Il divieto di domande o eccezioni nuove in appello

Consiglio di Stato, Sentenza|12 febbraio 2021| n. 1287.

Il divieto di domande o eccezioni nuove in appello ex art. 104, comma 1, cod. proc. amm. si applica solo all’originario ricorrente, poiché solo a quest’ultimo, una volta delimitato il thema decidendum mediante i motivi di impugnazione articolati in primo grado, ne è precluso l’ampliamento nel giudizio d’appello. Viceversa, rispetto alle parti resistenti il medesimo divieto va inteso come riferito alle sole eccezioni in senso tecnico, non rilevabili d’ufficio, come ad esempio la prescrizione del diritto, ma non anche alle mere difese rispetto agli altrui motivi di impugnazione.

Sentenza|12 febbraio 2021| n. 1287

Data udienza 26 giugno 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Istanze di condono – Oblazione – Somme a conguaglio – Vincolo paesaggistico-ambientale – Preesistenza – Eccezione di inammissibilità dell’appello – Art. 104, c.p.a.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7738 del 2010, proposto dal Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gi. Vi. Ru. D’A., col quale elettivamente domicilia eletto presso An. De An. in Roma, via (…);
contro
D’A. Ro., rappresentato e difeso dall’avv. Ni. Cu., col quale elettivamente domicilia eletto presso lo studio dell’avv. Ma. Ch. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli Sezione Settima del 16 dicembre 2009, n. 8809, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’appello incidentale proposto dal sig. D’A. Ro.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. Francesco Guarracino nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2021, svoltasi con modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, e uditi per le parti gli avvocati Gi. Vi. Ru. D’A. e Ni. Cu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso in appello il Comune di (omissis), che con nota del 29 ottobre 1998, prot. n. 95, aveva richiesto al sig. D’A. Ro. il pagamento della somma di £ . 24.906.000 a conguaglio di quanto dovuto a titolo di oblazione per due pratiche di condono edilizio, ha chiesto la riforma della sentenza, n. 8809 del 16 dicembre 2009, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli (sez. VII), ha dichiarato l’insussistenza del suo diritto al conguaglio.
Il sig. D’A. si è costituito in giudizio con memoria, domandando la reiezione del gravame e proponendo appello incidentale subordinato.
Sono state prodotte memorie di discussione da entrambe le parti ed una memoria di replica dall’appellato.
Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – La sentenza appellata si è pronunciata sulla debenza di somme a conguaglio di quanto già versato a titolo di oblazione per due istanze di condono presentate in relazione al medesimo immobile il 18 febbraio 1986 (pratica n. 131 – prot. n. 1368) e il 22 febbraio 1995 (pratica n. 193 – prot. n. 356/D), rispettivamente, dalla sig.ra Maria Esposito e dal sig. D’A. Ro. (che lo aveva acquistato dalla sig.ra Esposito il 13 settembre 1988).
2. – La prima istanza (pratica n. 131) riguardava la sanatoria di un manufatto, abusivamente realizzato, per la quale la richiedente aveva autoliquidato l’oblazione dovuta applicando la riduzione prevista all’epoca dall’art. 34, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli immobili destinati a prima abitazione.
La seconda istanza (pratica n. 193) riguardava la sanatoria di un ampliamento del medesimo immobile, per la quale il richiedente aveva autoliquidato l’oblazione dovuta applicando la doppia riduzione prevista dall’art. 34, ult. comma, della legge n. 47/1985, come modificato dall’art. 39, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in quanto immobile destinato ad attività di tipo sanitario ed a servizio di culto.
Con riferimento ad entrambi i procedimenti, il Comune aveva comunicato al sig. D’A. (con nota prot. n. 95 del 29 ottobre 1998):
“A seguito dell’istruttoria della istanza di condono, di cui all’oggetto, è risultata una differenza di oblazione pari a lire 24.906.000 da versare entro e non oltre 90 gg. dalla ricezione della presente.
Si comunica, altresì, che gli oneri concessori ammontano a lire DA VERIFICARE.
Sia l’oblazione che gli oneri concessori sono comprensivi di interessi legali a tutt’oggi.
[….]
Si fa espressa avvertenza e diffida che in mancanza di versamento dell’oblazione la pratica in oggetto non potrà essere esaminata dalla Commissione preposta”.
Ne era seguito un carteggio tra il proprietario dell’immobile e l’amministrazione, in cui questa aveva spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto che l’immobile non potesse fruire delle riduzioni applicate.
