui all’articolo 20, comma 13, le false dichiarazioni ed attestazioni circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti per il rilascio del permesso di costruire.
Con il terzo motivo deduce violazione degli articoli 62 bis, 163 e 164 c.p. e correlato vizio di motivazione.
Lamenta che la Corte di appello aveva offerto una motivazione insufficiente in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non considerando gli elementi favorevoli indicati nei motivi di appello ed omesso di rispondere in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vanno, previamente e congiuntamente, esaminati i motivi quarto e quinto del ricorso di (OMISSIS) ed il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS), tutti aventi ad oggetto censure relative all’affermazione di responsabilita’ per il reato di cui agli articoli 48 e 480 c.p..
1.1. La Corte di appello ha riqualificato l’originaria imputazione per il reato di cui all’articolo 479 c.p. in quella di cui all’articolo 48 e 480 c.p., rimarcando come il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica avessero natura giuridica di autorizzazione amministrativa e che il falso ideologico era integrato dalla falsa attestazione di conformita’ fra lo stato dei luoghi preesistente e quello riportato nelle tavole progettuali, con induzione in errore del responsabile UTC, che emetteva i successivi provvedimenti autorizzatori.
Il delitto di cui all’articolo 480 c.p. e’ stato, pertanto, riconosciuto sul presupposto dell’illegittimo rilascio dei titoli abilitativi sulla base di un falso presupposto di fatto e, cioe’, la conformita’ tra lo stato dei luoghi preesistente e quello riportato nelle tavole progettuali, dato rappresentato nella relazione tecnica e nei grafici allegati alla richiesta di permesso di costruire del 15.7.2008; sulla base di tale falso presupposto determinato dalle false dichiarazioni, successivamente, erano stati emessi i provvedimenti autorizzatori (permesso di costruire n. 145 del 2.8.2010 ed autorizzazione paesaggistica del (OMISSIS)).
I Giudici di appello, hanno, quindi, confermato l’affermazione di responsabilita’, qualificando diversamente i fatti, e dichiarato estinto per prescrizione il delitto commesso in data (OMISSIS) (il falso ideologico relativo alla autorizzazione paesaggistica).
I motivi di ricorso, che contestano la sussistenza del reato, sono fondati.
1.2. Va premesso che, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, il falso per induzione ex articolo 48 c.p. diretto a ottenere una concessione edilizia che riproduca le false dichiarazioni del privato (ovvero false rappresentazioni del progettista) e’ punibile ai sensi degli articoli 48 e 480 c.p., avuto riguardo alla natura di autorizzazione amministrativa della concessione edilizia ora permesso a costruire (S.U. n. 673 del 20/11/1996, Botta, Rv. 206661; Sez. 5, n. 37555 del 15/07/2008, P.G. in proc. Anello, Rv. 241643; Sez.3, n. 7273 del 09/01/2018, Rv.272559 – 01). Infatti, in tema di falso in atto pubblico per induzione, qualora il pubblico ufficiale adotti un provvedimento a contenuto descrittivo o dispositivo dando atto in premessa, dell’esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, il provvedimento del pubblico ufficiale e’ ideologicamente falso, in quanto adottato sulla base di un presupposto inesistente e del falso non risponde il pubblico ufficiale, tratto in inganno, ma il soggetto che lo ha indotto in errore, non essendo configurabile, per difetto dei presupposti, il diverso reato di cui all’articolo 483 c.p. e cio’ non solamente perche’ non si e’ in presenza di un atto pubblico (non riveste tale qualifica la concessione edilizia come affermato sin dalle S.U. Botta) nel quale sono confluite le false dichiarazioni del privato su fatti dei quali l’atto e’ destinato a provare la verita’, ma per la considerazione che il fatto materiale e’ commesso dal pubblico ufficiale, ma di questo egli non risponde in virtu’ del disposto di cui all’articolo 48 c.p., secondo cui del fatto materiale illecito altrui risponde colui che ha indotto in errore, sicche’ anche per questa ragione giammai potrebbe trovare applicazione l’articolo 483 c.p. che punisce appunto un fatto materiale commesso dal privato (falsa dichiarazione del privato in atto pubblico).
