Il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 16 luglio 2020, n. 15229.

La massima estrapolata:

Nel licenziamento per giusta causa, il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti siano laboriosi e richiedano uno spazio temporale maggiore.

Sentenza 16 luglio 2020, n. 15229

Data udienza 6 febbraio 2020

Tag – parola chiave: LAVORO ED OCCUPAZIONE – LICENZIAMENTO – DISCIPLINARE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 29519-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente principale –
contro
– (OMISSIS) S.P.A.,(gia’ (OMISSIS) SOC. COOP.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS);
– ricorrente principale – controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 65/2018 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 26/03/2018, R.G.N. 111/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. on sentenza del 26 marzo 2018, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’impugnazione proposta con ricorso del 5 agosto 2011 da (OMISSIS) avverso il licenziamento per giusta causa intimatogli dal (OMISSIS) Soc. Cooperativa (incorporante la (OMISSIS)) il 15 maggio 2007 a seguito di contestazione disciplinare del (OMISSIS) antecedente, nonche’ la domanda riconvenzionale avanzata dalla societa’ a titolo di risarcimento del danno asseritamente subito per il comportamento “negligente” del ricorrente in ordine alle informazioni da rendere ai clienti circa l’investimento inerente i c.c.d.d. (OMISSIS).
1.1. Il giudice di secondo grado ha sottolineatoI , con riguardo alle doglianze del ricorrente, l’insussistenza degli estremi per la configurabilita’ della dedotta tardivita’ della contestazione, alla luce della sostanziale relativita’ della immediatezza della stessa, anche in considerazione della complessita’ organizzativa della societa’ datrice, escludendo, altresi’, in merito alla incisiva lesione fiduciaria contestata, il rilievo della mancata affissione del codice disciplinare e l’infondatezza della censura inerente la irrogazione del licenziamento in costanza di malattia; ha, quindi, confermato la ricorrenza degli estremi della giusta causa, segnatamente, alla luce del ruolo di responsabile della filiale di Gela rivestito dal ricorrente.
1.2. La Corte ha, poi, escluso, la fondatezza sia della domanda del ricorrente, sia di quella riconvenzionale della resistente in ordine ai danni asseritamente subiti, da stress per l’uno e da immagine per l’altra, relativamente alla nota vicenda dei (OMISSIS).
2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso (OMISSIS), affidandolo a quattro motivi.
2.1. Resiste, con controricorso, il (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) Societa’ Cooperativa) e spiega, altresi’, ricorso incidentale affidato ad un motivo.
3. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente ritenuta l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per nullita’ della procura avanzata nella memoria del (OMISSIS) S.p.a.
in particolare giova richiamare, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte relativa alla procura inerente il ricorso per cassazione secondo cui l’articolo 83 c.p.c., comma 3, nell’attribuire alla parte la facolta’ di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato cosi’ conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l’atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialita’ del mandato al difensore (ex plurimis, 24598 del 18/10/2017).
Non appare dirimente, quindi, in senso contrario, il riferimento alla possibilita’ di ricorrere al procedimento di mediazione – chiaramente incompatibile con il giudizio di cassazione – ne’ induce ad argomentare diversamente il generico riferimento alla rappresentanza nel “presente giudizio” proprio essendo garantita dall’inerenza all’atto la specialita’ del mandato relativo.
Legittima, poi, l’elezione di domicilio presso Caltanissetta anziche’ Roma, e priva di qualsivoglia rilievo la circostanza dell’indicazione di due legali, non iscritti all’albo dei cassazionisti, interlineata, mentre, con riguardo alla mancata indicazione della data, supplisce a tale difetto proprio il diretto ed immediato collegamento con il corpo dell’atto del ricorso dianzi richiamato.
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli articoli 2909 c.c. e 324 e 329 c.p.c. sul presupposto della conoscenza e consapevolezza da parte dei vertici dell’azienda del contestato “sforamento (OMISSIS)”.
1.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7 nonche’ degli articoli 1175, 1375 c.c. e articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione alla immediatezza della contestazione.
1.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione della L. n. 604 del 1966, articoli 1 e 5 e dell’articolo 2697 c.c.. in punto di prova.
1.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli articoli 2004, 2005, 2006 e 2019 c.c., nonche’ articoli 115 e 116 c.p.c. allegandosi l’insussistenza degli estremi della giusta causa di licenziamento.
2. Il primo motivo, mediante il quale si deduce, in sostanza, la formazione del giudicato e, quindi, la violazione dello stesso per effetto della decisione d’appello circa la circostanza della conoscenza, accertata in primo grado, da parte dei vertici della societa’, dello “sforamento del conto (OMISSIS)”, non puo’ trovare accoglimento.
