Il giudice della prevenzione in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|5 gennaio 2021| n. 182.

Il giudice della prevenzione, in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto per l’applicazione di misura ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può ritenere rilevanti, in base al principio della “valutazione autonoma”, fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità.

Sentenza|5 gennaio 2021| n. 182

Data udienza 30 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Misure di prevenzione – Misura fondata sulla pericolosità sociale – Legittimità – Requisiti – Delitti abituali – Profitti in una determinata epoca – Introiti del reato unica fonte di reddito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
SOCIETA’ “(OMISSIS)” S.R.L.;
SOCIETA’ (OMISSIS);
SOCIETA’ (OMISSIS) S.R.L.;
SOCIETA’ (OMISSIS) S.R.OL.;
SOCIETA’ (OMISSIS) S.R.L.;
avverso il decreto del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CAPUTO ANGELO;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dr. Casella Giuseppina, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto deliberato il 25 febbraio 2020, la Corte di appello di Roma ha confermato – salvo che in punto di durata della misura di prevenzione personale, ridotta ad anni due – il decreto del 15/11/2017 con il quale il Tribunale di Latina aveva applicato a (OMISSIS) la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Formia e la confisca la beni intestati alla moglie (OMISSIS), ai figlio (OMISSIS) e (OMISSIS) e a varie societa’, nonche’, con decreto integrativo del 13/03/2018, la confisca di altri beni.
2. Avverso l’indicato decreto della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. (OMISSIS), (OMISSIS) e i terzi interessati, articolando le doglianze di seguito enunciate nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Il ricorrente denuncia inosservanza del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 1, lettera b), perche’, nell’individuare le condotte integranti il presupposto della pericolosita’, la Corte di appello ha fatto riferimento non a elementi di fatto, bensi’ a generiche prospettazioni di realizzazione di illeciti, mai verificati, ne’ accertati, sicche’ la motivazione sul punto e’ apparente, laddove le conclusioni del perito nominato in appello presentano vuoti e omesse va(utazioni di atti ritualmente prodotti dalla difesa.
2.1. La fattispecie di cui all’articolo 1, lettera b), cit. non supera il vaglio di conformita’ costituzionale, richiamando concetti indeterminati ed altre generiche indicazioni, sicche’ i profili di indeterminatezza rilevati dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale non possono che essere estesi anche alla fattispecie in esame.
2.2. Il decreto impugnato non ha comunque recepito i contenuti della disposizione di cui all’articolo 1, lettera b), cit. cosi’ come definiti dalla Corte costituzionale, avendo dato atto non gia’ di delitti commessi dal proposto, dell’arco temporale di riferimento e dell’esistenza di profitti riconducibili ai delitti stessi, ma di vicende relative ad indagini penali il cui esito non e’ mai stato una pronuncia di condanna, come si desume dal certificato penale, quali: 1) la perquisizione nell’officina del proposto del 19/11/1993, di cui la Corte non indica alcuno sviluppo processuale; 2) il procedimento per riciclaggio di un autocarro risalente al 1994, conclusosi con un’archiviazione; 3) la vicenda del 1997 relativa a veicoli industriali sinistrati oggetto di un procedimento archiviato; 4) un episodio di ricettazione del 1997 per il quale e’ intervenuta sentenza di assoluzione; 5) i rapporti del 1997 con (OMISSIS), privi di alcuna verifica penale; 6) un procedimento per associazione per delinquere finalizzata alla cessione di stupefacenti, all’esito del quale il proposto e’ risultato estraneo ai fatti; 7) una contravvenzione in materia di acque reflue del 2008; 8) un
procedimento archiviato per un’ipotesi di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando tabacchi risalente al 2002; 9) una violazione in materia fiscale di cui il proposto non ha mai avuto alcuna comunicazione; 10) un’ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni definito con remissione di querela; 11) un processo del 2009 per “frodi carosello”, nel quale il proposto e’ stato raggiunto da misura cautelare (ma non per il reato associativo), ancora pendente in primo grado; 12) una denuncia dei Carabinieri di (OMISSIS) del 2011 di cui non vengono indicati gli estremi processuali; 13) un procedimento che ha visto il proposto condannato per ricettazione, non ancora fissato in Cassazione.
