Il giudice di appello allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 febbraio 2021| n. 3020.

Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all’articolo 91 del Cpc, il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.

Ordinanza|9 febbraio 2021| n. 3020

Data udienza 3 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Risarcimento – Danni da reato – Reato di falsa testimonianza – Spese giudiziali – Appello – Criterio di liquidazione – Individuazione della soccombenza – Criterio globale e unitario – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2179 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) avvocato costituito in proprio ai sensi dell’articolo 86 c.p.c.;
– ricorrente –
nei confronti di
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto n. 496/2018, pubblicata in data 26 novembre 2018;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 3 dicembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti di (OMISSIS) per ottenere la liquidazione dei danni subiti in conseguenza del reato di falsa testimonianza commesso dalla convenuta nel corso di un giudizio penale nel quale egli era parte offesa, reato per il quale la (OMISSIS) era stata inizialmente riconosciuta colpevole in sede penale, con contestuale condanna al risarcimento dei danni civili dal liquidarsi in separata sede e, successivamente, prosciolta per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, in sede di legittimita’.
La domanda e’ stata accolta dal Tribunale di Taranto, che ha condannato la (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 10.000,00 a titolo di danno morale e della somma di Euro 2.500,00 a titolo di danno non patrimoniale ai sensi dell’articolo 89 c.p.c., comma 2, con compensazione delle spese di lite.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto all’attore esclusivamente la somma di Euro 5.000,00, oltre accessori, a titolo di danno morale (con obbligo di restituire l’importo eventualmente gia’ ricevuto in eccesso), condannandolo altresi’ al pagamento dei tre quarti delle spese del giudizio di secondo grado.
Ricorre il (OMISSIS), sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso la (OMISSIS).
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto e’ stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, ovvero violazione di legge ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’articolo 91 c.p.c., e con riferimento all’articolo 336 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5”.
Il ricorso e’ manifestamente fondato.
La domanda del (OMISSIS) e’ stata parzialmente accolta in primo grado, con integrale compensazione delle spese di lite. Su gravame della (OMISSIS), e’ stato rideterminato l’importo spettante all’attore. La decisione di primo grado e’ stata quindi riformata con riguardo al quantum del risarcimento dovuto.
La corte di appello ha peraltro condannato l’attore (che e’ rimasto parzialmente vittorioso, sia pure in misura piu’ contenuta rispetto all’esito del giudizio di primo grado) al pagamento dei tre quarti delle spese del giudizio di secondo grado, senza nulla disporre in ordine a quelle del primo grado.
La decisione impugnata non e’ conforme all’indirizzo costante di questa Corte in base al quale “il giudice di appello, allorche’ riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiche’ la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicche’ viola il principio di cui all’articolo 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (ex multis: Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 – 01; conf.: Sez. L, Sentenza n. 6155 del 12/05/2000, Rv. 536473 – 01; Sez. L, Sentenza n. 7846 del 04/04/2006, Rv. 588534 – 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011, Rv. 619214 – 01, la quale precisa che “in materia di liquidazione delle spese giudiziali nel giudizio di appello, il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale, anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l’unitarieta’ e la globalita’ del suddetto criterio comporta che, in relazione all’esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale il giudice del gravame e’ tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato”; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 – 01).
Poiche’ la decisione di primo grado e’ stata riformata, la corte di appello avrebbe dovuto procedere ad una nuova liquidazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, sulla base dell’esito complessivo della lite (che ha visto il parziale accoglimento della domanda del (OMISSIS)).
Al contrario, i giudici di secondo grado si sono limitati a liquidare le spese del solo grado di appello e, per di piu’, hanno ritenuto soccombente il (OMISSIS) in tale grado, valutando, quindi, erroneamente, in modo autonomo e differente l’esito dei due gradi del giudizio.
La sentenza impugnata deve di conseguenza essere cassata, con riguardo alla liquidazione delle spese del giudizio.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2.
In considerazione del solo parziale accoglimento della domanda del (OMISSIS) (il che comporta, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, parziale reciproca soccombenza delle parti: cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009, Rv. 610563 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013, Rv. 627822 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016, Rv. 638888 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10113 del 24/04/2018, Rv. 648893 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20888 del 22/08/2018, Rv. 650435 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020, Rv. 656810 – 03; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1268 del 21/01/2020, Rv. 656590 – 01), la Corte ritiene equo disporre la parziale compensazione delle spese del giudizio, ponendo a carico della convenuta (OMISSIS) per meta’ le spese del doppio grado del giudizio di merito e integralmente quelle del giudizio di cassazione (che ha visto l’integrale accoglimento del ricorso del (OMISSIS)).
2. Il ricorso e’ accolto.
La sentenza impugnata e’ cassata e, decidendo nel merito, le spese del giudizio sono parzialmente compensate, con onere a carico della convenuta (OMISSIS) del pagamento per meta’ di quelle del doppio grado del giudizio di merito e per l’intero di quelle del giudizio di legittimita’, spese liquidate in favore dell’attore (OMISSIS), per il residuo, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

 

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