Il giudice dell’esecuzione investito di una questione sul titolo esecutivo

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 5 febbraio 2020, n. 4933

Massima estrapolata:

Il giudice dell’esecuzione investito di una questione sul titolo esecutivo può disporre la sospensione dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., solo dopo la celebrazione dell’udienza camerale di cui all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., contestualmente alla dichiarazione di non esecutività del titolo, non essendo previsto che il medesimo possa adottare un provvedimento di sospensione in via cautelare prima di detta udienza.

Sentenza 5 febbraio 2020, n. 4933

Data udienza 15 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 06/07/2019 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROCCHI GIACOMO;
lette le conclusioni del PG Dott. Giovanni Di Leo che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Nell’ambito di un procedimento di esecuzione promosso dalla difesa di (OMISSIS) al fine di ottenere la declaratoria di non esecutivita’ di una sentenza di condanna, con richiesta di sospensione dell’esecutivita’ dell’ordine di esecuzione in attesa della celebrazione dell’udienza camerale, il Tribunale di Torre Annunziata aveva sollecitato il difensore, con provvedimento adottato fuori udienza il 12 giugno 2019, ad integrare la documentazione allegata all’istanza; il difensore aveva allora depositato istanza con cui chiedeva la revoca e/o l’annullamento di detto provvedimento, la sospensione dell’ordine di esecuzione e l’anticipazione dell’udienza camerale.
Il Tribunale rilevava la natura meramente interlocutoria del provvedimento adottato che, pertanto, non poteva essere ne’ revocato ne’ annullato, e dichiarava non luogo a provvedere sulla relativa richiesta; rigettava la richiesta di sospensione del titolo esecutivo, non emergendo il pericuium in mora, tenuto conto che l’ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero era stato contestualmente sospeso; accoglieva, infine, l’istanza di anticipazione dell’udienza camerale.
2. Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS) avverso il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione, deducendo violazione degli articoli 670 e 666 c.p.p.: tali norme imponevano al giudice di pronunciarsi sul merito, essendo irrilevante la circostanza che il P.M. avesse sospeso l’esecuzione del titolo.
Secondo il ricorrente, il Giudice dell’esecuzione e’ tenuto a provvedere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione e a disporre in conformita’ allorche’ sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che possa essere adottato un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l’ordine di esecuzione.
Le valutazioni del P.M. e del Giudice sono differenti: il P.M. sospende l’esecuzione nei casi previsti dalla legge e la sospensione ha effetto solo per trenta giorni. Il Giudice, pertanto, non poteva disporre non luogo a provvedere e, avendo provveduto de piano, aveva violato gli articoli 666 e 670 c.p.p..
In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 666 c.p.p. e articolo 667 c.p.p., comma 4.
Il Giudice aveva provveduto senza l’instaurazione del contraddittorio al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal codice di rito: l’ordinanza era, quindi affetta da nullita’ insanabile.
3. Il Procuratore generale, Dott. Giovanni Di Leo, nella requisitoria scritta, conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.
1. A seguito dell’emissione da parte del Pubblico Ministero dell’ordine di esecuzione e di contestuale sospensione ai sensi dell’articolo 656 c.p.p., comma 5, la difesa di (OMISSIS) aveva proposto incidente di esecuzione con ricorso depositato il 6/5/2019, avanzando richiesta di declaratoria di non esecutivita’ della sentenza, di sospensione dell’esecuzione e di restituzione nel termine per proporre impugnazione.
Il Giudice aveva fissato l’udienza in camera di consiglio del 10/9/2019 con decreto del 3/6/2019.
L’incidente di esecuzione promosso rientrava, quindi, nella fattispecie prevista dall’articolo 670 c.p.p.: la norma prevede che, quando il giudice dell’esecuzione accerta che il provvedimento non e’ divenuto esecutivo, lo dichiara con ordinanza e sospende l’esecuzione disponendo, ove occorre, la liberazione dell’interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita.
La procedura che il giudice dell’esecuzione deve seguire e’ descritta dall’articolo 666 c.p.p., comma 3: fissazione di udienza in camera di consiglio con decreto comunicato alle parti, udienza celebrata con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore. In effetti, la possibilita’ di adottare provvedimenti de plano, senza fissazione di udienza, e’ eccezionale ed e’ prevista esclusivamente nell’ipotesi contemplata dall’articolo 667 c.p.p., comma 4, (dubbio sull’identita’ fisica della persona detenuta), per l’applicazione dell’amnistia e dell’indulto (articolo 672 c.p.p.) e per i provvedimenti elencati dall’articolo 676 c.p.p..
2. La procedura camerale di cui all’articolo 666 c.p.p., comma 3, deve essere seguita per tutti i provvedimenti che possono essere adottati: la declaratoria di non esecutivita’ del provvedimento, la sospensione dell’esecuzione e la liberazione dell’interessato, l’ordine di rinnovazione della notificazione.
In effetti, il ricorso sembra sostenere che la “sospensione dell’esecuzione” prevista dalla norma costituisca un provvedimento provvisorio e cautelare che il giudice dell’esecuzione puo’ adottare prima dell’ordinanza che dichiara la non esecutivita’ del provvedimento e, di conseguenza, prima dell’udienza; a ben vedere, tale concezione si rinviene anche nell’ordinanza in questa sede impugnata.
Si tratta di prospettazione errata: la sospensione dell’esecuzione e’ disposta – come si evince chiaramente dalla lettera della norma – in conseguenza e contestualmente alla declaratoria di non esecutivita’ del provvedimento, mentre nessun provvedimento anticipatorio e’ previsto.
Quando il legislatore ha voluto attribuire un potere anticipatorio e cautelare al giudice l’ha espressamente previsto: ad esempio quando, in base all’articolo 667 c.p.p., comma 2, viene ordinata “immediatamente” la liberazione della persona detenuta, provvedimento a cui puo’ seguire, in conseguenza di ulteriori approfondimenti sulla sua identita’, la sospensione dell’esecuzione; ovvero, in base al comma successivo, con l’attribuzione del potere di adottare provvedimenti provvisori al pubblico ministero, che ha anche quello di applicare provvisoriamente l’amnistia e l’indulto, disponendo provvisoriamente la liberazione del condannato (articolo 672 c.p.p., comma 3).
Altri esempi possono essere tratti dalla disciplina penitenziaria, che prevede specifici casi in cui il Magistrato di Sorveglianza adotta provvedimenti provvisori in attesa di quelli definitivi del Tribunale.
Nel caso in esame, invece, nessun provvedimento anticipatorio e’ previsto; ne’ la parola “sospensione” presuppone la natura anticipatoria e d’urgenza del provvedimento adottato: alla sospensione dell’esecuzione disposta dal giudice dell’esecuzione non segue altro provvedimento.
3. Cio’ premesso, e’ evidente che l’ulteriore istanza presentata dalla difesa pochi giorni dopo l’emissione del decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio non poteva trovare accoglimento in quanto il giudice dell’esecuzione poteva disporre la sospensione dell’esecuzione solo all’esito dell’udienza (che il Tribunale, per di piu’, ha lodevolmente anticipato).
Di conseguenza, esattamente il Giudice dell’esecuzione non aveva provveduto sulla nuova richiesta di sospensione con il decreto del 13/6/2019, la cui natura interlocutoria era evidente, in quanto la sollecitazione alla difesa perche’ integrasse la documentazione presupponeva l’udienza gia’ fissata, a seguito della quale sarebbe stata adottata la decisione.
Quel provvedimento, quindi, non era ne’ impugnabile ne’ revocabile e, quindi, esattamente il Tribunale ha disposto non luogo a provvedere sull’istanza.
4. Al contrario, per quanto fin qui esposto, irritualmente il Giudice dell’esecuzione ha provveduto con l’ordinanza in questa sede impugnata rigettando l’istanza di sospensione del titolo esecutivo: il provvedimento adottato presuppone la possibilita’ di scindere la decisione di cui all’articolo 670 c.p.p. in due fasi, una provvisoria e l’altra definitiva; ma tale possibilita’ non esiste.
Il Giudice, avendo la parte reiterato l’istanza di provvedere prima della celebrazione dell’udienza in camera di consiglio gia’ fissata, avrebbe dovuto nuovamente disporre il non luogo a provvedere, riservandosi di provvedere dopo la celebrazione dell’udienza.
Come si comprende, l’erroneita’ del provvedimento adottato consegue alla reiterazione della richiesta di sospensione dell’esecuzione da parte della difesa di (OMISSIS): reiterazione inutile – perche’ il giudice avrebbe provveduto a seguito del ricorso originario – e che, per di piu’, pretendeva una decisione de plano che il giudice non aveva il potere di adottare.
Ne consegue l’inammissibilita’ del ricorso.
3. Alla declaratoria di inammissibilita’ dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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