2.3. In ordine alla ritenuta sproporzione patrimoniale, nei confronti del proposto non risultano accertamenti fiscali, laddove il decreto impugnato enfatizza il “condono tombale” che, come riferito anche dal perito nominato dalla Corte di appello, non rispondeva necessariamente a un’evasione fiscale.
2.4. In ordine al rapporto temporale tra le condotte delittuose e l’illecita accumulazione patrimoniale, il decreto impugnato afferma apoditticamente che il proposto avrebbe svolto attivita’ delittuosa per 25 anni, ma non indica i riferimenti alle relative condanne, laddove neppure il richiamo ai procedimenti pendenti consente di individuare l’abitualita’ necessaria ad integrare il requisito in esame.
2.5. In ordine alla posizione dei terzi, l’esistenza di un unico centro di spesa, ruotante intorno al proposto, conferma che l’attivita’ non e’ mai stata delegata a terzi, quasi per occultarla.
2.6. Il ricorso denuncia altresi’ violazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1 in ordine alla durata della misura e alla cauzione.
3. Avverso il medesimo decreto della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e i terzi interessati con un ulteriore atto, attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. (OMISSIS), articolando nove motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
3.1. Il primo motivo eccepisce l’illegittimita’ costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 13 e 42 Cost., del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4, comma 1, lettera c) e articolo 16, comma 1, lettera a), nella parte in cui stabiliscono che le misure di prevenzioni personali e patrimoniali si applicano ai soggetti indicati dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, comma 1, lettera b), avendo erroneamente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2019, correlato la prevedibilita’ delle norme alle interpretazioni giurisprudenziali a fronte delle riserve assolute di legge di cui agli articoli 13 e 42 Cost..
3.2. Il secondo motivo eccepisce l’illegittimita’ costituzionale, in riferimento agli articoli 24 e 111 Cost., anche in relazione all’articolo 6 Cedu, del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4, comma 1, lettera c) e articolo 16, comma 1, lettera a), nella parte in cui stabiliscono che le misure di prevenzione personali e patrimoniali si applicano anche ai soggetti indicati dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, comma 1, lettera b), avuto riguardo alla c.d. “tassativita’ processuale”, ossia alla nozione di “elementi di fatto” comprensiva di elementi smentiti da esiti assolutori dinanzi al giudici penale.
3.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4, comma 1, lettera b), alla luce della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale. (OMISSIS) ha due precedenti penali (un abuso edilizio nel 1986 e una violazione della normativa sulle armi, reati non in grado di generare profitti) e due carichi pendenti, uno per riciclaggio e l’altro per ricettazione, laddove le vicende elencate dal decreto impugnato riguardano procedimenti definiti con archiviazione o con assoluzione, fatti inidonei a generare profitti, laddove erroneamente il decreto impugnato ha affermato che le archiviazioni e le assoluzioni non impediscono al giudice della prevenzione la valutazione degli elementi di fatto emersi dalle singole inchieste.
3.4. Il quarto motivo denuncia mancanza di motivazione o motivazione apparente in relazione alla mancata individuazione di una precisa categoria delle attivita’ delittuose e alla mancata dimostrazione che proprio quei reati sono stati generatori dei proventi, tanto piu’ che la difesa ha dimostrato che le attivita’ facenti capo al proposto o a lui riconducibili unitamente ai prestiti bancari e al denaro risparmiato prima del matrimonio sono ampiamente in grado di giustificare le spese e il tenore di vita.
3.5. Il quinto motivo denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 6, avendo il decreto impugnato arbitrariamente dedotto la sussistenza della pericolosita’ del proposto da provvedimenti di archiviazione.
3.6. Il sesto motivo denuncia mancanza di motivazione e violazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 24, con riferimento al requisito della sproporzione patrimoniale e alla presunta evasione fiscale. I giudici di merito si sono appiattiti sulle conclusioni dei periti, che si sono limitati a dimostrare, sulla base di criteri non condivisibili, che le entrate economiche imputabili alla famiglia erano inferiori alle uscite, senza verificare se tale discrasia fosse spiegabile sulla base delle entrate delle imprese riconducibili alla famiglia o a prestiti bancari, mentre le presunte evasioni fiscali, se accertate, sarebbero al piu’ illeciti civili o amministrativi sanati con il condono tombale, tanto piu’ alla luce della natura ripristinatoria della confisca affermata dalla Corte costituzionale, sicche’ i redditi non dichiarati dovrebbero solo essere decurtati della corrispondente imposta dovuta, che diventerebbe profitto illecito confiscabile.