Non e’, invece, pertinente, nella specie, il richiamo alla disposizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 20, comma 13, introdotto dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, successivamente ai fatti per cui e’ causa.
Questa Corte ha, infatti, affermato il principio secondo il quale il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 20, comma 13, che punisce le false dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni circa l’esistenza dei requisiti e presupposti per il rilascio del permesso di costruire, ha un ambito applicativo che si sovrappone interamente alla fattispecie di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessita’ (articolo 481 c.p.) e di falsita’ ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 c.p.), di cui assorbe il disvalore, e si consuma quando oggetto di asseverazione non siano esclusivamente fatti che cadono sotto la percezione materiale dell’autore della dichiarazione, ma giudizi (Sez. 3, n. 29251 del 05/05/2017, Vigliar, Rv. 270432). Ed e’ stato contestualmente precisato che integra il reato di falsita’ ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita’ (articolo 481 c.p.) la condotta del tecnico-professionista – commessa prima della modifica del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 20, comma 13, disposta dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 – che, per esempio, attesti, nella planimetria e nella relazione illustrativa allegate alla domanda di permesso di costruire, una falsa destinazione d’uso dell’opera (Sez. 3, n, 29251, cit., Rv. 270433) o che, piu’ in generale, rediga planimetrie finalizzate alla domanda per il rilascio del permesso di costruire non corrispondenti alla realta’, giacche’ dette planimetrie non sono destinate a provare la verita’ di quanto rappresentatovi, ma svolgono la funzione di dare alla P.A. – la quale resta pur sempre titolare del potere di procedere ad accertamenti autonomi – un’esatta informazione sullo stato dei luoghi (cosi’ Sez. 3, n. 15228 del 31/01/2017, Cucino, Rv. 269579).
Tanto premesso, nella specie, il reato di cui agli articoli 48 e 480 c.p., come detto, e’ stato ritenuto integrato dalla falsa attestazione – contenuta nella relazione tecnica e nei grafici allegati alla richiesta di permesso di costruire del 15.7.2008 di conformita’ fra lo stato dei luoghi preesistente e quello riportato nelle tavole progettuali, con conseguente induzione in errore del responsabile UTC che emetteva i successivi provvedimenti autorizzatori.
Orbene, rileva il Collegio che la relazione di accompagnamento alla richiesta di permesso di costruire riportava specificamente gli elementi fattuali necessari ai fini del giudizio di conformita’ urbanistica e ambientale, e, cioe’, lo stato di conservazione del fabbricato preesistente (riferito come pessimo, definito come agglomerato edilizio in rovina e rappresentato anche con ampia documentazione fotografica dello stato dei luoghi) ed il suo sviluppo originario.
Non sussisteva, quindi, alcuna contraffazione o alterazione dei dati fattuali che dovevano costituire i presupposti di fatto per l’adozione dei provvedimenti abilitativi ne’ la relazione conteneva dichiarazioni su circostanze o fatti contrari al vero; inoltre, la distinta valutazione relativa al giudizio di conformita’ urbanistica e ambientale dell’opera a farsi, costituiva valutazione, di natura sia tecnica che giuridica, circa la fattibilita’ del richiesto intervento: essa, da un punto di vista sostanziale, secondo una valutazione di merito, poteva essere corretta o sbagliata ma non involgeva una immutatio veri e non poteva integrare il reato contestato.
Ne consegue che nei confronti dei ricorrenti la sentenza impugnata deve essere annullata, quanto al contestato reato di cui agli articoli 48 e 480 c.p.) senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.
