Il fallimento non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 giugno 2021| n. 15928.

Il fallimento non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità

L’intervenuta modifica dell’art. 43 l.fall. per effetto dell’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità tempestivamente intrapreso, mediante rituale avvio del procedimento notificatorio, con l’invio della copia del ricorso per il tramite dell’ufficio postale, quand’anche la notifica si sia perfezionata presso il destinatario in una data successiva alla pronuncia della dichiarazione di fallimento di quest’ultimo.

Ordinanza|8 giugno 2021| n. 15928. Il fallimento non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità

Data udienza 20 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Iva – Irap – Accertamento analitico – induttivo – Contabilità formalmente regolare – percentuale di ricarico inesistente – Valore presuntivo – Cessazione della materia del contendere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5382/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in (OMISSIS);
– intimata –
(OMISSIS), nato a Casale su Sile (TV), il (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto depositata il 25 settembre 2012, n. 50/18/12.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2021 dal Cons. Leuzzi Salvatore.
RILEVATO
che:
– L’Agenzia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, di rigetto dell’appello erariale relativo alla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso, che aveva accolto il ricorso della contribuente, esercente attivita’ di costruzione di edifici, avverso l’avviso notificatole l’11 dicembre 2008, con il quale venivano induttivamente accertati a suo carico, per l’anno 2003, maggiori ricavi per Euro 35.921,00, con conseguente recupero a tassazione di Irpeg, Irap e IVA non versati, oltre interessi e sanzioni, per complessivi Euro 37.836,29;
– Il ricorso per cassazione e’ affidato a tre motivi;
– La contribuente, frattanto dichiarata fallita, e’ rimasta intimata; Si e’ costituito con controricorso (OMISSIS), gia’ legale rappresentante pro tempore della omonima societa’ a responsabilita’ limitata, deducendo l’avvenuta dichiarazione di fallimento di quest’ultima in data 15 febbraio 2013.
– Con ordinanza dell’8 gennaio 2019, la causa e’ stata rinviata a nuovo ruolo e il processo sospeso Decreto Legge n. 199 del 2018 ex articolo 6, comma 10.
– Successivamente la (OMISSIS) s.r.l. ha chiesto la trattazione del procedimento con riferimento alla propria posizione, non avendo aderito alla definizione delle liti fiscali.
CONSIDERATO
che:
– Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d), e dell’articolo 2967 c.c., per avere la Commissione tributaria regionale sostanzialmente ritenuto che “l’elemento dell’antieconomicita’ della gestione imprenditoriale non giustifichi l’emissione dell’atto impositivo anche se la stessa e’ reiterata nel tempo”;
– Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Commissione tributaria regionale reso una motivazione “del tutto carente”, non avendo il giudice indicato “gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che lo ha guidato”;
– Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza e del procedimento, per la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 56 e dell’articolo 112 c.p.c., avendo la decisione della Commissione tributaria regionale statuito su motivi di doglianza che non erano stati proposti ritualmente in sede d’appello, in tal guisa palesandosi extra petita;
– Mette in conto preliminarmente constatare che nel caso di specie, a fronte del procedimento notificatorio avviato dall’Agenzia in data 14 febbraio 2013, mediante consegna del plico col ricorso per cassazione, da parte dell’ufficiale giudiziario al servizio postale, nella successiva data del 15 febbraio 2013 la (OMISSIS) s.r.l. veniva dichiarata fallita;
– Giova affermare, ad avviso della Corte, il principio di diritto secondo cui: “L’intervenuta modifica della L. fall., articolo 43, per effetto del Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 41, nella parte in cui stabilisce che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta l’interruzione del giudizio di legittimita’ tempestivamente intrapreso, mediante rituale avvio del procedimento notificatorio, con l’invio della copia del ricorso per il tramite dell’ufficio postale, quand’anche la notifica si sia perfezionata presso il destinatario in una data successiva alla pronuncia della dichiarazione di fallimento di quest’ultimo”.
– Invero, nell’ambito del giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (v. tra le tante Cass. n. 27143 del 2017; Cass. n. 7477 del 2017; Cass. n. 21153 del 2010).
– Su queste basi, va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento a (OMISSIS), che ha documentato il versamento in unica soluzione del quantum dovuto a seguito dell’adesione alla domanda di definizione agevolata delle controversie pendenti.