3.7. Il settimo motivo denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 16, comma 1, lettera a), alla luce della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale. Il decreto impugnato non ha collegato la confisca ai proventi illeciti, ne’ ha valutato la correlazione temporale tra reati e acquisti, non essendo stata svolta alcuna indagine al fine di accertare se i delitti attribuiti al proposto siano stati effettivamente in grado di produrre profitti in suo favore.
3.8. L’ottavo motivo denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 28, in quanto i fatti accertati con sentenza assolutoria escludono l’esistenza dei presupposti della confisca e agli esiti assolutori devono essere equiparati i provvedimenti di archiviazione.
3.9. Il nono motivo denuncia, rispetto ai terzi interessati, violazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 26 e vizi di motivazione, avendo essi dimostrato di essere proprietarie dei beni immobili oggetto del provvedimento di confisca.
4. Con requisitoria scritta in data 11/11/2020, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dr. Giuseppina Casella ha concluso per il rigetto del ricorso.
5. Con memoria in data 13/11/2020, l’Avv. (OMISSIS) ha insistito per l’annullamento del decreto impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, per le parti e nei termini di seguito indicati, devono essere accolti.
2. Le questioni poste dai ricorrenti impongono, in via preliminare, una ricognizione dei temi concernenti la natura e la valenza degli elementi fattuali posti a sostegno del giudizio di pericolosita’ e del loro rapporto con gli accertamenti (e i diversi esiti) svolti con riguardo ad essi in sede penale.
2.1. Come questa Corte ha gia’ avuto modo di rilevare, “il giudizio di pericolosita’ espresso in sede di prevenzione va scisso – nelle sue componenti logiche – in una prima fase di tipo “constatativo” rapportata alla importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l’avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta – in passato – dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall’accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come “probabile” il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge”; con particolare riferimento alla “fase constatativa” e, dunque, ricostruttiva del giudizio di pericolosita’, essa “si alimenta in primis dall’apprezzamento di “fatti” storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta “indicatori” della possibilita’ di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge”, posto che il soggetto coinvolto nel procedimento di prevenzione e destinatario del giudizio di pericolosita’ “non viene ritenuto “colpevole” o “non colpevole” in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto “pericoloso” o “non pericoloso” in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad “indice rivelatore” della possibilita’ di compiere future condotte perturbatrici dell’ordine sociale costituzionale o dell’ordine economico e cio’ in rapporto all’esistenza di precise disposizioni di legge che “qualificano” le diverse categorie di pericolosita’ (attualmente il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 1 e articolo 4)” (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103 – 4).
2.2. E’ in questa prospettiva che deve essere ricostruito il quadro composito dei rapporti tra accertamento in sede penale e accertamento nel procedimento prevenzione. Muovendo dall’ipotesi della sentenza assolutoria in sede penale, e’ stato puntualmente rilevato che “se e’ vero che l’autonomia del procedimento di prevenzione – rispetto a quello penale – consente in termini generali la valutazione del “fatto” comunque accertato, quale eventuale sintomo di pericolosita’ e’ pur vero che tale affermazione esige da un lato la “effettivita’” di una autonoma valutazione, (…) ma soprattutto va rapportata alla tipologia di pericolosita’ “prevenzionale” che si ipotizza sussistente”; invero, “il principio della “autonoma valutazione” (di fatti accertati o comunque desumibili da decisioni di assoluzione emesse in sede penale) si e’ (…) affermato, quasi in via esclusiva, nel settore della contiguita’ mafiosa ed in riferimento ad una descrizione della categoria criminologica (il soggetto indiziato di appartenenza all’organismo mafioso) che tollera, per la sua diversita’ ontologica dalla prova della condotta partecipativa in senso pieno (articolo 416 bis), la diversita’ di apprezzamento, nei due settori dell’ordinamento, delle medesime circostanze di fatto (le frequentazioni stabili con il soggetto mafioso, ad esempio, ben possono rappresentare indice rivelatore di contiguita’ – ove accertate – pur se ritenute insufficienti a fondare una decisione affermativa di penale responsabilita’)”, laddove “nel settore della pericolosita’ “semplice” (come con riguardo alla categoria di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), che viene in rilievo nel caso di specie: n.d.r.) molto minore, per non dire assente, e’ la possibilita’ di porre in essere, sul piano interpretativo ed in rapporto alla mediata osservanza del principio di tassativita’ (…), una simile operazione”, posto che “se la realizzazione del delitto e’ esclusa in sede penale – e cio’ sia in rapporto all’elemento materiale che a quello psicologico, non potendosi certo sostenere una sopravvivenza del disvalore di un delitto in assenza di dolo – manca uno dei presupposti su cui lo stesso legislatore articola la costruzione della fattispecie”; di qui il principio di diritto secondo cui “in sede di verifica della pericolosita’ di soggetto proposto per l’applicazione di misura ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, comma 1, lettera b), il giudice della prevenzione non puo’ ritenere in via autonoma rilevante il fatto coperto da giudicato di assoluzione, stante la testuale formulazione della norma di riferimento che richiede la constatazione di ricorrenti attivita’ delittuose produttive di reddito” ed ostandovi il “principio di tassativita’ e di quello, ancor piu’ generale, di unitarieta’ dell’ordinamento e di non contraddizione” (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264319 – 22).
