Il legittimario pretermesso e l’azione di riduzione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|17 agosto 2022| n. 24836.

Il legittimario pretermesso e l’azione di riduzione

In caso di apertura della successione legittima, il legittimario, sebbene non possa ritenersi diseredato in senso formale, poiché chiamato “ex lege” all’eredità, è considerato pretermesso qualora il “de cuius” abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare “inter vivos”; ne deriva che l’azione di riduzione non è soggetta all’onere dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e che, ove il legittimario non abbia già compiuto atti di accettazione, egli diviene necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita tale azione di riduzione, che comporta, quindi, tacita accettazione di eredità.

Sentenza|17 agosto 2022| n. 24836. Il legittimario pretermesso e l’azione di riduzione

Data udienza 23 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Successione – Eredi legittimari – Donazioni – Riduzioni – CTU

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 7734/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura speciale margine del ricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) ed (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SILVIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma, (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che li rappresenta e difende, insieme all’avv. (OMISSIS), in virtu’ di procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 30/2017 della Corte d’Appello di Milano, depositata il 5 gennaio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2022 dal Consigliere Dr. Giuseppe Tedesco;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Dell’Erba Rosa Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’avv. (OMISSIS) per il ricorrente e l’avv. (OMISSIS) per i controricorrenti.

Il legittimario pretermesso e l’azione di riduzione

FATTI DI CAUSA

La presente causa riguarda la successione legittima di (OMISSIS), che ha lasciato i figli (OMISSIS) e (OMISSIS). Deceduto (OMISSIS), i figli di lui hanno chiamato in giudizio lo zio (OMISSIS), chiedendo la riduzione di donazioni effettuate in favore del convenuto, una della quali mascherata sotto l’apparenza di una compravendita. Ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un terzo figlio di (OMISSIS) ( (OMISSIS)), si e’ costituito tardivamente il convenuto (OMISSIS), eccependo la nullita’ della notificazione della citazione e la prescrizione dell’azione di riduzione, essendo decorsi oltre dieci anni dall’apertura della successione. Ha eccepito inoltre l’inammissibilita’ dell’azione, per il difetto dell’accettazione con beneficio di inventario.
Il Tribunale ha accolto interamente la domanda, con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Milano, che ha riconosciuto la validita’ della notificazione della citazione e, conseguentemente, la decadenza del convenuto dalla proposizione dell’eccezione di prescrizione; ha poi negato che nella specie occorresse l’accettazione con beneficio di inventario; ancora, ha confermato la decisione nella parte in cui furono accertate la simulazione dell’atto di disposizione, l’esistenza della lesione di legittima e la misura della riduzione a carico del donatario.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi.
Hanno resistito con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
(OMISSIS) rimane intimato.
Il ricorrente ha depositato memoria.

Il legittimario pretermesso e l’azione di riduzione

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi di ricorso censurano la decisione nella parte in cui la Corte d’Appello ha rigettato il motivo d’appello con il quale furono fatte valere l’inesistenza della notificazione della citazione, eseguita a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza, in assenza di preventive indagini sull’effettiva residenza del destinatario e sulla sua assenza, oltre a svariate irregolarita’ incorse nel procedimento di notificazione.
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’articolo 360 c.p.c., il ricorrente lamenta in primo luogo che “l’eccezione di prescrizione e’ stata respinta unicamente per la ritenuta validita’ dell’atto di citazione e dovra’ quindi essere travolta da contraria statuizione che riconosca la giuridica inesistenza della stessa”.
1.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.
Se il giudice d’appello accerti la nullita’ della notificazione dell’atto di citazione per il giudizio di primo grado, nel quale il convenuto, dichiarato contumace per omesso rilievo del vizio invalidante, si sia costituito dopo la prima udienza e, pertanto, nel corso del processo, non deve disporre la rimessione al primo giudice, a norma dell’articolo 354 c.p.c., comma 1, per la rinnovazione della notificazione invalida, ma solo ammettere la parte a compiere nel giudizio d’appello le attivita’ istruttorie che non aveva potuto espletare, sempre pero’ che le stesse siano esperibili in tale fase; gia’ nel giudizio di primo grado, infatti, nell’ipotesi di nullita’ della notificazione della citazione, la costituzione tardiva del convenuto contumace non comporta la rinnovazione della notificazione stessa, ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., ma, a norma dell’articolo 294 c.p.c., la rimessione in termini di tale parte, sempre, peraltro, che dimostri che la (particolare) nullita’ della notificazione gli ha impedito la conoscenza del processo (Cass. n. 13056/1999; n. 10754/2019; n. 25317/2021).

