Actio interrogatoria ed ordinanza emessa in sede di reclamo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 agosto 2022| n. 24484.

Actio interrogatoria ed ordinanza emessa in sede di reclamo

In tema di accettazione dell’eredità, l’ordinanza emessa in sede di reclamo avverso il provvedimento reso ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. – con il quale, a seguito della fissazione del termine, si è dichiarata la decadenza del chiamato ad accettare l’eredità – non è ricorribile per cassazione in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, definisce un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità modificabilità alla stregua dell’art. 742 c.p.c.

Ordinanza|9 agosto 2022| n. 24484. Actio interrogatoria ed ordinanza emessa in sede di reclamo

Data udienza 20 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Eredità – “Actio interrogatoria” – Ordinanza emessa in sede di reclamo – Contenuto non decisorio – Non ricorribilità per cassazione – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

Dott. MASSAFRA Annachiara – rel. est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28055/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), in qualita’ di esercenti la responsabilita’ genitoriale sul minore (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 5048/2015, depositato il 11.4.2017, dal Tribunale di Firenze con il quale e’ stato respinto il reclamo formulato ex articoli 749 e 739 c.p.c. avverso l’ordinanza del Giudice tutelare di Firenze pronunciata ex articolo 481 c.c. il 23 luglio 2015;
udita la relazione, il 20 maggio 2022 ed a seguito di riconvocazione il 26 maggio 2022 dal Consigliere Annachiara Massafra.

Actio interrogatoria ed ordinanza emessa in sede di reclamo

FATTI DI CAUSA

1. I ricorrenti impugnano il prefato decreto con il quale e’ stata confermata la decisione del giudice tutelare il quale, adito ex articolo 481 c.c., dopo aver fissato un termine per l’accettazione dell’eredita’ di (OMISSIS) (che con testamento pubblico aveva nominato eredi in parti eguali tra loro, con diritto di accrescimento reciproco in ragione di 1/5 i figli di (OMISSIS) e (OMISSIS) ossia (OMISSIS) e (OMISSIS) oltre a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) ha dichiarato la perdita del diritto di (OMISSIS) e (OMISSIS) di accettare la predetta eredita’. Si censura il decreto con 3 motivi, resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS). Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 481 e 489 c.c. Con il secondo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 140 c.p.c.. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 per non aver considerato la circostanza, sottolineata dai ricorrenti, nel giudizio di reclamo, che gli stessi avevano evidenziato dell’omessa verifica della regolarita’ del contraddittorio dell’azione interrogatoria all’udienza del 23.01.2015. In prossimita’ dell’adunanza sono state presentate dai ricorrenti istanze di trattazione della causa in pubblica udienza.