La Corte d’appello, infatti, condividendo le conclusioni del giudice di primo grado, ha rilevato come la violazione del vincolo fiduciario non consistesse nella semplice concessione dello sforamento, effettivamente conosciuta dai vertici della societa’, bensi’, piuttosto, nella carenza di informazioni circa la valutazione nel corso del tempo del livello di rischio connesso all’operazione, con riguardo al cliente che si trovava in una situazione di forte esposizione nei riguardi della banca.
Cio’, afferma il giudice di secondo grado, ha fatto si’ che la percezione della gravita’ e del significato complessivo della condotta si concretizzassero soltanto in seguito all’ispezione, avvenuta alla fine del dicembre 2006, poiche’ solo in tale epoca sono emersi i rapporti di debito credito tra lo (OMISSIS) e tale (OMISSIS) sul cui conto era stata addebitata la somma di oltre 5000,00 Euro relativa ad un assegno emesso dalla (OMISSIS) s.r.l., operazione in riferimento alla quale non sono state fornite, a detta del Collegio, spiegazioni convincenti o plausibili.
Al di la’ di qualsiasi aspetto, quindi, concernente la formazione del giudicato circa la conoscenza della questione da parte dei vertici, si e’ trattato di un episodio significativo in quanto atto a “colorare” le plurime irregolarita’ commesse dallo (OMISSIS).
2.1. Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7 nonche’ degli articoli 1175, 1375 c.c. articoli 115 e 116 c.p.c. e’ infondato.
Va premesso, al riguardo, che in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. non puo’ porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorche’ si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960): la censura appare, quindi, del tutto inconferente nel caso di specie.
Relativamente alla dedotta violazione del principio di immediatezza della contestazione, va rilevato che corretta deve ritenersi l’applicazione di quel canone da parte della Corte territoriale che ha rispettato i principi dettati in argomento da questa Corte.
Nel licenziamento per giusta causa, infatti, il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo piu’ o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti siano molto laboriosi e richiedano uno spazio temporale maggiore, e non potendo, nel caso in cui il licenziamento sia motivato dall’abuso di uno strumento di lavoro, ritorcersi a danno del datore di lavoro l’affidamento riposto nella correttezza del dipendente, o equipararsi glia conoscenza effettiva la mera possibilita’ di conoscenza dell’illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell’azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente (Cass. n. 5546 dell’8/03/2010).
Occorre evidenziare, in merito, che gia’ da epoca risalente, il giudice di legittimita’ ha affermato che i requisiti della immediatezza e tempestivita’ condizionanti la validita’ del licenziamento per giusta causa sono compatibili con un intervallo temporaneo, quando il comportamento del lavoratore consti di una serie di fatti che, convergendo a comporre un’unica condotta, esigono una valutazione globale ed unitaria da parte del datore di lavoro (Cass. n. 4150/1986; in terminis, Cass. n. 4346/1987).
Questa Corte ha, in particolare, osservato che il principio dell’immutabilita’ della contestazione dell’addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell’articolo 7 dello statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significativita’ di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravita’, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalita’ o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro (Cass. n. 1145 del 19/01/2011; Cass., n. 21795 dei 14/10/2009. Cass. n. 6523 del 20/07/1996).
In argomento, gia’ Cass. n. 412/1990 precisava che non e’ preclusa al giudice la valutazione di pregressi comportamenti del lavoratore, i quali non configurino autonome o concorrenti ragioni di recesso, ma rappresentino soltanto circostanze meramente confermative – sotto il profilo psicologico e con riguardo alla personalita’ del lavoratore – della gravita’ dell’addebito contestato e dell’adeguatezza del provvedimento sanzionatorio.
Le considerazioni anzidette operano anche nel caso in cui i comportamenti disciplinarmente rilevanti siano stati contestati non subito dopo il loro verificarsi ma in ritardo ed anche quando la loro contestazione sia avvenuta solo unitamente al fatto ultimo da sanzionare (Cass. n. 11410/93 cit.; Cass. n. 3835/1981).
Nel caso di specie, la Corte ha ribadito il principio secondo cui il recesso datoriale e le preliminari contestazioni, ove ricorra una giusta causa di recesso basata su condotte aventi rilievo disciplinare, debbano essere immediate, ossia cronologicamente vicine alla effettiva conoscenza della commissione del fatto nella sua massima estensione e gravita’. Nondimeno ha rimarcato le osservazioni anzidette, osservando che, secondo la giurisprudenza, immediatezza e tempestivita’ della contestazione sono concetti relativi nel senso che la loro valutazione deve tener conto della complessita’ del fatto e degli accertamenti nonche’ della complessita’ della struttura organizzativa dell’impresa datrice di lavoro perche’ e’ sempre ammissibile un lasso temporale piu’ o meno lungo liberamente valutabile dal giudice, tra la conoscenza del fatto e l’avvio della procedura disciplinare.