Il principio di diritto appena richiamato ha trovato conferme nella successiva giurisprudenza di legittimita’, che ha rimarcato come in sede di verifica della pericolosita’ generica del soggetto proposto, il giudice della prevenzione possa ricostruire in via autonoma la rilevanza penale dei fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo ad una sentenza di condanna a condizione che non sia stata emessa una sentenza irrevocabile di assoluzione in quanto la negazione penale di un fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosita’, sicche’ detto potere di autonoma valutazione sussiste anche nel caso di emissione di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione purche’ il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti, laddove l’unico limite all’autonomia del giudizio di prevenzione e’ quello dell’esclusione, in sede penale, con pronunce irrevocabili, di determinati fatti, posto che “la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di ritenerlo esistente e quindi di assumerlo come elemento del giudizio di prevenzione” (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496; conf. Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256820, secondo cui l’unico limite posto all’autonomia valutativa del giudice della prevenzione e’ che “i fatti storici ritenuti sintomatici della pericolosita’ del proposto non devono essere stati smentiti in sede di cognizione penale”).
Alcune pronunce di questa Corte danno conto di una parziale diversita’ nell’impostazione di fondo, ritenendo che, in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l’autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, possa valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un’affermazione di pericolosita’ generica del proposto, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell’articolo 530 c.p.p., comma 2, ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettivita’ quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti – nel merito o per preclusioni processuali – per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosita’ (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply Soc. Coop, Rv. 27722505; in analoga prospettiva, Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266364).
Al riguardo, pero’, va ribadito che “il principio della “autonoma valutazione” (di fatti accertati o comunque desumibili da decisioni di assoluzione emesse in sede penale) si e’ (…) affermato, quasi in via esclusiva, nel settore della contiguita’ mafiosa ed in riferimento ad una descrizione della categoria criminologica (il soggetto indiziato di appartenenza all’organismo mafioso) che tollera, per la sua diversita’ ontologica dalla prova della condotta partecipativa in senso pieno (articolo 416-bis) la diversita’ di apprezzamento, nei due settori dell’ordinamento, delle medesime circostanze di fatto (le frequentazioni stabili con il soggetto mafioso, ad esempio, ben possono rappresentare indice rivelatore di contiguita’ – ove accertate – pur se ritenute insufficienti a fondare una decisione affermativa di penale responsabilita’)”, laddove “nel settore della pericolosita’ “semplice” di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, ed in particolare per quanto riguarda l’ipotesi della lettera b (…) molto minore, per non dire assente, e’ la possibilita’ di porre in essere, sul piano interpretativo ed in rapporto alla mediata osservanza del principio di tassativita’ prima descritta, una simile operazione”, posto che “la norma di riferimento, come si e’ detto, impone di constatare la ricorrente commissione di un delitto (attivita’ delittuose) produttivo di reddito”, sicche’ “se la realizzazione del delitto e’ esclusa in sede penale – e cio’ sia in rapporto all’elemento materiale che a quello psicologico, non potendosi certo sostenere una sopravvivenza del disvalore di un delitto in assenza di dolo manca uno dei presupposti su cui lo stesso legislatore articola la costruzione della fattispecie” (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, Rv. 273976). Una diversa definizione dei rapporti tra accertamento assolutorio in sede penale e accertamento dei presupposti del giudizio di pericolosita’ nel procedimento di prevenzione, oltre a ledere il principio di unitarieta’ e di non contraddizione dell’ordinamento, svilirebbe indebitamente la pregnanza cognitiva dell’accertamento proprio del giudizio penale.