2. Vanno, quindi, esaminati il primo ed il terzo motivo di (OMISSIS).
Tali motivi non sono inammissibili e consentono, quindi, essendosi validamente instaurato il rapporto processuale, di rilevare l’intervenuta estinzione di tali reati per decorso del termine massimo di prescrizione (in data 21.11.2018).
Con il primo motivo si censura la motivazione relativa all’affermazione di responsabilita’ a titolo di concorso nel reato urbanistico e nel reato paesaggistico.
Questa Corte (Sez.3, n. 31282 del 24/05/2017, Rv.270278 – 01) ha affermato che la sola veste di progettista di un manufatto abusivo non consente, di per se’, di ravvisare la responsabilita’, neanche a titolo il concorso, per reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, atteso che la fase di redazione di un progetto, anche se difforme dalla normativa vigente, va tenuta distinta da quella di direzione dei lavori, e non puo’ configurarsi un nesso di causalita’ tra la redazione del progetto e l’attivita’ di attuazione dello stesso, soltanto per la quale sussiste rilevanza penale, ed alla quale il progettista deve avere fornito un apporto concreto ed ulteriore, rispetto alla mera redazione del progetto (Sez. 3, n. 8420 del 12/12/2002, Ridolfi, Rv. 224166, conf. Sez. 3, n. 47271 del 22/9/2016, Ayma, non massimata; ed in tema di reato paesaggistico, cfr Sez.2, n. 9229 del 02/08/1994, Rv.198794 – 01, che ha affermato analogo principio sia pure con riferimento alla contravvenzione di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 431, articolo 1 “sexies”).
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata risulta viziata e carente, perche’ la Corte territoriale si limita ad afferma che il progettista aveva dolosamente alterato la realta’ dei luoghi al fine di ottenere il rilascio di un permesso a costruire non conforme alla normativa vigente, senza precisare quale sia stato l’apporto concreto ed ulteriore apportato nella fase di realizzazione dell’opera rispetto alla redazione del progetto.
Con riferimento al terzo motivo va rilevato che, nonostante specifico motivo di appello, la Corte territoriale rimaneva silente in ordine al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena, con conseguente vizio di motivazione anche sul punto.
Orbene, il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita’ sancito dall’articolo 129 c.p.p., impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullita’ processuale assoluta e insanabile o un vizio di motivazione, sia data prevalenza alla prima, salvo che – circostanza che non ricorre nel caso in esame-l’operativita’ della causa estintiva presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito (Sez.U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv.244275; Sez. 4, n. 36896 del 13/06/2014, Rv. 260299; Sez.2, n. 6338 del 18/12/2014, dep.13/02/2015, Rv.262761; Sez.3, n. 42703 del 07/07/2015, Rv.265194).
Ne consegue che nei confronti di (OMISSIS) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, anche in relazione agli ulteriori addebiti contestatigli, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione e non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l’applicazione dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, (cfr Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258169; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Rv.240955).
3. Residua, quindi, l’esame dei motivi primo, secondo e terzo di (OMISSIS).
Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.
3.1. La prima censura e’ meramente ripropositiva di doglianza adeguatamente valutata e disattesa dalla Corte territoriale, con congrua e logica motivazione.
La Corte di appello ha compiutamente argomentato in ordine alla natura dell’intervento edilizio (realizzazione di unita’ immobiliare in zona sottoposta a piu’ vincoli paesaggistici derivanti non solo da apposito decreto ministeriale ma anche dal PUTT, quale ambito territoriale esteso C), sottolineando come fosse pacifico che tale intervento avesse avuto ad oggetto non manufatti da ristrutturare ma veri e propri ruderi e che difettava il parametro del “preesistente” (vedi pag 5 della sentenza impugnata) per poter invocare la normativa relativa alla cd “ristrutturazione leggera”.
