Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 dicembre 2020| n. 29418.
Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Nel caso di specie, relativo ad una controversia in materia di contratti bancari, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, risultando evidente la carenza di allegazione del profilo della decisività dei documenti del cui omesso esame parte ricorrente intende dolersi, rendendo, in tal modo, la censura genericamente formulata e dunque irricevibile nel contesto decisorio; ed invero, si osserva, la censura non prospetta e non indica, in modo puntuale, come invece avrebbe dovuto, il contenuto dei predetti documenti, i quali, peraltro, sembrano ridursi, ad annotazioni contabili provenienti dalla stessa creditrice, così sfuggendo a tale generica prospettazione il profilo della decisività dei documenti stessi rispetto al contenuto della decisione oggetto di impugnazione).
Ordinanza|23 dicembre 2020| n. 29418
Data udienza 12 ottobre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: CONTO CORRENTE – CONTO CORRENTE (IN GENERE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 8160/2016 r.g. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), con i quali elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata in data 12.10.2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 29.3.2013, con la quale – in accoglimento della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da (OMISSIS) e respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’opposta – era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso in data 2.10.2010 dal Tribunale di Padova, decreto richiesto dalla (OMISSIS), per il tramite della mandataria MPS, per la complessiva somma pari ad Euro 268.182,42, oltre interessi, in relazione al credito derivante da saldo passivo di un rapporto di conto corrente e di due rapporti contrattuali di anticipazione credito e al credito da effetti insoluti.
Il Tribunale di Padova aveva infatti ritenuto non sufficientemente provato il credito e per questo motivo aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto.
La corte di appello ha ritenuto che: a) il primo motivo di gravame articolato da (OMISSIS) (soggetto ritenuto legittimato attivamente a proporre impugnazione, essendo intervenuta medio tempore la fusione tra (OMISSIS) gestione crediti e la predetta banca), in riferimento alla eccepita carenza di legittimazione passiva della parte opposta (OMISSIS) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, era infondato, posto che l’opponente (OMISSIS) aveva correttamente evocato in giudizio la (OMISSIS), nella qualita’ di mandataria della (OMISSIS), titolare del credito oggetto di ingiunzione, e non gia’ in proprio, come dedotto invece dall’appellante; b) il credito oggetto della domanda monitoria non era stato adeguatamente dimostrato dalla banca, onerata della relativa prova, giacche’ nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato depositato solo l’estratto conto ex articolo 50 T.u.b., in relazione agli insoluti, e gli scalari, limitatamente, peraltro, al periodo dal 1.10.2009 e non gia’ dall’inizio del rapporto contrattuale; c) non poteva neanche ritenersi – come invece perorato dalla difesa dell’appellante – che il (OMISSIS) non avesse contestato il credito opposto, posto che quest’ultimo, nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, aveva contestato il quantum del credito richiesto dalla banca per come quantificato nella dichiarazione ex articolo 50 T.u.b. e, per il restante credito, aveva dichiarato di non essere stato posto in grado di contestare specificatamente le singole poste creditorie per la mancata allegazione da parte dell’istituto di credito della documentazione completa attestante l’andamento del conto corrente.
2. La sentenza, pubblicata il 12.10.2015, e’ stata impugnata da (OMISSIS) s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo la societa’ ricorrente, lamentando, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e mancata applicazione degli articoli 101, 81 c.p.c., articolo 163 c.p.c., n. 2, in combinato disposto degli articoli 645, 164 e 160 c.p.c., si duole dell’erronea decisione adottata dai giudici del merito, in relazione all’eccezione di carenza di legittimazione passiva della (OMISSIS), in ordine alla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo.
2. Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di documenti decisivi (nn. 5-8, 11 e 11 ter, 12-17 e 19 allegati al fascicolo monitorio) ai fini della dimostrazione dei fatti costitutivi del credito, con conseguente violazione dell’articolo 111 Cost. e articolo 132 c.p.c..
3. Il ricorso e’ infondato.
3.1 Gia’ il primo motivo non merita positivo apprezzamento.
Dallo scrutinio del fascicolo processuale – cui anche questa Corte di legittimita’ e’ abilitata, in ragione della natura processuale del vizio denunciato dalla societa’ ricorrente – emerge con chiarezza che la (OMISSIS) aveva agito in giudizio per la tutela monitoria del suo credito, tramite la sua mandataria Gestione crediti s.p.a., giusta procura 17.10.2002 del Notaio (OMISSIS) (cfr. intestazione ricorso per d.i. e mandato difensivo a margine del ricorso monitorio e doc. 4 allegato al ricorso introduttivo), di talche’ l’opposizione a decreto ingiuntivo n. 3705/2010 (emesso dal Tribunale di Padova in data 2.10.2010, in favore della (OMISSIS)), rappresentata quest’ultima processualmente in giudizio dalla societa’ (OMISSIS), in virtu’ della predetta procura notarile, e’ stato correttamente proposta dal (OMISSIS) nei confronti di quest’ultima societa’, e cio’ non gia’ in proprio – come ritenuto dalla societa’ appellante (ed oggi ricorrente) – ma quale “mandataria” della (OMISSIS). Ne consegue che nessuna violazione dei precetti normativi sopra menzionati e’ rintracciabile nella condotta processuale del soggetto che aveva proposto opposizione al menzionato decreto ingiuntivo. Ed invero, il (OMISSIS) aveva evocato nel predetto giudizio oppositivo proprio il soggetto giuridico in favore del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo, e cioe’ di (OMISSIS), soggetto che aveva agito in via monitoria – come gia’ detto – non gia’ in proprio, ma quale mandataria del sopra menzionato istituto di credito, rendendosi cosi’ soggetto processualmente legittimato passivamente ad essere evocato nel giudizio oppositivo su iniziativa del debitore opponente.
3.2 Il secondo motivo di ricorso e’ invece inammissibile.
3.2.1 Sotto una prima prospettiva di valutazione, non puo’ essere dimenticato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, il mancato esame di un documento puo’ essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimita’ deve contenere, a pena di inammissibilita’, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Sez. 3, Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018; cfr. anche n. 19150 del 2016).
3.2.2 Cio’ posto, va subito osservato come risulti evidente la carenza di allegazione, sul punto qui da ultimo in esame, del profilo della decisivita’ dei documenti del cui omesso esame si lamenta la societa’ ricorrente, cosi’ rendendo la censura genericamente formulata e dunque irricevibile in questo contesto decisorio. Ed invero, la censura non prospetta e non indica, in modo puntuale, come invece avrebbe dovuto, il contenuto dei predetti documenti, i quali, peraltro, sembrano ridursi, ad annotazioni contabili provenienti dalla stessa creditrice, cosi’ sfuggendo a tale generica prospettazione il profilo della decisivita’ dei documenti stessi rispetto al contenuto della decisione qui impugnata.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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