Il legittimario pretermesso e l’azione di riduzione

Il contumace che si costituisce in giudizio deve accettare la causa nello stato in cui si trova, non puo’ compiere attivita’ che gli sono precluse se non ottenga la rimessione in termini, ai sensi dell’articolo 294 c.p.c. (Cass. n. 4003/1979; n. 12177/1990).
1.2. Nel caso di specie, riconosciuta dal Tribunale la validita’ della notificazione della citazione, il ricorrente ha proposto appello contro la sentenza, riproponendo l’eccezione di nullita’ della notificazione. La Corte d’Appello ha rigettato i relativi motivi d’appello (primo e secondo motivo), condividendo la valutazione del primo giudice.
Occorre a questo punto considerare che la decisione d’appello, sull’aspetto della prescrizione, ha un contenuto piu’ ampio rispetto alla decisione del primo giudice. Il tribunale ha riconosciuto l’inammissibilita’ dell’eccezione di prescrizione dell’azione di riduzione, in quanto non tempestivamente proposta, e, in ogni caso, destituita di fondamento, poiche’ la citazione, riconosciuta valida dal primo giudice, era stata notificata nel decennio dall’apertura della successione. La Corte d’Appello ha confermato la decisione, riconoscendo a sua volta la validita’ della notificazione, l’inammissibilita’ dell’eccezione e la tempestivita’ della notificazione della domanda in rapporto all’apertura della successione. Essa ha tuttavia aggiunto che l’eccezione di prescrizione risulta in ogni caso infondata, in considerazione del preventivo esperimento del procedimento di mediazione. Essa ha rilevato che “la domanda di mediazione e’ stata depositata in data 27.7.2012 (…) e comunicata alle parti in data 30.7.2012, producendo l’effetto interruttivo di cui al Decreto Legislativo n. 228 del 2010, articolo 5, comma 6. Oltre a cio’, l’atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta notificato, mediante presentazione per l’accettazione all’Ufficio Postale, in data 27.10.2012, e, comunque, ove si consideri la natura ricettizia del medesimo, mediante il compimento del decimo giorno dal deposito del plico presso l’Ufficio Postale, ai sensi della L. n. 890 del 1982, articolo 8, u.c., e quindi entro il decennio dall’apertura della successione, avvenuta il 12.11.2002”. Tali affermazioni della sentenza impugnata, nella parte in cui richiamano il procedimento di mediazione, sono totalmente indipendenti dal riconoscimento della validita’ della notificazione della citazione. Esse, pertanto, integrano un’autonoma ratio decidendi, concorrente con il riconoscimento della tardivita’ dell’eccezione di prescrizione, idonea di per se’ a giustificare la decisione di rigetto di quella stessa eccezione. In altre parole, la Corte d’Appello ha ragionato in questo modo: l’eccezione di prescrizione e’ tardiva, perche’ la citazione e’ stata validamente notificata, per cui il convenuto era soggetto al termine ex articolo 166 c.p.c.; tuttavia, seppure l’eccezione fosse tempestiva, essa e’ infondata nel merito, e cio’ non solo perche’ la citazione e’ stata correttamente notificata a mezzo posta, ma perche’ il decorso della prescrizione era stato gia’ interrotto nel decennio prima che la citazione fosse notificata, ex Decreto Legislativo n. 228 del 2010, articolo 5, comma 6, (la successione si e’ aperta il 12 novembre 2002). Invero, secondo la disposizione richiamata dalla Corte d’Appello, “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresi’ la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro ili medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo”.