In particolare, ha correttamente richiamato i seguenti principi di diritto: integra i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44 e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 la ricostruzione di un “rudere” senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, sia perche’ trattasi di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest’ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia perche’ non e’ applicabile il Decreto Legge n. 69 del 2013, articolo 30 (conv. in L. n. 98 del 2013), che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, al regime semplificato della S.C.I.A. richiede, nelle zone vincolate, l’esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), o, in alternativa, l’accertamento della preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonche’, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura (Sez. 3,n. 40342 del 03/06/2014, Rv.260552 – 01); in tema di reati edilizi, l’articolo 30 del Decreto Legge n. 69 del 2013 (conv. in L. n. 98 del 2013) consente di qualificare come “ristrutturazione edilizia” l’intervento di ripristino o di ricostruzione di un edificio o di parte di esso, eventualmente crollato o demolito, anche in caso di modifica della sagoma dello stesso ove insistente su zona non vincolata, a condizione pero’ che sia possibile accertarne, in base a riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili e non, quindi, ad apprezzamenti meramente soggettivi, la preesistente “consistenza”, intesa come il complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell’edificio (volumetria, altezza, struttura complessiva, etc.); con la conseguenza che la mancanza anche di uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attivita’ ricognitiva, impedisce di ritenere sussistente il requisito che la citata disposizione richiede per escludere, in ragione della anzidetta qualificazione, la necessita’ di preventivo permesso di costruire (Sez.3,n. 45147 del 08/10/2015, Rv.265444 – 01).
La Corte di appello, quindi, facendo buon governo dei suesposti principi di diritto, ha confermato la valutazione del Tribunale in ordine alla impossibilita’ di individuare le caratteristiche costruttive originarie dell’immobile diruto, analizzando la descrizione contenuta nell’originario atto di donazione, la documentazione fotografica allegata al progetto; ha anche escluso, condividendo la valutazione gia’ espressa dal Tribunale, che potesse avere rilievo lo studio storico o le rilevazioni inerenti ad edifici simili per delineare la consistenza del manufatto crollato, richiamando anche Sez.3, n. 39340 del 2018, non mass.che ha rimarcato che il Decreto Legge n. 69 del 2013, articolo 30 (conv. in L. n. 98 del 2013) consente di qualificare come “ristrutturazione edilizia” l’intervento di ripristino o di ricostruzione di un edificio o di parte di esso, eventualmente crollato o demolito, anche in caso di modifica della sagoma dello stesso ove insistente su zona non vincolata, a condizione pero’ che sia possibile accertarne, in base a riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili e non, quindi, ad apprezzamenti meramente soggettivi, la preesistente “consistenza”, intesa come il complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell’edificio (volumetria, altezza, struttura complessiva, etc.), con la conseguenza che la mancanza anche di uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attivita’ ricognitiva, impedisce di ritenere sussistente il requisito che la citata disposizione richiede per escludere, in ragione della anzidetta qualificazione, la necessita’ di preventivo permesso di costruire; pertanto, l’accertamento della preesistente consistenza di un edificio crollato o demolito che si intende ricostruire mediante ristrutturazione edilizia ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera d); non puo’ ritenersi validamente effettuate sulla base di studi storici o rilevazioni relativi ad edifici aventi analoga tipologia, restando una simile verifica confinata nell’ambito delle mere deduzioni soggettive e non offrendo alcuna oggettiva evidenza.
Il ricorrente, peraltro, si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilita’ penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimita’, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.
3.2. Con la terza censura si contesta la individuazione, operata dai Giudici di merito, del dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione del reato edilizio e del reato paesaggistico; tale termine viene fatto coincidere con la data di accertamento del fatto (1.3.2013) e non con la comunicazione di sospensione dei lavori (avvenuta a far data dal 16.10.2012).