Il Collegio ha evidenziato, quindi, che nel caso di specie devono essere considerate da un lato la complessita’ della struttura organizzativa di parte resistente, dall’altro la complessita’ degli accertamenti che si sono resi necessari per l’istruttoria, venendo in rilievo la violazione di prescrizioni di regole imposte dal datore di lavoro al fine di agevolare indebitamente soggetti nei cui riguardi lo (OMISSIS), secondo la contestazione di addebito, si trovava in una situazione di conflitto di interessi, avendo con gli stessi, rapporti di debito-credito. In tale contesto, la concessione di sforamenti al cosiddetto gruppo (OMISSIS) – (OMISSIS) (al di la’ della effettiva sussistenza di un gruppo almeno in fatto), e’ stata ritenuta solo un segmento della complessiva condotta contestata, dovendo considerarsi anche i rapporti personali tra il ricorrente e soggetti appartenenti al gruppo. La carenza di informazioni nella valutazione nel corso del tempo del livello del rischio connesso al predetto cliente, che era in una situazione di forte esposizione nei confronti della banca, ha consentito, secondo il Collegio, che soltanto all’esito di lungo e complesso accertamento la societa’ abbia potuto avere cognizione piena della gravita’ ed il significato complessivo della condotta posta in essere.
Tenuto conto di tali congrue osservazioni, e della circostanza che, in ogni caso, la valutazione della tempestivita’ della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove immune da vizi logici (V. Cass. n. 5546/2010 cit.), il motivo non puo’ essere accolto.
1.2. Il terzo motivo, con cui si deduce la violazione della L. n. 604 del 1966, articoli 1 e 5 e dell’articolo 2697 c.c. e il quarto motivo mediante il quale si censura la decisione impugnata per violazione degli articoli 2004, 2005, 2006 e 2019 c.c., nonche’ articoli 115 e 116 c.p.c., da valutarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono infondati.
Ribadite le considerazioni di cui al punto 2.1. in ordine ai limiti che circoscrivono la possibilita’ di censurare una pronunzia in sede di legittimita’ ai sensi degli articoli 115 e 116 c.p.c., relativamente alla denunziata violazione dell’articolo 2697 c.c., va rilevato che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis, Sez. III, n. 15107/2013) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c. e’ configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, avendo la Corte operato una corretta applicazione dei principi che governano la materia.
Come gia’ dianzi argomentato, infatti, la Corte, peraltro richiamando diffusamente le ampie argomentazioni di primo grado, ha motivato in modo approfondito sui comportamenti incidenti in modo determinante sulla lesione del vincolo fiduciario e tale motivazione, immune da vizi logici, e’ sottratta al sindacato di legittimita’.
Con riguardo, poi alla dedotta lesione dell’articolo 2119 c.c., secondo l’insegnamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 13534 del 2019 nonche’, in terminis, Cass. n. 7838 del 2005 e Cass. n. 18247 del 2009), il modulo generico che identifica la struttura aperta delle disposizioni di limitato contenuto ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali, richiede di essere specificato in via interpretativa, allo scopo di adeguare le norme alla realta’ articolata e mutevole nel tempo. La specificazione puo’ avvenire mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva, come nel caso in esame, in cui si colloca la fattispecie. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione e’ deducibile in sede di legittimita’ come violazione di legge (ex plurimis, Cass. n. 13453 del 2019 cit., Cass. n. 6901 del 2016: Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 25144 del 2010).
Conseguentemente, non si sottrae ai controllo di questa Corte il profilo della correttezza del metodo seguito nell’individuazione dei parametri integrativi, perche’, pur essendo necessario compiere opzioni di valore su regole o criteri etica o di costume o propri di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici, “tali regole sono tuttavia recepite dalle norme giuridiche che, utilizzando concetti indeterminati, fanno appunto ad esse riferimento” (per tutte v. Cass. n. 434 del 1999), traducendosi in un’attivita’ di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa (cfr. Cass. n. 13453 del 2019 cit., Cass. n. 5026 del 2004; Cass. n. 10058 del 2005; Cass. n. 8017 del 2006).
Nondimeno, va sottolineato che l’attivita’ di integrazione del precetto normativo di cui all’articolo 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito e’ sindacabile in cassazione a condizione, pero’, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori.
Sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, opera l’accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento. Quindi occorre distinguere: e’ solo l’integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge; mentre l’applicazione in concreto del piu’ specifico canone integrativo cosi’ ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, “ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilita’ del caso concreto nella fattispecie generale e astratta” (in termini ancora Cass. n. 18247/2009 e n. 7838/2005 citate).
Questa Corte precisa, pertanto, che “spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialita’, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilita’ – in termini positivi o negativi – all’ipotesi normativa” (cosi’, in motivazione, Cass. n. 15661 dei 2501, nonche’ a giurisprudenza ivi citata).
2.1. Tale distinzione, operante per le clausole generali, condiziona la verifica dell’errore di sussunzione del fatto nell’ipotesi normativa, ascrivibile, per risalente tradizione giurisprudenziale (v. in proposito Cass. SS.UU. n. 5 dei 2001), al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (di recente si segnala Cass. n. 13747 del 2018).
E’, infatti, solo l’integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge: l’applicazione in concreto del piu’ specifico canone integrativo cosi’ ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice dei merito, “ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilita’ del caso concreto nella fattispecie generale e astratta” (sul punto, fra le altre, Cass. n. 18247 del 2009 e n. 7838 del 2005).
3. Nel caso di specie appare evidente che la censura, veicolata per il tramite dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in realta’ corre lungo i binari della censura fattuale in quanto mira ad una diversa ricostruzione della fattispecie oltre che ad una inammissibile diversa valutazione delle risultanze istruttorie di primo grado.
Parte ricorrente, infatti, pur denunciando, apparentemente, una violazione di legge, chiede in realta’ alla Corte di pronunciarsi sulla valutazione di fatto compiuta dal giudice in ordine alle conclusioni raggiunte con riguardo alla sussistenza della lamentata negligenza mentre le argomentazioni da essa sostenute si limitano a criticare sotto vari profili la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello, con doglianze intrise di circostanze fattuali mediante un pervasivo rinvio ad attivita’ asseritamente compiute nelle fasi precedenti ed attinenti ad aspetti di mero fatto, tentandosi di portare di nuovo all’attenzione del giudice di legittimita’ una valutazione di merito, concernente il rilievo delle infrazioni ascritte in ordine alla ritenuta lesione del vincolo fiduciario nella complessita’ dell’indagine fattuale compiuta dal giudice di primo grado e condivisa integralmente dal giudice d’appello, relativamente all’insieme dei comportamenti contrastanti con l’obbligo di diligenza che grava sul dipendente, peraltro in posizione apicale.
4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, si deduce la violazione degli articoli 1223, 1294, 2909, 2055, 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c. per aver la Corte trascurato l’avvenuta dimostrazione della responsabilita’ dello (OMISSIS) per i danni cagionati alla societa’ per aver omesso le dovute informazioni ai clienti circa il rischio di perdita per insolvenza dell’emittente con riguardo ai (OMISSIS).
Il motivo non puo’ essere accolto.
La Corte, infatti, ha ampiamente motivato, peraltro recependo sul punto le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, affermando che si rinvenivano ragioni significative circa la sussistenza di una responsabilita’ dell’istituto di credito che aveva un interesse ben piu’ significativo dello (OMISSIS) al piazzamento dei titoli.
Si legge, al riguardo, nella sentenza: “…rileva, infatti, all’uopo, il ben noto circuito perverso tra governance degli istituti di credito e dipendenti che vede questi ultimi diventare strumento, piu’ o meno consapevole, per la realizzazione di politiche spregiudicate di collocamento sul mercato di titoli senza che segua un’adeguata informazione dell’utenza costituita da comuni risparmiatori”. Tale circuito perverso secondo la Corte puo’ aver avuto rilievo nella vicenda nel senso che l’istituto appellato puo’ in un determinato periodo storico aver avuto un piano industriale particolarmente – aggressivo o aver condotto ad una politica speculativa anche a discapito del rispetto delle regole. Tali aspetti, ad avviso del Collegio, sono fonte di responsabilita’ in particolar modo nei confronti della clientela danneggiata, essendo sia la banca che il dipendente coinvolti nel medesimo “ingranaggio” del quale le uniche vittime potenziali sono i clienti. Rilevato, quindi, che si tratta di valutazioni di fatto, e che la motivazione deve ritenersi del tutto immune da vizi logici, essa risulta, anche sotto tale profilo, sottratta al sindacato di legittimita’.
5. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso principale e quello incidentale vanno, quindi, respinti.
6. La reciproca soccombenza suggerisce di procedere all’integrale compensazione delle spese di lite.
6.1. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale. Compensa integralmente le spese di lite.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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