Il parere della commissione edilizia

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 21 ottobre 2019, n. 7141.

La massima estrapolata:

Il parere della commissione edilizia non è necessario i fini del rilascio della concessione in sanatoria per condono edilizio.

Sentenza 21 ottobre 2019, n. 7141

Data udienza 26 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8573 del 2007, proposto da
Ca. S.r.l., con sede in (omissis), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ri. Lu. e Gu. Fr. Ro., e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via (…), per mandato a margine dell’appello;
contro
Fr. Al., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ri. Mo. e Ga. Pa., e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, al viale (…), per mandato a margine dell’atto di costituzione nel giudizio d’appello;
Eredi della signora Fr. Al., non costituiti nel giudizio;
nei confronti
Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, non costituito nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello;

sul ricorso numero di registro generale 8574 del 2007, proposto da
Ca. S.r.l., con sede in (omissis), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ri. Lu. e Gu. Fr. Ro., e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via (…), per mandato a margine dell’appello;
contro
Fr. Al., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ri. Mo. e Ga. Pa., e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, al viale (…), per mandato a margine dell’atto di costituzione nel giudizio d’appello;
Eredi della signora Fr. Al., non costituiti nel giudizio;
nei confronti
Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, non costituito nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello;
per la riforma
quanto al ricorso n. 8573 del 2007:
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Piemonte, Sezione 1^, n. 1729 del 18 aprile 2007, notificata il 9 luglio 2007, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n. r. 444/2006, è stato annullato il permesso di costruire in sanatoria n. 3/2006 in data 17 gennaio 2006
quanto al ricorso n. 8574 del 2007:
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Piemonte, Sezione 1^, n. 1728 del 18 aprile 2007, notificata il 9 luglio 2007, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n. r. 443/2006, è stato annullato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria n. 4276 del 21 dicembre 2005 e gli atti a esso presupposti
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della signora Fr. Al.;
Vista la dichiarazione dei difensori della signora Fr. Al. relativa all’intervenuto decesso della parte assistita;
Viste le ordinanze n. 3673 e n. 3674 del 14 giugno 2018 con cui è stato dato atto dell’interruzione del processo;
Visti gli atti di riassunzione del giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2019 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Pa. Mi., per delega dell’avv. Ri. Lu., per l’appellante Ca. S.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) La società Ca. S.r.l., con sede in (omissis), ha acquistato con atti distinti un sottotetto di un immobile, e -poiché in una parte del medesimo erano state realizzate dalla dante causa opere diverse da quelle legittimate con d.i.a. e concessione edilizia (ricostruzione del tetto con sagoma e quote diverse da quelle assentite, realizzazione di un abbaino e cambio di destinazione d’uso)- ha presentato istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003; con separata istanza ha poi chiesto accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione alla realizzazione di due abbaini e di modifiche di ripartizione e destinazione interna dei locali.
In relazione all’istanza di condono è stato rilasciato titolo edilizio in sanatoria n. 4276 del 21 dicembre 2005, e quanto all’ulteriore istanza il permesso di costruire in sanatoria n. 3/2006 in data 17 gennaio 2006.
1.1) La signora Fr. Al., proprietaria di immobile confinante ha impugnato il primo titolo con ricorso in primo grado n. r. 443/2006 e il secondo con ricorso in primo grado n. r. 444/2006.
1.2) Con distinte sentenze in forma semplificata il T.A.R. per il Piemonte ha accolto entrambi i ricorsi:
– con la sentenza n. 1728 del 18 aprile 2007 è stato annullato il titolo edilizio in base alla seguente testuale motivazione:
“Rilevato, infatti, che il provvedimento impugnato, con il quale è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria per le opere realizzate dalla società controinteressata, non è stato preceduto dal parere della commissione edilizia comunale;
Considerato che l’intervento consultivo di tale organo non deve ritenersi obbligatorio nel corso del procedimento di valutazione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria, unicamente nel caso in cui l’amministrazione ritenga di negarne il rilascio per motivi non implicanti una valutazione tecnica, mentre deve considerarsi obbligatorio nell’ipotesi di assenso, anche nel caso in cui, come nella fattispecie, si tratti di accertare la data (contestata dalla ricorrente intervenuta nel procedimento) di esecuzione delle opere edilizie abusive, in considerazione della essenziale funzione della commissione stessa in ordine alla verifica della conformità della domanda e delle opere alle quali essa si riferisce con riguardo alla normativa urbanistico edilizia, verifica che normalmente presenta anche profili di ordine tecnico (Cons. Stato, sez. V, 5.9.2005, n. 4480);
Rilevato che, pertanto, il ricorso si presenta fondato sotto il profilo, avente carattere assorbente delle altre censure, dedotto con il terzo mezzo, e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato”;
– con la sentenza n. 1729 del 18 aprile 2007 è stato annullato il permesso di costruire con la seguente motivazione:
“Rilevato, infatti, che il provvedimenti impugnato, con il quale è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria per le opere realizzate dalla società controinteressata, ha come presupposto il provvedimento di condono n. 4 del 2004, rilasciato in data 21 dicembre 2004 dal comune, e che tale
provvedimento è stato annullato con sentenza resa in data odierna”.
2.) A seguito della notificazione delle sentenze, avvenuta il 9 luglio 2007, con distinti appelli notificati a mezzo del servizio postale raccomandato il 19 ottobre 2007 e depositati il 6 novembre 2007, la società Ca. ha impugnato le sentenze deducendo con unico motivo:
Violazione ed errata applicazione della normativa in materia di condono edilizio. Violazione ed errata applicazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo
L’acquisizione del parere della commissione edilizia comunale non è prevista nella normativa speciale relativa al condono edilizio, né nel regolamento edilizio comunale, onde esso deve ritenersi solo facoltativa.
In via consequenziale è errato è ingiusto l’annullamento del permesso di costruire.
2.1) Nel giudizio relativo ai due appelli si è costituita, con atti depositati il 23 giugno 2008, la signora Al. che, con atto di stile, ha chiesto dichiararsi inammissibili, irricevibili e comunque respingersi le impugnazioni e “…ove occorra, confermare l’appellata sentenza con riforma della motivazione in essa contenuta, in accoglimento dei motivi del ricorso di primo grado della Signora Al. dichiarati assorbiti dal T.A.R. per il Piemonte e che qui si richiamano ed integralmente ripropongono”.
2.2) In data 16 marzo 2018 i difensori dell’appellata hanno depositato atto, con allegato certificato anagrafico di morte, dichiarativo dell’intervenuto decesso della signora Al., avvenuto il 1° dicembre 2017.
2.3) Con ordinanze n. 3673 e n. 3674 del 14 giugno 2018 la Sezione ha quindi dato atto dell’interruzione del processo e con atti -notificati impersonalmente agli eredi nel domicilio della de cuius e nella residenza (omissis) a mezzo del servizio postale raccomandato spediti il 9 ottobre 2018 e consegnati il primo a dipendente della struttura e il secondo ritirato presso l’ufficio postale il 15 ottobre 2018 come da avviso di ricevimento- la società Ca. S.r.l. ha riassunto i giudizi.
2.4) All’udienza pubblica del 26 settembre 2019 gli appelli sono stati discussi e riservati per la decisione.
3.) Il Collegio, in limine, deve disporre la riunione degli appelli in epigrafe, stante la loro evidente connessione soggettiva e oggettiva, posto che l’annullamento del permesso di costruire n. 3/2006 in data 17 gennaio 2006 è meramente consequenziale alla ravvisata illegittimità del titolo di condono edilizio.
3.1) Ancora in via pregiudiziale deve ritenersi pienamente rituale la riassunzione del giudizio, posto che, come già rilevato dalla Sezione (cfr. sentenza n. 4106 del 31 agosto 2017) “…per la parte cui non è riferibile l’evento interruttivo il termine per la riassunzione del giudizio decorre dalla data nella quale essa abbia attinto legale conoscenza dell’evento, e quindi, quando non vi sia stata dichiarazione in udienza o notificazione, a cura della parte cui si riferisce l’evento interruttivo, solo da una comunicazione formale eventuale a cura della segreteria” (vedi per tutte Cons. Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2713).
A diverse conclusioni non può trarre il riferimento nell’art. 80 comma 3 c.p.a. alla conoscenza “…acquisita mediante…certificazione”, poiché la disposizione riconosce l’equipollenza della certificazione alla dichiarazione o alla notificazione dell’evento interruttivo, non implicando anche elisione dell’esigenza di una “conoscenza legale”, ossia di una comunicazione rituale che dia contezza e certezza della conoscenza dell’evento.
Né in relazione alla perentorietà del termine, e quindi all’esigenza di ancorarlo a un preciso momento temporale, potrebbe assegnarsi valenza ad una “consultazione” del sistema informativo della giustizia amministrativa, e certamente non prima dell’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, e quindi della possibile rilevanza legale del tracciamento documentato degli accessi al medesimo dai difensori delle parti.
3.2) Nel merito gli appelli riuniti sono fondati posto che, secondo univoco orientamento giurisprudenziale, il parere della commissione edilizia non è necessario i fini del rilascio della concessione in sanatoria per condono edilizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 novembre 2016, n. 5336, 2/ novembre 2009, n. 6784 e 16 ottobre 1998, n. 1306; Sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5336 e 8 maggio 2007, n. 2120; Sez. VI, 17 dicembre 2013, n. 6042 e 5 aprile 2012, n. 2038).
3.3) In disparte la mancata costituzione in giudizio degli eredi dell’appellata, non sono poi suscettibili di esame, in quanto solo genericamente riproposti con clausola di mero stile, gli altri motivi dei ricorsi in primo grado non esaminati e dichiarati assorbiti dal giudice amministrativo piemontese.
L’onere di puntuale riproposizione delle censure assorbite è ora testualmente stabilito dall’art. 101 comma 2 c.p.a., laddove dispone che “Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello o, per le parti diverse dall’appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio”.
Esso però deve ritenersi sussistente anche nel previgente ordinamento del processo amministrativo, applicabile ratione temporis, dall’obbligo di specificazione dei motivi, secondo l’art. 6 n. 3 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, comprensivamente richiamato, insieme a tutte le norme di procedura ivi contenute dall’art. 29 comma 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (su cui cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2012, n. 6370, Sez. IV, 27 aprile 2005, n. 1940, Sez. I, 2 luglio 2002, n. 3602, tra le tante).
4.) In conclusione gli appelli riuniti devono essere accolti, onde, in riforma delle sentenze gravate, vanno rigettati i ricorsi proposti in primo grado.
5.) Sussistono, nondimeno, giusti motivi per dichiarare compensate per intero le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sugli appelli n. r. 8573/2007 e n. r. 8574/2007 come in epigrafe proposti, previa riunione, così dispone:
1) accoglie gli appelli, e per l’effetto, in riforma delle sentenze in forma semplificata del T.A.R. per il Piemonte, Sezione 1^, n. 1728 e n. 1729 del 18 aprile 2007, rigetta i ricorsi proposti in primo grado;
2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019, con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere, Estensore
Nicola D’Angelo – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere
Giuseppa Carluccio – Consigliere

 

 

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