Corte di Cassazione, penale, Sentenza|19 maggio 2021| n. 19822.
Il giudice non può prescindere dall’apporto della perizia.
Il giudice, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, non può prescindere dall’apporto della perizia per avvalersi direttamente di proprie, personali, competenze scientifiche e tecniche, perché l’impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio nell'”iter” di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l’istanza di rinvio dell’esecuzione della pena, disattendendo la relazione sanitaria, sulla base della valutazioni esposte in camera di consiglio dall’esperto componente del collegio giudicante).
Sentenza|19 maggio 2021| n. 19822. Il giudice non può prescindere dall’apporto della perizia
Data udienza 23 marzo 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Esecuzione – Pene detentiva – Differimento dell’esecuzione della pena per motivi di salute – Emergenza sanitaria da Covid – Sars – 19 – Valutazione di compatibilità con il regime carcerario – Criteri – Situazione epidemiologica del luogo di possibile allocazione del detenuto – Rilevanza – Il giudice non può prescindere dall’apporto della perizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IASILLO Adriano – Presidente
Dott. BINENTI Roberto – Consigliere
Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere
Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 28/07/2020 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di L’AQUILA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Dott. ODELLO Lucia, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
dato avviso al difensore.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila ha rigettato l’istanza di rinvio dell’esecuzione della pena ex articolo 147 c.p. nei confronti di (OMISSIS) che, invece, era stato provvisoriamente disposto dal Magistrato di sorveglianza dell’Aquila con decreto in data 18/4/2020 in ragione delle patologie e del rischio quoad vitam derivante dall’eventuale infezione da SARS-Covid-19 cui lo stesso potrebbe essere esposto in ambiente carcerario.
2. Ricorre (OMISSIS), a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione perche’ il rigetto non e’ stato basato sulla relazione sanitaria, non acquisita, ma sulle valutazioni dell’esperto, facente parte del collegio, espresse senza neppure la cartella clinica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. La giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito che “in tema di differimento dell’esecuzione della pena nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, la valutazione della compatibilita’ delle condizioni di salute del detenuto col regime carcerario deve essere effettuata tenendo conto sia dell’astratta idoneita’ dei presidi sanitari all’interno del circuito penitenziario sia dell’adeguatezza concreta del percorso trattamentale fruibile dal detenuto” (Sez. 1, n. 35772 del 20/11/2020, Furnari, Rv. 280126).
2.1. Il Tribunale di sorveglianza, a fronte di una specifica valutazione in proposito compiuta dalla relazione sanitaria del luogo di detenzione, che aveva determinato il Magistrato di sorveglianza a sospendere in via d’urgenza l’esecuzione della pena, ha ritenuto di distaccarsi da essa sulla base delle valutazioni compiute, nell’ambito della camera di consiglio, dall’esperto componente del collegio giudicante.
Si tratta di una grave violazione del contraddittorio, perche’ il condannato non ha potuto interloquire e contestare le valutazioni compiute, nel segreto della camera di consiglio, sulla base della presunta competenza di uno dei componenti del collegio.
Tali competenze tecniche, eventualmente proprie dell’esperto chiamato a comporre il collegio decidente, non possono pero’ essere versate nel provvedimento giudiziario quale scienza propria, ma devono essere veicolate attraverso un atto del procedimento che viene a fare parte della base cognitiva del giudice per mezzo del contraddittorio processuale (in senso conforme, con riguardo alla perizia e la scienza propria dell’organo giudicante, si veda Sez. 4, n. 54795 del 13/07/2017, Grossi, Rv. 271668).
Si tratta, percio’, di una decisione assunta “a sorpresa”, senza cioe’ che le basi cognitive di essa siano state correttamente introdotte nel procedimento.
Il ruolo dell’esperto, chiamato a comporre il Tribunale di sorveglianza, e’, infatti, proprio quello di arricchire l’organo giudicante dell’apporto specialistico che gli appartiene, cosi’ consentendo al Tribunale di sorveglianza di addentrarsi agevolmente nelle complesse questioni della valutazione psicologica, medico-clinica, trattamentale, ecc., ma non certo quello di sostituirsi agli organi a cio’ deputati, i cui elaborati tecnici, acquisiti nel rispetto delle regole processuali, devono essere valutati nel contraddittorio delle parti.
3. Del resto, il provvedimento impugnato e’ stato adottato in mancanza di qualunque supporto documentale riferibile alle condizioni di salute del condannato, non essendo state confutate le opposte conclusioni cui era motivatamente giunta l’autorita’ sanitaria preposta.
Nessuna relazione clinica e’ stata acquisita; nessuna certificazione sanitaria e’ stata richiesta, sicche’ il panorama conoscitivo era ancora quello sulla base del quale il Magistrato di sorveglianza aveva provvisoriamente sospeso l’esecuzione della pena, ravvisando un concreto e attuale pericolo per la salute del condannato.
3.1. Anche sotto tale, profilo, dunque, il provvedimento impugnato merita l’annullamento.
4. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza dell’Aquila perche’, compiuti i necessari accertamenti da sottoporre al pieno contraddittorio, provveda a una nuova valutazione della richiesta di differimento.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila per nuovo giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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