– Tanto premesso, i primi due motivi di ricorso, logicamente connessi, si prestano ad una trattazione unitaria, sono fondati e vanno accolti.
– Questa Corte ha gia’ condivisibilmente chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimita’ dell’accertamento analitico – induttivo del reddito d’impresa, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d), (metodo di accertamento applicabile per estensione analogica anche in materia IVA, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54, commi 2 e 3: v. Cass. n. 26036 del 2015; cfr. pure Cass. n. 3197 del 2013 in motivazione) qualora la contabilita’ stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicita’ del comportamento del contribuente; in tali casi, pertanto, e’ consentito all’ufficio dubitare della veridicita’ delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purche’ gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, segnatamente rideterminando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (cfr. v. Cass. n. 7871 del 2012 e Cass. n. 26036 del 2015 cit.) e cio’ indipendentemente dalla riscontrata regolarita’ formale delle scritture contabili, atteso che la grave incongruita’ o abnormita’ del dato economico esposto in dichiarazione priva le stesse scritture contabili di qualsiasi attendibilita’ (v. Cass. n. 20201 del 2010; Cass. n. 21167 del 2001, secondo cui in tema di IVA, la circostanza che un’impresa commerciale dichiari per piu’ annualita’ un volume di affari di molto inferiore agli acquisti ed applichi modestissime – e, nel caso di specie, paradossalmente addirittura negative – percentuali di ricarico sui prodotti venduti costituisce una condotta commerciale anomala, di per se’ sufficiente a giustificare, da parte dell’Amministrazione, una rettifica della dichiarazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 (v. Cass. n. 3197 del 2013 cit.; Cass. n. 6929 del 2013; Cass. n. 14941 del 2013; Cass. n. 26508 del 2014).
– Nel caso di specie, l’ente impositore ha valorizzato situazioni che confliggono gravemente e intrinsecamente con i dati dichiarati dalla contribuente, minandone la credibilita’, quindi assurgendo ad elementi concordanti suscettibili di far ritenere che siano stati emessi o iscritti dati non attendibili nella prescritta documentazione contabile dell’impresa, la cui consistenza patrimoniale rispecchiava un maggior volume di affari, indicativi di superiore capacita’ contributiva.
– Invero, l’Ufficio efficacemente poneva in rilievo la peculiare perseveranza della contribuente, nell’anno 2003 e nelle annate contigue, di un comportamento manifestamente antieconomico.
– Il perdurare delle situazioni di perdita, peraltro per importi anche ragguardevoli, per piu’ periodi d’imposta consecutivi, si palesava sintomatico, nella ricostruzione dell’ufficio, di una condotta antieconomica non giustificabile dall’analisi delle informazioni dichiarate.
– Dall’esame dell’avviso di accertamento era dato evincere, infatti, circostanze significative di una radicale inattendibilita’ dei dati indicati in dichiarazione, posto che irragionevolmente la societa’: per un verso, anziche’ ottenere un margine di guadagno, vendeva inspiegabilmente ed insistentemente sottocosto; per altro verso, applicava una percentuale di ricarico sui prodotti venduti addirittura nulla, come tale inidonea a consentire un pur esiguo margine di guadagno; per concomitante verso, benche’ sostenesse costi per la maggior parte riconducibili a lavori eseguiti da altre ditte nei cantieri di riferimento, inspiegabilmente si asteneva dall’applicare percentuali di ricarico mediamente in linea con i prodotti commerciati nel settore; per altro verso ancora, conseguiva reiteratamente ricavi inferiori ai costi sostenuti, in distonia con i criteri di ragionevolezza ed economicita’ che devono informare l’attivita’ commerciale; per ulteriore verso, altresi’, mostrava un risultato di esercizio persistentemente contrassegnato da una perdita sul conto economico, nonostante il settore non attraversasse in allora una fase di crisi o di stagnazione; per ulteriore verso, infine, conseguiva immotivatamente una percentuale di redditivita’ costantemente e notevolmente inferiore ad imprese omogenee per settore di attivita’ e volume d’affari.