La motivazione della Corte di merito a fondamento di tale assunto e’ congrua e logica, in quanto si sottolinea che la comunicazione di sospensione non ha trovato riscontro nelle risultanze istruttorie, che davano atto che alla data del sopralluogo del 22.10.2012 le opere erano ancora in fase di esecuzione e che le stesse erano state ultimate al momento di esecuzione del successivo sequestro avvenuto in data 27.3.2013; essa e’ in linea con i principi regolanti la materia: il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l’attivita’ edilizia illecita, ed il suo momento di cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta ex auctoritate, o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell’opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l’accertamento e sino alla data del giudizio (Sez.U, n. 17178 del 27/02/2002, Rv.221399; Sez.3, n. 38136 del 25/09/2001, Rv.220351; Sez.3, n. 29974 del 06/05/2014, Rv.260498); principio affermato anche con riferimento al reato previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1, qualora la fattispecie sia realizzata, come nella specie, attraverso una condotta che si protragga nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, trattandosi di reato che ha natura permanente e che si consuma con l’esaurimento totale dell’attivita’ o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo (Sez. 3, n. 28934 del 26/03/2013, Borsani, Rv. 256897; Sez.3, n. 24690 del 18/02/2015, Rv.263926).
Nella specie, essendo stato escluso che si fosse verificata una volontaria ed effettiva sospensione dei lavori, correttamente il momento consumativo del reato e’ stato fatto coincidere con la ultimazione dei lavori, accertata in sede di esecuzione del sequestro.
Al momento della pronuncia della sentenza impugnata (15.10.2018), pertanto, non era maturato il termine prescrizionale per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c) e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, termine che maturava solo successivamente, in data 21.11.2018 (i reati si consumavano in data 1.3.2013 ed il termine prescrizionale massimo- quinquennale -, tenuto conto dei periodi di sospensione verificatesi in primo grado pari a complessivi mesi otto e giorni venti, maturava alla data indicata del 21.11.2018).
3.3. Nondimeno, la seconda censura, con la quale si contesta vizio di motivazione in relazione alla configurabilita’ del reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, non risulta inammissibile e, essendosi validamente instaurato il rapporto processuale, consente di rilevare la prescrizione medio tempore maturata in relazione a tale reato.
Va, sul punto, richiamato il principio di diritto, secondo cui, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi piu’ reati unificati dal vincolo della continuazione, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilita’ dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si e’ formato il giudicato parziale, e’ preclusa la possibilita’ di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 690 del 27/05/2016, dep.14/02/2017, Aiello, Rv.268966; Sez.3 n. 20899 del 25/01/2017, Rv.270130).
Ebbene, la Corte territoriale, pur a fronte di specifico motivo di appello, non argomentava in ordine ai profili di censura relativi alla configurabilita’ del reato paesaggistico sollevati dall’appellante, con conseguente vizio di motivazione sul punto della sentenza impugnata.
Pertanto, richiamato il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita’ sancito dall’articolo 129 c.p.p. nel caso di ricorrenza contestuale di una causa estintiva del reato e di un vizio di motivazione, gia’ illustrato al punto 2., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di (OMISSIS), in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 perche’ estinto per intervenuta prescrizione e non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l’applicazione dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, (cfr Sez.6,n. 48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6, n. 27944 del 12/06/2008, Rv.240955).
4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di entrambi i ricorrenti quanto al reato di cui agli articoli 48 e 480 c.p. perche’ il fatto non sussiste, nei confronti di (OMISSIS) quanto agli altri reati perche’ estinti per prescrizione, nei confronti di (OMISSIS) limitatamente al reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 perche’ estinto per prescrizione. Il ricorso del (OMISSIS) va, poi, dichiarato inammissibile nel resto con conseguente dichiarazione di irrevocabilita’ dell’affermazione di responsabilita’ per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c) e rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti quanto al reato di cui agli articoli 48 e 480 c.p. perche’ il fatto non sussiste e nei confronti di (OMISSIS) quanto agli altri reati perche’ estinti per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente al reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 perche’ estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso dichiarando l’irrevocabilita’ dell’affermazione di responsabilita’ per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c) e rinvia alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena.

 

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