Il presidente di un’associazione di volontariato può rivestire la qualifica di incaricato di pubblico servizio

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 8 maggio 2020, n. 14171.

Massima estrapolata:

Il presidente di un’associazione di volontariato, facente parte del sistema integrato di protezione civile, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza che la condotta di appropriazione di somme di denaro, erogate all’associazione dalla Direzione Regionale della protezione civile per il perseguimento delle finalità pubbliche del sistema, integra il delitto di peculato.

Sentenza 8 maggio 2020, n. 14171

Data udienza 29 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Peculato – Funzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio – Nozione – Protezione civile – Diniego di attenuanti generiche – Censure inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 31/01/2019 dalla Corte di appello di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere, SILVESTRI Pietro;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa BARBERINI Roberta Maria, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito l’avv. (OMISSIS), difensore della costituita parte civile, Regione Lazio-Protezione civile, che si e’ riportato alle conclusioni depositate.
udita l’avv.ssa (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), in difesa dell’imputato, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui (OMISSIS) e’ stato condannato per il reato di peculato; (OMISSIS), presidente dell’associazione di volontariato di protezione civile denominata ” (OMISSIS) dx”, – facente parte del sistema integrato di protezione civile regionale- e quindi in qualita’ di incaricato di pubblico servizio, avendo per ragioni del suo incarico la disponibilita’ del denaro erogato dalla Direzione Regionale della Protezione Civile, se ne appropriava, effettuando operazioni bancarie, sottraendo detto denaro dal conto corrente per destinarlo al conto corrente personale, ovvero attraverso riscossioni in contanti (la somma sottratta sarebbe di 88.215 Euro).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando due motivi.
2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla riconosciuta qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio, fatta discendere richiamando una sentenza della Corte (la n. 6687 del 1997) che, in realta’, avrebbe una portata giuridica diversa rispetto a quella attribuita, in quanto affermerebbe che la qualifica pubblicistica per il privato che lavori alle dipendenze di una societa’ che svolge un servizio pubblico, sarebbe limitato all’attivita’ riconducibile al servizio e non a quella di “gestione dell’ente”.
L’imputato sarebbe stato presidente di un’associazione senza fine di lucro, non partecipata, ed il reato sarebbe stato commesso non durante l’attivita’ tipica del servizio ma nella gestione dell’associazione (cosi’ il ricorso).
L’imputato al piu’ sarebbe responsabile del diverso reato previsto dall’articolo 316 bis c.p..
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate dal giudice di primo grado, in ragione della gravita’ della condotta e “dell’atteggiamento dell’imputato”, che avrebbe preferito rimanere assente, e dalla Corte di appello solo facendo riferimento all’assenza dal processo.
La sentenza sarebbe errata nella parte in cui avrebbe richiamato la scelta dell’imputato di rimanere assente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Quanto al primo motivo, dalle sentenze di merito emerge che le somme sottratte da (OMISSIS) furono proprio quelle funzionalmente erogate e destinate al raggiungimento delle finalita’ pubbliche perseguite dal sistema integrato di protezione civile, di cui faceva parte l’associazione presieduta dall’imputato.
Rispetto a tale quadro di riferimento, il motivo e’ innanzitutto generico non essendo chiaro: a) perche’ l’appropriazione avrebbe ad oggetto somme diverse rispetto a quelle erogate per le finalita’ indicate e poste a fondamento dalla legge; b) quale sarebbe stata l’attivita’ di gestione a cui si fa riferimento.
3. Con la riformulazione degli articoli 357 e 358 c.p., ad opera della L. 26 aprile 1990, n. 86, e’ stato definitivamente positivizzato il superamento della concezione soggettiva delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, che privilegiava il rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, con l’adozione di una prospettiva funzionale-oggettiva, secondo il criterio della disciplina pubblicistica dell’attivita’ svolta e del suo contenuto.
Cio’ che e’ necessario accertare, ai fini dell’assunzione della qualifica di pubblico ufficiale, e’ l’esercizio di una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Tale ultima funzione e’ stata specificamente definita all’articolo 357 c.p., comma 2, introdotto dalla L. 7 febbraio 1992, n. 181, attraverso specifici indici di carattere oggettivo che consentono di delimitare la funzione pubblica, verso l’esterno, da quella privata e, verso l’interno, dalla nozione di pubblico servizio.
Si definisce, infatti, pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, definisce tali quelle attinenti all’organizzazione generale dello Stato) e da atti autoritativi e caratterizzata, nell’oggetto, dalla formazione e dalla manifestazione della volonta’ della pubblica amministrazione o, nelle modalita’ di esercizio, dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu).
Come emerge dall’impiego nel testo della norma della disgiuntiva “o”, in luogo della congiunzione “e”, i suddetti criteri normativi di identificazione della pubblica funzione non sono tra loro cumulativi, ma alternativi.
E’ stato, inoltre, precisato che nel concetto di poteri “autoritativi” rientrano non soltanto i poteri coercitivi, ma tutte quelle attivita’ che sono esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che viene a trovarsi su un piano non paritetico – di diritto privato – rispetto all’autorita’ che tale potere esercita; rientrano, invece, nel concetto di “poteri certificativi” tutte quelle attivita’ di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado (Sez. U, Delogu).