3. – Con la sentenza appellata il T.A.R., riconosciuta la propria giurisdizione sulla controversia, ha accolto il ricorso con cui il sig. D’A. era insorto contro la richiesta dell’amministrazione.
In motivazione ha affermato, in sintesi, che:
– ogni eventuale diritto al conguaglio dell’oblazione per la domanda di sanatoria del 1986 (pratica n. 131) si era prescritto in data 14 marzo 1991 per l’avvenuto decorso del termine prescrizionale di trentasei mesi posto dall’art. 35, comma 18, della legge 47/1985, come modificato dall’art. 4, comma 6, del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, applicabile dal giorno successivo dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione in applicazione del principio desumibile dall’art. 252 disp. trans. cod. civ.;
– in relazione a tale pratica, comunque, la richiesta di conguaglio non era giustificabile, a differenza di quanto opinato dal Comune, con una decadenza dal beneficio della riduzione per “prima abitazione” dell’importo dell’oblazione ai sensi dell’art. 39, comma 15, della legge n. 724/1994 (“… Ove l’immobile sanato… venga trasferito, con atto “inter vivos” a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta la differenza tra l’oblazione corrisposta in misura ridotta e l’oblazione come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale…”), poiché questa disposizione, priva di retroattività, era entrata in vigore solo successivamente alla presentazione dell’istanza di condono ed alla stessa data di vendita dell’immobile;
– il diritto al conguaglio dell’oblazione per la domanda di sanatoria del 1995 (pratica n. 193), al contrario, non poteva ritenersi prescritto, avendo il Comune dimostrato di aver inviato, con riferimento al procedimento in questione, reiterate richieste di integrazione documentale rimaste inadempiute, sicché, per l’incompletezza della documentazione, non era potuto maturarsi il decorso della prescrizione;
– presupposto per la riduzione dell’oblazione per le opere abusive destinate ad attività sportiva, culturale o sanitaria, o ad opere religiose od a servizio di culto, è solo la concreta destinazione d’uso effettivamente data all’opera abusiva (da dimostrarsi mediante l’allegazione della documentazione di cui all’art. 35 della legge n. 47/1985, ma nella specie, comunque, non contestata), con conseguente infondatezza della tesi del Comune per cui la riduzione non sarebbe stata dovuta perché l’attività non era direttamente condotta dal richiedente.
4. – Il Comune di (omissis) ha proposto tre motivi di appello.
Con il primo motivo censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto applicabili i termini di prescrizione fissati dall’art. 35 della legge n. 47/1985. Deduce che l’abuso ricade su aree sottoposte a vincolo di notevole interesse pubblico, dichiarato con DD.MM. 13 settembre 1956 e 28 luglio 1965, e che, non potendo, perciò, ritenersi formato il silenzio assenso sulla istanza di condono per la mancanza del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, non poteva essersi maturata la condizione per il decorso del termine di prescrizione.
Con il secondo motivo critica la sentenza appellata nella parte in cui ha escluso che la sig.ra Esposito fosse decaduta dal beneficio della riduzione dell’oblazione per prima abitazione. Sostiene che decisiva, ai fini della decadenza, non sarebbe stata la circostanza dell’alienazione dell’immobile prima del decorso dei dieci anni, bensì la sua mancata adibizione, da parte della sig.ra Esposito, a propria abitazione: nell’immobile, destinato sin dalla sua ultimazione ad attività sanitaria e servizi di culto, l’interessata non avrebbe mai fissato la propria residenza ed esso, all’epoca del suo trasferimento al sig. D’A., era ancora condotto in locazione dalla associazione evangelica C.E.R.T.
Col terzo motivo contesta l’ultimo capo della sentenza, relativo all’applicabilità della riduzione dell’oblazione in favore del sig. D’A. in ragione della obiettiva destinazione economica dell’immobile e non del fatto che l’attività meritevole di sostegno vi fosse svolta dallo stesso proprietario ovvero da un terzo, sostenendo l’erroneità sul punto della decisione con l’argomento che la maggiore pretesa avanzata dall’amministrazione sarebbe stata riferita non alla misura dell’oblazione, bensì a quella del contributo per il rilascio della concessione, anch’esso dovuto in forza della legge regionale del 6 maggio 1985, n. 38, e soggetto a riduzione, ai sensi dell’art. 2, comma 5, di questa legge solo allorché l’immobile fosse direttamente utilizzato dall’imprenditore (artigiano).
