Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 marzo 2021| n. 7616.

Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell’operare del cosiddetto effetto espansivo interno di cui all’articolo 336, primo comma, c.p.c., l’accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna. La preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado.

Ordinanza|18 marzo 2021| n. 7616

Data udienza 17 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Compensi professionali – Impugnazioni – Spese processuali – Giudice di appello – Regolazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio – Modificata della pronuncia di primo grado – Riforma della statuizione sulle spese adottata in prime cure – Esclusione – Limiti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33103/2019 R.G., proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ stesso e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS).
contro
– ricorrente –
(OMISSIS).
– intimato –
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3772/2019, depositata in data 5.7.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.2.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo la condanna di (OMISSIS) al pagamento di Euro 8044,89 a titolo di compensi professionali.
L’ingiunto ha proposto opposizione, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Acquisita documentazione, il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente al pagamento della minor somma di Euro 2889,37, oltre accessori.
Su appello dell’avv. Pecorella, la Corte distrettuale di Napoli ha parzialmente riformato la decisione, riconoscendo in favore del difensore l’ulteriore importo di Euro 138,00 a titolo di spese vive e ha compensato le spese di entrambi i gradi di causa, osservando che la domanda del difensore era stata accolta solo in minima parte e che anche l’impugnazione incidentale era risultata infondata.
La cassazione della sentenza e’ chiesta dall’avv. (OMISSIS) con ricorso in due motivi.
(OMISSIS) non ha svolto difese.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’articolo 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Il giudice di merito avrebbe immotivatamente compensato le spese dei due gradi di causa, trascurando che il difensore era risultato totalmente vincitore, sia in primo grado che in appello.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 91, 92, 112, 132 c.p.c., dell’articolo 111 Cost., e vizio di motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che, pur competendo al giudice di appello la regolazione delle spese di entrambi i gradi di causa qualora venga modificata la pronuncia di primo grado, non e’ ammessa la riforma della statuizione sulle spese adottata nel primo giudizio ove la decisione impugnata sia stata sostanzialmente confermata e se la statuizione sulle spese non sia stata appellata.
Il secondo motivo e’ fondato, con assorbimento della prima censura.
L’avv. (OMISSIS) aveva richiesto – in fase monitoria – il pagamento di Euro 8.044,89, ottenendo gia’ in primo grado l’importo di Euro 2.889,37 oltre accessori.
Il processo di opposizione, proposto dall’ingiunto, si era concluso con il riconoscimento di complessivi Euro 3.027,37, oltre alle spese processuali.
La Corte distrettuale, accogliendo solo parzialmente l’appello del (OMISSIS), gli ha riconosciuto ulteriori Euro 138,00, procedendo d’ufficio a regolare nuovamente le spese del giudizio svoltosi dinanzi al tribunale.
La decisione e’ – sul punto- contraria all’insegnamento di questa Corte, cui va data continuita’, secondo cui il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese puo’ essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione.
Tuttavia, anche in ragione dell’operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all’articolo 336 c.p.c., comma 1, l’accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna.
La preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso piu’ favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass. n. 27606 del 2019; Cass. n. 58 del 2004).
Nella specie, non essendovi stata impugnazione incidentale sulle spese da parte del soccombente, gli oneri processuali di primo grado non potevano essere compensate, non potendo il giudice d’appello modificare d’ufficio la decisione assunta, in proposito, dal tribunale, avendo riformato la prima pronuncia in senso piu’ favorevole all’appellante.
Segue quindi accoglimento del motivo con assorbimento della prima censura, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova regolazione anche delle spese di appello, uniformandosi al principio di diritto enunciato.
La sentenza e’ cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.

P.Q.M.

 

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