Del resto, la diversita’ strutturale ravvisabile tra la fattispecie incriminatrice e la “corrispondente” fattispecie di pericolosita’ si apprezza pienamente proprio sul terreno della pericolosita’ qualificata, alla luce del rilievo che la nozione di “appartenenza” ad un’associazione mafiosa, rilevante per l’applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla “partecipazione”, si sostanzia in un’azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguita’ o di vicinanza al gruppo criminale (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512), laddove analoga diversita’ strutturale non e’ riconoscibile con riguardo alle “categorie” di reato che, come si vedra’, rappresentano il nucleo essenziale della fattispecie di pericolosita’ di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, comma 1, lettera b).
2.3. Naturalmente, il giudice della misura di prevenzione puo’ valorizzare, nella fase “constatativa”, dati conoscitivi non presi in considerazione in alcun procedimento penale, cosi’ come quelli valutati in procedimenti penali non definitivi (cfr. Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372) ovvero, nei termini sopra indicati, in procedimenti definiti con declaratorie di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo, naturalmente, il relativo giudizio con congrua motivazione, anche alla luce delle deduzioni e delle allegazioni eventualmente introdotte dalla difesa.
Un cenno particolare merita la questione della valutabilita’, ai fini del giudizio di prevenzione, di elementi acquisiti nell’ambito di un procedimento penale archiviato; muovendo dal rilievo che “soltanto una sentenza irrevocabile di assoluzione comporta un limite al giudice della prevenzione di rivalutare autonomamente i fatti in essa accertati, in quanto la negazione penale di un fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosita’”, si e’ sostenuto che, in tema di misure di prevenzione, il giudice puo’ valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento archiviato (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 27743802). Fermo restando che, in presenza di dati conoscitivi tratti da un procedimento archiviato, il giudice della prevenzione e’ chiamato ad un’attenta disamina del provvedimento di archiviazione, al fine di verificare se da esso emergano accertamenti ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione, la regola di giudizio che governa l’archiviazione, invero, rende ragione dell’irriducibile diversita’ del “contenuto cognitivo” associabile ad una sentenza assolutoria.
2.4. Concludendo sul punto, e fermo restando quanto appena rilevato in ordine agli elementi desunti da un procedimento archiviato, il quadro dei rapporti tra accertamento in sede penale e accertamento in sede di prevenzione e’ stato cosi’ efficacemente sintetizzato:
“a) nel giudizio cognitivo di prevenzione, l’applicazione delle previsioni di legge di cui all’articolo 1, comma 1, lettera (…) b Cod. Ant. richiede adeguata motivazione circa la esistenza pregressa delle condotte delittuose commesse dal proposto, aderenti ai contenuti della previsione astratta, declinata – quest’ultima – in termini tassativi, trattandosi della base logica e normativa del giudizio di pericolosita’ soggettiva;
b) il giudice della misura di prevenzione puo’ fare riferimento, in tale parte della motivazione, a provvedimenti emessi in sede penale che abbiano affermato (anche in via provvisoria) la ricorrenza dei delitti in questione, esprimendo argomentata condivisione e confrontandosi con gli argomenti contrari introdotti dalla difesa;
c) il giudice della misura di prevenzione puo’ ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione – anche in assenza di procedimento penale correlato – in virtu’ della assenza di pregiudizialita’ e della possibilita’ di azione autonoma di prevenzione (articolo 29 Cod. Ant.);
d) il giudice della misura di prevenzione e’ tuttavia vincolato a recepire l’eventuale esito assolutorio non dipendente dall’applicazione di cause estintive sul fatto posto a base del giudizio di pericolosita’ – prodottosi nel correlato giudizio penale (articolo 28 Cod. Ant.) con le sole eccezioni che seguono: 1) il segmento fattuale oggetto dell’esito assolutorio del giudizio penale si pone come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale); 2) il giudizio di prevenzione si basa su elementi cognitivi autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale; 3) la conformazione legislativa del tipo di pericolosita’ prevenzionale e’ descritta in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (ipotesi di pericolosita’ qualificata)” (Sez. 1, n. 43826 del 2018, cit.).