La giurisprudenza di legittimita’ ha, inoltre, attribuito rilevanza anche all’esercizio di fatto della pubblica funzione, purche’ questo non sia usurpato, ma accompagnato dall’acquiescenza, dalla tolleranza o dal consenso, anche tacito, dell’amministrazione (Sez. 6, n. 19217 del 13/01/2017, Como, Rv. 270151).
L’attivita’ dell’incaricato di pubblico servizio, secondo la definizione contenuta al successivo articolo 358 c.p., e’ ugualmente disciplinata da norme di diritto pubblico, ma presenta due requisiti negativi in quanto manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale e’ in rapporto di accessorieta’ e complementarieta’, e non ricomprende le attivita’ che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d’opera meramente materiale.
Si tratta, dunque, di un un’attivita’ di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dallo svolgimento di compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiale.
Quale diretta conseguenza del criterio oggettivo-funzionale adottato dal legislatore, la qualifica pubblicistica dell’attivita’ prescinde dunque dalla natura dell’ente in cui e’ inserito il soggetto e dalla natura pubblica dell’impiego.
La giurisprudenza di legittimita’ ha da tempo affermato che anche i soggetti inseriti nella struttura organizzativa di una societa’ per azioni possono essere qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l’attivita’ della societa’ sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua delle finalita’ pubbliche, sia pure con strumenti privatistici (da ultimo, Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273781; Sez. 6, n. 45908 de116/10/2013, Orsi, Rv. 257384, relativa a fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio all’amministratore di una societa’ per azioni, operante secondo le regole privatistiche, ma partecipata da un consorzio di enti pubblici ed avente ad oggetto la gestione di un servizio di pubblico interesse, quale la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; conformi Sez. 6, n. 49759de1 27/11/2012, Zabatta, Rv. 254201; Sez. 6, n. 1327 del 07/07/2015, dep.2016, Caianiello, Rv. 266265).).
Rileva l’attivita’ dell’ente e, posto che questa abbia caratteri pubblicistici, quale sia in concreto l’attivita’ compiuta dal soggetto.
4. La “protezione civile” e’ l’insieme delle attivita’ volte a tutelare l’integrita’ della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni e dai pericoli che derivano da calamita’: la “protezione” si fonda su un sistema articolato e fondato sulla previsione e prevenzione dei rischi, del soccorso alle popolazioni colpite, del contrasto e del superamento dell’emergenza e della mitigazione dei rischi.
La protezione civile non e’ compito assegnato ad una singola amministrazione, ma costituisce una funzione attribuita ad un sistema complesso.
Il Servizio Nazionale della protezione civile, istituito con la L. 24 febbraio 1992, n. 225 e’ un sistema del quale fanno parte anche le organizzazioni di volontariato che collaborano ad assicurare in ogni area la presenza di risorse umane, mezzi e capacita’ operative in grado di intervenire rapidamente in caso di emergenza, ma anche di operare per prevenire e, per quanto possibile, prevedere eventuali disastri.
Cio’ spiega il vincolo di destinazione funzionale delle risorse di cui le associazioni di volontariato sono destinatarie; cio’ spiega perche’ il presidente di dette associazioni, come l’imputato, in ragione dell’attivita’ che l’ente compie, e’ un soggetto incaricato di pubblico servizio.
In applicazione dei principi indicati, la Corte di cassazione ha chiarito che la condotta del presidente di un’associazione svolgente attivita’ socio-assistenziale che indebitamente si appropria di somme di denaro ricevute a titolo di finanziamento da parte di un ente pubblico integra il delitto di peculato se il trasferimento del denaro da parte del suddetto ente sia avvenuto con un vincolo di destinazione, risultante da espressa diposizione normativa o da una sua manifestazione di volonta’ (Sez. 6, n. 51923 del 09/11/2016, Scarpa, Rv. 268561).
Ne deriva l’inammissibilita’ del motivo.
5. Inammissibile e’ anche il secondo motivo di ricorso.
Il Tribunale non aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche per la grave e reitera condotta illecita, per la capacita’ a delinquere dimostrata e per il comportamento processuale tenuto, per essere (OMISSIS) rimasto assente e, quindi, per essersi sottratto alla richiesta di esame avanzata dalla parte civile.
L’imputato aveva articolato un motivo di appello che, da una parte, correttamente, censurava la motivazione nella parte in cui era stata erroneamente utilizzata la libera scelta di rimane assente per negare le invocate circostanze attenuanti generiche, ma, dall’altra, era assolutamente generico per la parte di motivazione residua, non essendo stato dedotto alcunche’ in ordine alle ragioni per cui la condotta non dovesse considerarsi grave, anche in razione della sua reiterazione nel tempo.
A fronte di un motivo di appello in parte inammissibile, la Corte, ha nuovamente valorizzato il dato della gravita’ della condotta, reiterata per tre anni, e l’assenza di giustificazioni da parte dell’imputato.
In tale contesto il motivo di ricorso per cassazione rivela la sua genericita’, avendo nuovamente il ricorrente argomentato sul tema del comportamento processuale, senza dedurre altro.
6. All’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Regione Lazio, per persona del legale rappresentante pro tempore, in questa fase che liquida in Euro 3.510, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Regione Lazio, per persona del legale rappresentante pro tempore, in questa fase che liquida in Euro 3.510, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Si da atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere SILVESTRI Pietro, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 12, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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