Il legittimario pretermesso e l’azione di riduzione

Essendo la pronuncia fondata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per se’ sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, era onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilita’ del ricorso per cassazione (Cass. n. 17182/2020; n. 10825/2019), mentre la statuizione, fondata sull’effetto interruttivo della prescrizione riconducibile al procedimento di mediazione, non ha costituito oggetto di censura. Si ripete che l’argomento fondato sull’efficacia interruttiva della prescrizione, riconducibile all’instaurazione del procedimento di mediazione, e’ idoneo a giustificare il rigetto nel merito dell’eccezione di prescrizione e a giustificarlo in termini totalmente indipendlenti dalla questione della validita’ della notificazione della citazione, oggetto esclusivo dei primi tre motivi di ricorso, che sono pertanto inammissibili.
1.3. Il riconoscimento della validita’ della notificazione della citazione, operato al giudice d’appello in conformita’ alla valutazione del primo giudice, e’ stato censurato in sede di legittimita’ esclusivamente al fine di evitare le conseguenze della costituzione tardiva sull’eccezione di prescrizione dell’azione di riduzione, non anche per altri profili.
Le considerazioni, infine, proposte dal ricorrente con la memoria, circa le facolta’ che non avrebbe potuto esercitare a causa della nullita’ della notificazione – e precisamente il non avere “potuto partecipare alle operazioni svolte dal CTU” (…) e “far sentire la sua voce neppure nella delicatissima fase delle valutazioni che il Giudice aveva demandato al CTU (…)” e, ancora, “esaminare il fascicolo che la parte attrice aveva affidato al CTU” – sono inammissibili per un triplice ordine di ragioni. In primo luogo, perche’ introducono ragioni di censura nuove, non proposte con il ricorso. Il ricorrente, infatti, non ha minimamente censurato la decisione per non avere accolto una istanza di rimessione in termini per il compimento di altre attivita’ all’infuori della proposizione dell’eccezione di prescrizione. Si ricorda che “nel giudizio civile di legittimita’, con le memorie di cui all’articolo 378 c.p.c. destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni gia’ compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non e’ possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con detto atto introduttivo e, tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facolta’ di replica (Cass., S.U., n. 11097/2006; n. 18195/2007).

Il legittimario pretermesso e l’azione di riduzione

In secondo luogo, quelle considerazioni sono inammissibili perche’ gia’ in grado d’appello la questione della nullita’ della notificazione fu proposta in immediata ed esclusiva connessione con la questione della tempestivita’ dell’eccezione di prescrizione. Infine, esse sono inammissibili perche’ la costituzione in giudizio del contumace non ha alcun effetto restitutorio se non intervenga in suo favore la rimessione in termini nei limiti e secondo i presupposti del citato articolo 294 c.c. (Cass. n. 12177/1990). A sua volta, la rirnessione in termini puo’ essere chiesta per il compimento di determinate attivita’ difensive (Cass. n. 10094/1997), che sarebbero precluse (Cass., S.U., n. 2258/2022; n. 10754/20199), non per svolgere generica attivita’ di difesa, o per ripetere prove gia’ esaurite. 2. Il terzo motivo di ricorso, in aggiunta alla censura di cui si e’ detto, denuncia la violazione di legge in cui la Corte d’Appello sarebbe incorsa allorche’ non ha dichiarato inammissibile l’azione di riduzione, in conseguenza del difetto della condizione dell’azione, costituita dall’accettazione dell’eredita’ con beneficio di inventario. Il motivo e’ inammissibile. Infatti, neanche si indica l’errore di diritto commesso dai giudici di merito, il quale, secondo il ricorrente, scaturirebbe dalla semplice considerazione dei principi di giurisprudenza valevoli in materia, che egli richiama trascrivendo le relative massime. Fatto e’ che il confronto(con le massime, ancora riproposto con la memoria, non rileva minimamente l’errore commesso dalla Corte d’Appello, che ha innanzitutto correttamente riconosciuto che il requisito dell’accettazione beneficiata non e’ richiesto quando l’azione di riduzione sia proposta contro donatari e legatari chiamati come coeredi. Tale considerazione e’ certamente pertinente al caso in esame, in cui l’azione di riduzione e’ stata proposta dagli eredi di uno dei figli della defunta, erede ab intestato in concorso con il coerede donatario. Gli eredi del legittimario, in forza della successione a titolo universale, esercitano la medesima azione gia’ spettante al loro dante causa (557 c.c.) (Cass. n. 2120/2017; n. 26254/2008) che, in questo caso, trattandosi di azione di riduzione proposta contro donatario coerede, non era soggetta alla condizione dell’accettazione beneficiata.

Il legittimario pretermesso e l’azione di riduzione

La Corte ha poi aggiunto che la condizione della preventiva accettazione beneficiata non e’ richiesta in ipotesi di preterizione del legittimario. Tale ulteriore affermazione merita di essere precisata. Infatti, posta la premessa che si trattava nel caso in esame di successione legittima, la preterizione non poteva essere intesa in senso tecnico. In senso tecnico, infatti, la preterizione del legittimario ricorre in presenza di un testamento con il quale il de cuius abbia disposto dell’intera eredita’ in favore di altri, trascurando il legittimario che, in questo caso, non e’ chiamato all’eredita’ e diviene erede solo a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, essendogli quindi preclusa la possibilita’ di accettare l’eredita’ (Cass. n. 25541/2017; n. 2914/2020).
Una tale ipotesi non ricorre per definizione nell’ipotesi in cui il legittimario, in assenza di testamento, sia chiamato ex lege alla successione. Si deve tuttavia segnalare che la giurisprudenza considera pretermesso il legittimario anche nel caso in cui il de cuius abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare inter vivos (Cass. n. 28632/2011; n. 13804/2006; n. 19527/2005). In questo caso, sebbene si apra la successione legittima e, quindi, il legittimali() non possa considerarsi diseredato in senso formale, l’azione di riduzione contro i donatari non e’ soggetta all’onere dell’accettazione dell’eredita’ con beneficio di inventario. Deve tuttavia precisarsi che l’equiparazione al legittimario preterito e’ strettamente limitata all’articolo 564 c.c.: significa esonero delle formalita’ dell’accettazione con beneficio di inventano, ma diversamente dal caso di preterizione in senso proprio, il legittimario, in quanto chiamato ab intestato, agendo in riduzione contro i donatari fa atto di accettazione di eredita’. E’ quindi frutto di un evidente equivoco la decisione di Cass. n. 16635/2013, nella parte in cui sembra ventilarsi che l’ipotesi dell’esaurimento dell’asse con donazioni darebbe luogo a una ipotesi di preterizione in senso proprio, pure in assenza di disposizioni testamentarie intese a escludere il legittimario dalla successione. Aprendosi la successione intestata, il legittimario e’ chiamato all’eredita’ e, quindi, se non abbia gia’ accettato prima, diventa necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita l’azione di riduzione, che comporta tacita accettazione di eredita’ (Cass. n. 18068/2012).
3. Con il quarto motivo il ricorrente censura la decisione perche’ la Corte d’Appello avrebbe attribuito al convenuto, con l’azione di riduzione, l’onere di dimostrare l’entita’ dell’asse ereditario. In particolare, nel corso dell’istruzione, era emerso che esisteva nel relictum un bene non menzionato dagli attori in riduzione, per i quali la de cuius aveva esaurito il proprio patrimonio con gli atti di disposizione oggetto della domanda.
Il motivo e’ infondato. In ipotesi l’asse sia stato esaurito con donazioni, il legittimario non ha altra via per conseguire la quota riservata se non quella di agire in riduzione contro i donatari (Cass. n. 19527/2005), essendo quindi la compiuta denuncia della lesione gia’ implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del relictum, senza che occorra aggiungere alcunche’ (Cass. n. 16535/2020). Se poi, nel corso del giudizio, tale ipotesi sia smentita, nel senso che emerga l’esistenza di berli relitti, la domanda di riduzione sara’ rigettata od accolta in misura inferiore, in applicazione della regola che il legittimario puo’ pretendere dai donatari solo l’eventuale differenza fra la legittima, calcolata sul relictum e sul donatum, e il valore dei beni relitti: se questi sono sufficienti, i donatari sono al riparo da qualsiasi pretesa, abbia o non abbia il defunto ulteriormente disposto delle proprie sostanze mediante testamento (Cass. n. 17926/2020).

Il legittimario pretermesso e l’azione di riduzione

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione di questi principi. In presenza di un’univoca denuncia della lesione di legittima, operata mediante deduzione della palese insufficienza del relictum, e’ stato nominato un consulente tecnico. E’ cosi’ stato accertato che “la de cuius non era piu’ titolare di alcun bene, con l’eccezione di un modesto appezzamento di terreno sito in Zafarana Etnea, riguardo al quale si e’ omessa ogni ulteriore indagine, anche in considerazione dell’antieconomicita’ (…) rispetto al valore economico del bene (come dichiarato a verbale dell’udienza del 29 maggio 2014)” (pag. 10 della sentenza impugnata).
In rapporto a tale valutazione il ricorrente si duole perche’, in assenza di una compiuta ricostruzione del patrimonio della de cuius, estesa anche all’accertamento del valore del bene relitto, la domanda non poteva essere accolta. In questo senso(il ricorrente propone un’obiezione solo formale, alla quale non puo’ essere dato seguito. La Corte d’Appello ha tenuto conto del bene relitto, ma ha riconosciuto che, stante la modesta entita’ del medesimo, l’inclusione nel conteggio non spostava l’esito della lite. Era pertanto onere del ricorrente, che avesse inteso censurare tale affermazione, denunciare che esistevano elementi di causa, non considerati dalla Corte d’Appello, che dimostravano il contrario, e cioe’ che la considerazione di quel bene era invece idonea a modificare in termini non irrisori o simbolici la misura della riduzione. Al contrario il ricorrente, quantunque continui
a lamentare l’incompleta ricostruzione del patrimonio di riferimento ai fini del calcolo della quota di riserva, neanche in questa sede deduce il benche’ minimo elemento idoneo a contrastare l’assunto della Corte d’Appello sulla irrilevanza del cespite. Da qui appunto il carattere formale della censura, che va conseguentemente rigettata.
4. Con il quinto motivo si censura la decisione, perche’ la Corte d’Appello ha consapevolmente trascurato che di uno dei cespiti la de cuius aveva donato la sola nuda proprieta’, essendosene riservata l’usufrutto. Secondo il ricorrente, la considerazione, proposta dalla Corte di merito al fine di giustificare l’omissione, che la donante era morta solo un anno dopo, e’ giuridicamente irrilevante.
Il motivo e’ inammissibile. La Corte d’Appello ha innanzitutto richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui la donazione con riserva di usufrutto in favore del donante deve essere calcolata come donazione in piena proprieta’, riferendone il valore al tempo dell’apertura della successione (Cass. n. 3452/1973; n. 25473/2010; n. 18211/2020). La considerazione ulteriore che si legge nella sentenza impugnata, sul minimo distacco temporale fra la disposizione e la morte del donante, costituisce una considerazione aggiuntiva, priva di incidenza sulla decisione. Si sa che le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione gia’ basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di censura in sede di legittimita’ (Cass. n. 10420/2005).

Il legittimario pretermesso e l’azione di riduzione

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, gomma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto”.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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