– L’Ufficio legittimamente procedeva, pertanto, all’accertamento induttivo, dubitando della veridicita’ dei dati contabili dichiarati, posto che, una volta verificata l’impossibilita’ di conseguire un margine operativo netto positivo, si palesava ontologicamente controproducente, per l’imprenditore, proseguire un’attivita’ che determina un saldo complessivo in perdita; difatti, un’impresa che evidenzi perdite di esercizio, sarebbe stata costretta ad uscire dal mercato; in buona sostanza, il fatto che la societa’ contribuente abbia dichiarato un reddito in perdita per diversi anni consecutivi, rappresentava una condotta commerciale anomala, in contrasto con i principi di ragionevolezza anche sotto il profilo dell’antieconomicita’ del comportamento; tale condotta commerciale anomala si mostrava di per se’ sufficiente a giustificare da parte dell’ente impositore, una rettifica della dichiarazione.
– Del resto, la rilevanza dell’antieconomicita’ risiede nell’ovvia considerazione in base alla quale, chiunque svolga un’attivita’ economica e’ indotto a ridurre i costi o a massimizzare i ricavi, a parita’ di tutte le altre condizioni; pertanto, in presenza di un comportamento non adeguatamente giustificato sul piano razionale, e’ legittimo concludere che l’incongruenza e’ soltanto apparente e che dietro ad essa si celi, in realta’, una diversa volonta’, che e’ quella di omettere o di fornire dati non attendibili al fine di occultare una consistenza patrimoniale indicativa di maggiore capacita’ contributiva.
– Come sopra evidenziato, si evince, nello specifico, in capo alla societa’ contribuente, in relazione agli immobili venduti, l’applicazione di una percentuale di ricarico costantemente negativa, quindi anomala in quanto, non tanto eccessivamente inferiore a quella praticata nel mercato di riferimento, ma addirittura inesistente.
– Orbene, l’orientamento di questa Corte e’ costante nel ritenere (v. da ultimo Cass. n. 27552 del 2018) che l’Amministrazione finanziaria puo’ determinare il reddito del contribuente in via induttiva, pur in presenza di contabilita’ formalmente regolare, ove quest’ultima sia intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicita’ del comportamento del contribuente, desumibile anche da un unico elemento presuntivo, purche’ preciso e grave, quale appunto l’abnormita’ della percentuale di ricarico adoperata o, come nel caso che occupa, del tutto esclusa.
– La pronuncia in esame non si e’ adeguata al condiviso indirizzo di questa Corte, ritenendo preclusa la possibilita’ di ricorrere all’accertamento induttivo anche utilizzando un unico elemento indiziario, quale quello della percentuale di ricarico determinata dall’Ufficio (Cass. n. 26036 del 2015; Cass. n. 25217 del 2018; Cass. n. 27552 del 2018).
– Il percorso motivazionale della Commissione tributaria regionale contraddice, in altri termini, l’orientamento sedimentato di questa Corte secondo cui, in presenza di contabilita’ formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicita’ del comportamento del contribuente, l’Amministrazione finanziaria ben puo’ desumere in via induttiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 39, comma 1, lettera d), e articolo 54, commi 2 e 3, su base presuntiva il reddito del contribuente (v. Cass. n. 27552 del 2018).
– Segnatamente, infatti, la Commissione tributaria regionale, lungi dal vagliare e confutare tutti gli elementi di fatto indicati dall’Agenzia delle Entrate a sostegno della antieconomicita’ dell’operazione posta in essere dalla contribuente, si e’ limitata a: insistere sulla regolarita’ delle scritture contabili (cosi’ pg. 5); negare apoditticamente che gli elementi addotti dall’Ufficio potessero “configurare presunzioni dotate dei requisiti di gravita’ precisione e concordanza” (testualmente primo cpv. pg. 6); escludere, senza meglio argomentare, l’applicabilita’ della percentuale media di ricarico del 20%, adottata dall’Ufficio in quanto correlata ai costi operativi dichiarati dalla societa’ e riferibile alle imprese collocate nello stesso “range” di volume d’affari, evocando assiomaticamente la congruita’ dei ricavi dichiarati dalla contribuente rispetto “allo studio di settore specifico DU/760”; valorizzare a sostegno della ritenuta illegittimita’ della ripresa a tassazione – reputandola in tal guisa incongruamente imprescindibile, avuto riguardo al quadro delle regole sopra esposto, siccome interpretato da questa Corte – la mancata prova di “pagamenti in nero da parte della societa’ all’amministratore”.
– Previa declaratoria di cessazione della materia del contendere tra l’Agenzia e (OMISSIS), il ricorso va in definitiva accolto nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., in relazione ai primi due motivi di censura, assorbito il terzo, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per il governo delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione di (OMISSIS); accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata; rinvia, anche per la regolazione delle spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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