Actio interrogatoria ed ordinanza emessa in sede di reclamo

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Preliminarmente devono disattendersi le istanze, formulate dai ricorrenti, di discussione del ricorso in pubblica udienza.
In adesione all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben puo’ escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (S.U. n. 14437 del 2018) e allorquando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (S.U. n. 8093 del 2020).
In particolare, la sede dell’adunanza camerale non e’ incompatibile, di per se’, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e gia’ assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass. n. 20674 del 2021).
1.2. Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non e’ nuovo nella giurisprudenza di questa Corte che l’ha sostanzialmente affrontato in tutti i suoi risvolti, compresi quelli prospettati dai ricorrenti presente giudizio.
Di talche’ deve ritenersi preferibile la scelta del procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non caratterizzate da peculiare complessita’ (sulla medesima falsariga, si veda Cass. n. 26480 del 2020).
1.3. Quanto al profilo delle esigenze difensive, va inoltre sottolineato che, in conformita’ alla giurisprudenza sovranazionale, il principio di pubblicita’ dell’udienza, pur previsto dall’articolo 6 CEDU e avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e vi si puo’ derogare in presenza di “particolari ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali” (in particolare, Corte Cost. 11 marzo 2011, n. 80).
Ad ogni modo, queste esigenze sono anche in concreto presidiate perche’ il ricorrente ha la possibilita’ di sostenere le proprie posizioni depositando memorie scritte (sul punto Cass. n. 20674 del 2021).
2.Premesso quanto innanzi deve dichiararsi il ricorso inammissibile atteso che il procedimento de quo non avendo natura decisoria, non incidendo in via definitiva su posizioni di diritto soggettivo in confitto e pertanto, non e’ impugnabile mediante ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost. (Cass.n. 4730 del 2020, avente ad oggetto fattispecie sostanzialmente simile).
L’articolo 481 c.c., che disciplina l’actio interrogatoria, prevede invero che chiunque vi abbia interesse puo’ chiedere che l’autorita’ giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredita’. Sono interessati, oltre ai chiamati in subordine o i chiamati ulteriori, i legatari e i creditori sia del chiamato, sia i creditori ereditari, tutti interessati a essere soddisfatti dall’erede, una volta che l’eredita’ sia stata accettata.
Contro l’ordinanza e’ concesso reclamo, mentre l’ordinanza emessa in sede di reclamo, in quanto priva – di regola – di contenuto decisorio, di norma non e’ ricorribile per cassazione (cfr. Cass. n. 5958/1988). Infatti, il provvedimento, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, definisce un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilita’ e modificabilita’ alla stregua dell’articolo 742 c.p.c. (Cass. n. 20132/2014). Tale norma, infatti, concernente la revocabilita’ e modificabilita’ dei provvedimenti ivi considerati, si applica, in forza della successiva norma dell’articolo 742-bis, anche alle ordinanze di fissazione dei termini in materia successoria emanate a norma dell’articolo 749 c.p.c. (Cass. n. 751/1970).
Va, infine, evidenziato che milita nel senso della natura non decisoria del procedimento anche l’articolo 749 c.p.c. il quale prevede, espressamente, che la persona interessata formuli “un’istanza” per la fissazione del termine.
2.1. Come gia’ chiarito da questa Corte, i precedenti di segno diverso, con i quali e’ stata talvolta riconosciuta l’ammissibilita’ del ricorso straordinario in materia, si riferivano a ipotesi diverse da quella in esame, nelle quali, in sede di reclamo, era stato revocato il termine concesso ai sensi dell’articolo 749 c.p.c., con la conseguente inefficacia dell’accettazione di eredita’ (Cass. n. 4897/1987; cfr. altresi’, in ordine alla revoca della proroga del termine assegnato ex articolo 500 c.c., S.U. n. 1521/2005). In particolare, nella fattispecie al vaglio di S.U. n. 1521/2005, la revoca della proroga “del termine assegnato ex articolo 500 c.c. all’erede accettante con beneficio di inventario per liquidare le attivita’ ereditarie e formare lo stato di graduazione, costituiva un provvedimento effettivamente idoneo a incidere su posizioni sostanziali di diritto soggettivo dell’erede medesimo (per la previsione, in particolare, della decadenza dal beneficio di inventario conseguente al mancato compimento, nel termine stabilito, delle menzionate operazioni), in contrapposizione ai creditori del defunto e legatari” (cfr. Cass. 4730 del 2020, innanzi citata).
2.3. La fattispecie di cui all’articolo 481 c.c. prevede, quindi, esclusivamente che, in seguito alla richiesta di fissazione di un termine al fine di accettare l’eredita’, il giudice fissi il richiesto termine.
Trascorso quest’ultimo, senza che l’interessato abbia fatto la dichiarazione, il chiamato decade, senza che sia peraltro necessario alcun provvedimento dichiarativo in merito, dal diritto di accettare l’eredita’. Null’altro puo’ essere quindi disposto o dichiarato dal giudice tutelare. Nel caso di specie, quindi, il provvedimento impugnato, con il quale il Giudice tutelare, ha dichiarato (OMISSIS) e (OMISSIS) decaduti dal diritto di accettare, non riveste i caratteri di decisorieta’ e definitivita’, “poiche’ emesso in sede di giurisdizione volontaria, in cui la funzione del giudice e’ quella di garantire il controllo di legalita’ sul compimento di atti relativi al patrimonio caduto in successione, essendo del tutto estraneo a tale tutela l’accertamento di diritti o la risoluzione di conflitti fra pretese contrapposte”.
Va inoltre rimarcato che proprio in considerazione della natura del procedimento “resta impregiudicata la possibilita’ per la parte interessata, sebbene sia risultata infruttuosa la strada della tutela in sede di volontaria giurisdizione, di conseguire in sede contenziosa ordinaria l’accertamento circa l’effettiva perdita del diritto di accettare l’eredita’ a seguito della decadenza correlata al mancato rispetto del termine di cui all’articolo 481 c.c.” (Cass. n. 4730 del 2020).
4.Sicche’ stante la piana natura non decisoria del procedimento, il ricorso avverso il prefato decreto deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese come liquidate nel dispositivo. Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.300,00, di cui 300,00 per esborsi oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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