5. – L’appellato ha dedotto, in limine, l’inammissibilità di tutti e tre i motivi di appello, giacché l’appellante vi avrebbe proposto nuove eccezioni di merito in violazione del relativo divieto contenuto nell’art. 104 cod. proc. amm.
6. – L’eccezione è infondata.
Per consolidato orientamento di questo Consiglio, il divieto di domande o eccezioni nuove in appello ex art. 104, comma 1, cod. proc. amm. si applica solo all’originario ricorrente, poiché solo a quest’ultimo, una volta delimitato il thema decidendum mediante i motivi di impugnazione articolati in primo grado, ne è precluso l’ampliamento nel giudizio d’appello.
Viceversa, rispetto alle parti resistenti il medesimo divieto va inteso come riferito alle sole eccezioni in senso tecnico, non rilevabili d’ufficio, come ad esempio la prescrizione del diritto, ma non anche alle mere difese rispetto agli altrui motivi di impugnazione (cfr. C.d.S., sez. III, 14 gennaio 2019, n. 347; sez. V, 8 marzo 2017, n. 1094; sez. IV, 26 agosto 2016, n. 3703).
Nel caso di specie, si tratta di argomenti difensivi volti comunque ad opporre l’insussistenza dei presupposti di legge invocati dall’interessato per beneficiare, a vario titolo, della riduzione di quanto dovuto a titolo di oblazione per le istanze di condono; la circostanza che l’assenza di uno o più di quelle condizioni non fossero state opposte al privato neppure nell’interlocuzione antecedente all’instaurazione del giudizio di primo grado non ha, neanch’essa, portata preclusiva, vertendosi di fattispecie interamente vincolata alla verifica della ricorrenza o meno del presupposto della riduzione.
7. – Quanto al merito, il primo motivo di appello è fondato.
L’intero territorio del comune di (omissis), fatta salva la zona demaniale comprendente l’area portuale, è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione del 28 luglio 1965.
Anche nella domanda di condono e nell’acclusa relazione si riconosceva l’esistenza del vincolo.
L’art. 32, comma 1, della legge n. 47/1985 stabilisce che “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”; il successivo art. 33, statuisce che non sono suscettibili di sanatoria, tra l’altro, le opere realizzate in contrasto con i “vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali” e con “ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree”, precisando che deve trattarsi di vincoli “imposti prima della esecuzione delle opere stesse”; più avanti, l’art. 35 prevede che “decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio” (e, dopo la novella del d.l. n. 2/1988, anche alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento) ma specifica anche che nelle ipotesi previste nell’art. 32 il termine in questione “decorre dall’emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso art. 32”.
Per consolidato e condivisibile orientamento di questo Consiglio, dal combinato disposto degli artt. 32, 33 e 35 l. 47/1985 si desume il principio che non sono suscettibili di sanatoria tacita immobili siti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale (tra le tante, C.d.S., sez. VI, 10 aprile 2020, 2372; sez. VI, 2 luglio 2019, n. 4514; sez. VI, 8 agosto 2014 n. 4226), in difetto del parere positivo espresso dell’autorità competente alla gestione del vincolo (C.d.S., sez. IV, 19 dicembre 2016, n. 5366; sez. VI, 24 maggio 2016, n. 2179).
Nel caso in esame, poiché il vincolo era preesistente all’esecuzione dell’opera da sanare, non può nutrirsi dubbio sul fatto che l’esame della domanda non poteva prescindere dalla previa valutazione di compatibilità paesaggistica dell’opera stessa, che nella specie, almeno allo stato degli atti, non risulta acquisita.
Perciò, poiché il termine di prescrizione può decorrere soltanto dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), la sentenza di primo grado ha errato nel ritenere prescritto il diritto al conguaglio dell’oblazione per la domanda di sanatoria del 1986 (pratica n. 131).
8. – Fondato è anche il secondo motivo di appello.
Il legislatore riconosceva il beneficio della riduzione dell’oblazione per l’opera abusiva eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente non soltanto a coloro che vi risiedessero già all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 47/1985, ma, qualora lo stato di completamento dell’immobile ancora non permettesse di adoperarlo come abitazione, anche ai richiedenti che avessero individuato l’opera come propria residenza futura (art. 34, comma 3, l. n. 47/1985: “… Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l’alloggio destinato a prima abitazione, ancorché ultimato ai sensi del secondo comma dell’art. 31 della presente legge, non sia ancora abitabile… “).
