Espropriazione per pubblica utilità  e l’acquisizione sanante

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 giugno 2021| n. 15912.

Espropriazione per pubblica utilità e l’acquisizione sanante.

E’ fondata l’istanza di regolamento d’ufficio con la quale il TAR ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione relativamente alla controversia sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo per acquisizione sanante che deve essere correttamente devoluta alla corte d’appello, la quale l’aveva erroneamente declinata, asserendo l’irriducibilità del provvedimento di acquisizione al decreto d’esproprio costituente presupposto indefettibile del giudizio di opposizione alla stima, ex art. 42 bis dpr 327 del 2001. In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora si discuta unicamente dell’importo dovuto ex art. 42 bis citato, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e specificamente della corte d’appello, dovendosi così interpretare l’art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non poteva fare riferimento all’istituto dell’acquisizione sanante, introdotto solo in epoca successiva.

Ordinanza|8 giugno 2021| n. 15912. Espropriazione per pubblica utilità e l’acquisizione sanante

Data udienza 11 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Espropriazione per pubblica utilità – Acquisizione sanante – Indennizzo – Determinazione – Giurisdizione – Conflitto negativo sollevato dal Tar – Fondatezza – Giurisdizione ordinaria – Sussiste – Art. 42 bis, Dpr 327 del 2001 – Art. 29, D.lgs. n. 150 del 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez.

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez.

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24800/2020 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, con ordinanza n. 4109/2020 depositata il 29/09/2020 nella causa tra:
(OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti non costituiti in questa fase –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A.;
– resistenti non costituiti in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/05/2021 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI, il quale conclude, in accoglimento dell’istanza di regolamento di giurisdizione d’ufficio proposto dal TAR della Campania, per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, essendo competente a conoscere della controversia la Corte di appello di Napoli, in unico grado.
RILEVATO
che con ricorso in riassunzione, a seguito di ordinanza della Corte d’appello di Napoli, in data 1 dicembre 2014, declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno reiterato, innanzi al TAR Campania-Napoli, la contestazione del provvedimento di acquisizione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, ex articolo 42 bis, adottato nel procedimento espropriativo preordinato all’ampliamento dell’asse autostradale incidente sulle aree di loro proprieta’; in particolare, i ricorrenti hanno denunciato la incongruita’, erroneita’ e inesattezza delle poste indennitarie calcolate nel provvedimento impugnato e chiesto la condanna di (OMISSIS) spa e (OMISSIS) spa al pagamento della giusta indennita’, corrispondente all’effettivo valore venale delle aree, oltre alle indennita’ per l’espropriazione parziale dei terreni e degli impianti, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, ex articolo 33 (gia’ della L. n. 2359 del 1865, articolo 40), a quelle per l’occupazione illegittima e al maggior danno per i vari titoli specificati;
che il TAR, con ordinanza comunicata alle parti, ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione richiamando il consolidato orientamento di legittimita’ secondo cui la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo in questione devoluta in unico grado alla Corte d’appello.
CONSIDERATO
che il regolamento e’ ammissibile, stante la tempestiva translatio iudicii e il rispetto del combinato disposto dell’articolo 11, comma 3 e articolo 71 c.p.a. (il ricorso in riassunzione risulta notificato il 26 febbraio 2015, dunque entro il termine di tre mesi, di cui all’articolo 11, comma 2, c.p.a.);
che l’istanza di regolamento d’ufficio in esame, con la quale il TAR ha sollevato il conflitto di giurisdizione, e’ fondata;
che la Corte d’appello, declinando la giurisdizione sul presupposto della asserita irriducibilita’ del provvedimento di acquisizione, ai sensi del citato articolo 42 bis, al decreto di esproprio, costituente indefettibile presupposto del giudizio di opposizione alla stima, ha travisato l’oggetto del contendere che riguardava la contestazione della liquidazione (e dunque la determinazione) dell’indennizzo;
che nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite e’ costante l’affermazione – cui si deve dare continuita’ – secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilita’, ove si discuta unicamente della quantificazione dell’importo dovuto in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 42 bis, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e le relative controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cosiddetta acquisizione sanante, sono devolute, in unico grado, alla corte di appello, secondo una regola generale dell’ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennita’, dovendosi interpretare in tal senso del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 29, tanto piu’ che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto – quale quello della acquisizione sanante – introdotto nell’ordinamento solo in epoca successiva (cfr. Cass. SU n. 15343 del 2018, oltre a SU n. 12477 del 2020, n. 5201 del 2019, n. 33539 del 2018, n. 15283 del 2016, n. 22096 del 2015);
che sussiste dunque la giurisdizione del giudice ordinario, essendo competente a conoscere della controversia la Corte d’appello di Napoli, in unico grado, condividendo il Collegio le conclusioni del Procuratore Generale;
che non si deve provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento sollevato d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

 

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