3. Sempre in premessa, e’ necessario soffermarsi sulla specifica qualificazione di pericolosita’ generica, che viene in rilievo nel caso in esame, ossia, come chiarito dalla Corte distrettuale, quella delineata dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, comma 1, lettera b).
Con la sentenza n. 24 del 2019, la Corte costituzionale ha ritenuto detta figura – a differenza di quella di cui alla lettera a) della medesima disposizione costituzionalmente legittima, in quanto la locuzione “coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita’ delittuose” e’ oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessita’ di predeterminazione non tanto di singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche “categorie” di reato, il che “permette di ritenere soddisfatta l’esigenza – sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte Europea, ma sulla quale aveva gia’ richiamato l’attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte – di individuazione dei “tipi di comportamento” (“types of behaviour”) assunti a presupposto della misura”; in questa prospettiva, il giudice delle leggi ha puntualizzato che “le “categorie di delitto” che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtu’ del triplice requisito – da provarsi sulla base di precisi “elementi di fatto”, di cui il tribunale dovra’ dare conto puntualmente nella motivazione (articolo 13 Cost., comma 2) – per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito”.
In linea con le indicazioni del giudice delle leggi, la giurisprudenza di legittimita’ si e’ assestata sul principio di diritto in forza del quale, in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le “categorie di delitto” legittimanti l’applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosita’ generica, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, lettera b), devono presentare il triplice requisito – da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione – per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019″ Germano’, Rv. 275827; conf. Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, Immobiliare Peonia s.r.l., Rv. 275888).
4. I rilievi che precedono rendono ragione della manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimita’ costituzionali prospettate dai ricorrenti, anche nella memoria datata 13/11/2020.
Quelle articolate con il primo motivo di entrambi gli atti di impugnazione non offrono elementi idonei a superare le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 24 del 2019 al fine di escludere profili di incostituzionalita’ nella previsione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, comma 1, lettera b). L’ulteriore eccezione sollevata con il secondo motivo del secondo atto di impugnazione e’ manifestamente infondata alla luce dell’orientamento prevalente, qui ribadito, della giurisprudenza di legittimita’ in ordine ai rapporti tra accertamento in sede penale e accertamento nel giudizio di prevenzione.
5. Le doglianze relative al giudizio di pericolosita’ (secondo motivo del primo atto di impugnazione; terzo, quarto, quinto e ottavo motivo del secondo atto di impugnazione), che possono essere esaminate congiuntamente, sono in parte fondate.
5.1. Quanto al delitto di dichiarazione fraudolenta in concorso mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (fatti del 2006), il decreto impugnato ha dato atto della condanna intervenuta (sia pure in primo grado): pur non precisando il decreto impugnato l’importo delle fatture, il fatto delittuoso accertato anche se con sentenza non definitiva e’ idoneo a rientrare nelle “categorie” suscettibili di integrare il requisito soggettivo prescritto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, comma 1, lettera b).
Alla medesima conclusione deve giungersi con riguardo alla vicenda del gennaio 2002 che vide (OMISSIS) indagato per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi. In merito a tale vicenda, il decreto impugnato da’ atto dell’archiviazione intervenuta a distanza di ben sedici ani dai fatti, registra il carattere del tutto generico della richiesta di archiviazione e del pedissequo decreto e richiama l’informativa della Guardia di Finanza del 17/01/2002 che delineava gli elementi e il ruolo rivestito dal proposto: nei termini indicati, la Corte di appello ha congruamente valorizzato i dati conoscitivi del procedimento archiviato, dando atto altresi’ che il procedimento principale era stato archiviato nel 2010 per prescrizione, il che, come si e’ detto, non e’ di ostacolo al riconoscimento della rilevanza dei dati conoscitivi in sede di prevenzione.
Del pari valorizzabili sono gli elementi tratti dalla “copiosa documentazione” relativa alla misura cautelare applicata al proposto il 29/09/2009, rispetto alla quale – non risultando emessa la sentenza di primo grado – il giudice del riesame aveva escluso l’imputazione provvisoria relativa alla condotta associativa, confermando l’ordinanza genetica per vari episodi di ricettazione.
La medesima valutazione si impone con riguardo all’arresto del proposto del 30/03/2016 per riciclaggio di un autoarticolato, per il quale il decreto impugnato ha richiamato, tra l’altro, la sentenza di condanna di primo grado.
In relazione ai fatti indicati, le censure dei ricorrenti sono infondate (in particolare, il quinto e, nella parte relativa ai procedimenti archiviati, l’ottavo motivo del secondo atto di impugnazione, alla luce della considerazioni sopra esposte al par. 2.3. di questo Considerato in diritto) ovvero danno corpo, al piu’, a censure di vizi motivazionali inammissibili in questa sede.
5.2. Devono, invece, essere accolte le censure relative agli altri fatti valorizzati dal decreto impugnato ai fini del giudizio di pericolosita’.
Per alcuni di essi lo stesso decreto impugnato da’ atto dell’esito processuale in termini di sentenza assolutoria: si tratta dell’episodio del 12/09/1997, per il quale il decreto impugnato segnala che (OMISSIS) e’ stato assolto per non aver commesso il fatto, sicche’ sono fondate le doglianze proposte, in parte qua dal secondo motivo del primo atto di impugnazione e dall’ottavo motivo del secondo atto di impugnazione (nella parte relativa ai processi definiti con assoluzione). Sembra sfociato in una pronuncia assolutoria anche il procedimento 2140/98 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), rispetto al quale il decreto impugnato segnala che un coimputato si era “accollato” l’intera responsabilita’ del fatto, cosi’ consentendo al proposto di “sottrarsi” ad ogni responsabilita’: il decreto svolge una serie di considerazione al riguardo, ma, se confermato, l’esito assolutorio per non aver commesso il fatto precluderebbe la valutazione degli elementi relativi al processo in questione da parte del giudice della prevenzione.
Nel caso, invece, del procedimento nel cui ambito fu disposta, il 19/11/1993, la perquisizione dell’officina del proposta, il decreto richiama una sentenza di primo grado, senza precisarne il segno e senza dar conto degli sviluppi processuali (limitandosi a far riferimento alla trasmissione del processo in Corte di appello); nei termini indicati, coglie nel segno il secondo motivo del primo atto di impugnazione, risultando, in buona sostanza, apparente la motivazione del decreto impugnato.
Rilievo, questo, riferibile anche ad altri casi in cui la Corte di appello fa riferimento a procedimenti archiviati, sottraendosi, pero’, alla necessaria valutazione degli effettivi contenuti del provvedimento archiviativo, il che rende del pari apparente la motivazione: si tratta del procedimento relativo alla perquisizione del 03/05/1994 (che il decreto impugnato indica come archiviato, senza ulteriori rilievi), del procedimento risalente al 01/03/1997 (rispetto al quale la Corte distrettuale fa riferimento ad una richiesta di archiviazione) e del procedimento 4192/2002 (associazione per delinquere finalizzata alla truffa), rispetto al quale la Corte di appello si limita a riportare, definendolo sintetico, un brano della richiesta di archiviazione.
Con riguardo ai rapporti intrattenuti nel 1997 con (OMISSIS), il decreto impugnato fa riferimento alla frequentazione di noti pregiudicati, senza indicare alcuna “categoria di delitto” legittimante il giudizio di c.d. pericolosita’ generica ex Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, lettera b),: sono dunque fondati, per questa parte, il secondo motivo del primo atto di impugnazione e il terzo e il quarto motivo del secondo ricorso.
Motivi, questi, che devono essere accolti anche in relazione al procedimento del 2008 per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, alla condanna per scarico abusivo di acque reflue industriali e alla denuncia del 2011 per traffico illecito di rifiuti, rispetto ai quali il decreto impugnato non da’ conto della ascrivibilita’ al proposto di delitti che abbiano prodotto redditi in suo favore.
Si impone, pertanto, l’annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame sulla pericolosita’ del proposto alla luce dei principi di diritto richiamati.
6. Pertanto, assorbite le ulteriori censure, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Roma; come chiarito Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, “la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all’articolo 623 c.p.p., comma 1, lettera a); per contro, la natura decisoria dell’atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l’incompatibilita’ dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione”.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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