Pertanto, nel caso di opera ultimata ma non completata funzionalmente e, di conseguenza, non abitabile il beneficio non era condizionato al possesso della residenza anagrafica presso l’immobile (come poi osservato anche nella circolare del Ministero dei Lavori pubblici del 17 giugno 1995, n. 2241/UL, in occasione del successivo condono edilizio del 1994).
Ciò nondimeno, poiché la riduzione dell’oblazione trovava giustificazione nel minor disvalore attribuito dal legislatore alla condotta di chi, avendo edificato od avendo acquistato un immobile abusivo, lo avesse fatto soltanto per soddisfare un’esigenza abitativa primaria e non per motivi speculativi, la mera dichiarazione del richiedente di voler destinare l’immobile, ultimato ma non ancora abitabile, a sua prima abitazione non poteva essere sufficiente al definitivo riconoscimento della riduzione medesima, a prescindere dall’esito degli accertamenti successivi dell’amministrazione, per legge finalizzati alla determinazione definitiva dell’importo dovuto (art. 35, comma 9 dell’epoca).
D’altronde, se per gli immobili non solo ultimati, ma anche completati ed abitabili, la legge pretendeva che il richiedente la sanatoria, per beneficiare della riduzione per prima abitazione, già abitasse l’immobile e lo onerava di allegare alla domanda di condono un certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi (art. 35, comma 3, lett. c), sarebbe irragionevole ritenere che, nell’altra ipotesi, quella mera dichiarazione d’intenti non richiedesse alcun riscontro e restasse indenne da qualsiasi verifica.
In giurisprudenza si è già osservato che il Comune avrebbe potuto negare il riconoscimento della riduzione laddove l’opera abusiva non si fosse prestata, per le sue caratteristiche intrinseche, ad essere destinata ad abitazione principale (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 11 aprile 2005, n. 593, sia pur con un obiter dictum).
Lo stesso è dirsi qualora il “solo scopo” di essere destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria fosse comunque contraddetto dalle risultanze documentali; rispetto al che costituisce una fattispecie altra e diversa quella configurata successivamente dall’art. 39, comma 15, della legge n. 724/1994 come ipotesi di decadenza dal beneficio.
Ebbene, nell’atto pubblico di compravendita stipulato il 13 settembre 1988 tra la sig.ra Esposito ed il sig. D’A. l’immobile è descritto come “composto da un locale cantinato a piano interrato, con superiore locale, in corso di ultimazione per divisori” – dimostrandosene così che era ancora in via di completamento – e si dà atto che l’acquirente ne aveva ottenuto la piena disponibilità sin dall’ottobre 1987.
Pertanto, allorquando il Comune ha provveduto alla determinazione in via definitiva dell’oblazione era chiaro che lo scopo dichiarato unico della costruzione dell’immobile abusivo (prima abitazione della sig.ra Esposito) non era mai stato attuato ed anzi, ormai, definitivamente contraddetto dall’alienazione del bene ancor prima del suo completamento, restando dimostrato l’insanabile scollamento tra il dato sostanziale e quello formale dichiarato in sede di condono.
9. – Col terzo motivo di appello, infine, il Comune non contesta l’interpretazione dell’art. 34, comma 7, lett. c), della legge n. 47/1985 seguita dal T.A.R. quanto alla spettanza della riduzione dell’oblazione, bensì il fatto stesso che la richiesta di versamento di un maggiore importo fosse effettivamente riferita all’oblazione.
La pretesa, in realtà, sarebbe stata avanzata in relazione al contributo di concessione, anch’esso soggetto a riduzione, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge regionale della Campania del 6 maggio 1985, n. 38, per gli opifici artigiani, ma solo se realizzati da imprenditori artigiani iscritti all’albo e da questi stessi direttamente utilizzati alla data di entrata in vigore della legge medesima.
In questo modo l’appellante imputa al T.A.R. il travisamento della fattispecie e la conseguente sussunzione della stessa sotto una disposizione errata.
Tale essendo lo specifico motivo di contestazione della correttezza del percorso argomentativo seguito dalla decisione appellata, esso risulta infondato.
L’assunto, infatti, trova smentita negli atti di causa, poiché la documentazione prodotta in giudizio dimostra che il conguaglio è stato chiesto dal Comune per le somme dovute a titolo di oblazione e non con riferimento al contributo di concessione (supra, § 2).
Pertanto il motivo di appello, che, dopo la puntuale difesa dell’appellato, è anche l’unico a non essere ripreso nella memoria di discussione del Comune, deve essere respinto.
10. – Il sig. D’A. ha proposto appello incidentale subordinato per il caso dell’accoglimento dell’appello principale.
Con un unico motivo impugna il capo della sentenza di primo grado in cui il T.A.R. ha escluso che il diritto al conguaglio dell’oblazione per la domanda di condono del 1995 (pratica n. 193) si fosse prescritto, motivando la decisione col fatto che, avendo l’amministrazione chiesto più volte di integrare la documentazione allegata alla istanza di sanatoria senza ricevere riscontro, non poteva essersi formato il silenzio assenso.
Per l’appellante incidentale, invece, quel debito era prescritto, perché il termine di prescrizione di trentasei mesi doveva computarsi dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria (il 22 febbraio 1995) e non da quella del provvedimento di condono o di maturazione del silenzio assenso, sicché esso era già spirato alla data della notifica della richiesta di pagamento del conguaglio (il 2 novembre 1998).
11. – L’appello incidentale è infondato.
Condivisibile giurisprudenza ha ormai chiarito che il computo dell’oblazione e degli oneri di urbanizzazione presuppone la conoscenza della documentazione prescritta dall’art. 35, comma 3, della legge n. 47/1985, dalla cui completezza dipende, pertanto, il decorso del termine prescrizionale decennale, mentre quello di trentasei mesi previsto dall’art. 35, comma 18, della stessa legge presuppone l’intervenuta formazione del silenzio assenso (C.d.S., sez. V, 21 maggio 2019, n. 3241; sez. IV, 6 febbraio 2018, n. 753; sez. IV, 18 gennaio 2017, n. 187; sez. VI, 15 novembre 2016, n. 4706).
La formazione del silenzio assenso necessita, in ogni caso, della completezza della domanda di sanatoria e, ove l’area interessata dalla costruzione abusiva sia soggetta a vincolo paesaggistico, l’acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (ex multis, C.d.S., sez. VI, 24 maggio 2016, n. 4706).
Il T.A.R. ha fatto corretto governo di questi principi, essendo rimasti insuperati i suoi rilievi (si legge nella sua sentenza: “va detto che nel caso in esame il Comune ha dimostrato di aver inviato reiterate richieste di integrazione documentale al D’A. (sono state prodotte, con la prova della relativa ricezione, quella di cui alla nota prot. n° 94 del 2.4.1996, ricevuta l’11.4.1996; quella di cui alla nota prot. n° 2049 del 16.1.1997, ricevuta il 20.1.1997; quella di cui alla nota prot. n° 2969 del 17.3.1997, ricevuta l’8.5.1997), anche se tutte espressamente riferite alla sola pratica di condono edilizio n° 193 (ovvero quella presentata, ai sensi della L. 724/1994, con l’istanza prot. n° 356/D del 22.2.1995); mentre parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione in proposito, né ha dato conto di aver adempiuto a quanto chiesto”).
In sovrappiù, non consta agli atti di causa l’emissione del parere paesaggistico favorevole.
12. – In conclusione, l’appello principale deve essere accolto, limitatamente ai primi due motivi, e l’appello incidentale deve essere respinto.
Pertanto, la sentenza appellata:
– dev’essere interamente riformata nella parte in cui ha accolto il ricorso di primo grado quanto alla domanda di accertamento negativo del debito, a titolo di conguaglio, gravante sul ricorrente per l’oblazione dovuta per la pratica di condono edilizio n. 131 – prot. n. 1368 del 18 febbraio 1986 e, per l’effetto, il ricorso di primo grado dev’essere interamente respinto in parte qua;
– dev’essere parzialmente riformata nella parte in cui ha accolto la domanda di accertamento negativo per intervenuta prescrizione del debito a conguaglio per l’oblazione dovuta per la pratica di condono edilizio n. 356/D – prot. n. 193 del 22 febbraio 1995 e, per l’effetto, il ricorso di primo grado deve essere respinto sul punto;
– va confermata nella parte relativa all’accertamento del diritto del ricorrente alla riduzione dell’oblazione per la pratica di condono edilizio n. 356/D – prot. n. 193 del 22 febbraio 1995, come conseguenza del rigetto dell’appello sul relativo capo di sentenza.
13. – Nella peculiarità della vicenda si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie in parte l’appello principale, respinge l’appello incidentale e, per l’effetto, riforma la sentenza di primo grado nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2021, svoltasi in videoconferenza con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *