Il “factoring” è un contratto atipico complesso

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 2 maggio 2019, n. 11589.

La massima estrapolata:

Il “factoring” è un contratto atipico complesso, il cui nucleo fondamentale prevede sempre un accordo in forza del quale un’impresa specializzata (il “factor”) si obbliga ad acquistare (“pro soluto” o “pro solvendo”), per un periodo di tempo determinato e rinnovabile salvo preavviso, la totalità o una parte dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare. Il “factor” paga all’imprenditore i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell’attività da esso prestata, oppure gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti, nel qual caso spettano al “factor”, oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate

Ordinanza 2 maggio 2019, n. 11589

Data udienza 6 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29042/2014 proposto da:
(OMISSIS) Spa, in Amministrazione Straordinaria in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3721/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/02/2019 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:
nell’agosto 2003 il tribunale di Roma, ai sensi del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 3, dichiarava lo stato d’insolvenza di (OMISSIS) s.p.a.;
con atto notificato a luglio 2008 la societa’ in amministrazione straordinaria proponeva un’azione revocatoria, L. Fall., ex articolo 67, comma 2, di pagamenti eseguiti in beneficio di (OMISSIS) s.p.a. (d’ora in poi breviter (OMISSIS)), per complessivi 15.142.274,48 Euro;
radicatosi il contraddittorio l’adito tribunale di Roma accoglieva la domanda per la minor somma di 11.752.750,71 Euro, oltre accessori;
la sentenza veniva riformata dalla corte d’appello di Roma, su gravame della sola (OMISSIS);
in particolare la corte d’appello condivideva la doglianza con la quale la societa’ appellante aveva obiettato che i versamenti erano relativi “a crediti d’impresa (..) ceduti alla (OMISSIS) dalle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS)”, con conseguente non assoggettabilita’ a revocatoria in base alla L. n. 52 del 1991, articolo 6;
per quanto ancora rileva la corte d’appello, premesse le nozioni basilari sul factoring, sosteneva che quelli stipulati con le societa’ suddette erano contratti articolati in clausole (generali e particolari) che rendevano “palese la finalita’ ultima, prevalente anche se non necessariamente esclusiva, di cessione (dei crediti) con possibilita’ di eventuali anticipazioni del corrispettivo”; talche’ appariva sussistere “la piena coerenza della complessiva evoluzione del rapporto con l’intento delle parti volto all’effettivo definitivo trasferimento dei crediti d’impresa dal fornitore cedente al factor”;
per la cassazione della sentenza, depositata il 5-6-2014 e non notificata, ha proposto ricorso la societa’ (OMISSIS) in amministrazione straordinaria, articolando quattro motivi;
(OMISSIS) ha replicato con controricorso;
le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

che:
I. – coi primi tre motivi di ricorso, tra loro connessi e suscettibili di unitario esame, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di molteplici norme del codice civile (gli articoli 1322 e segg., articoli 1362 e segg., articoli 1260, 1266, 1267, 1185 e segg.), della L. n. 52 del 1991, articolo 6 e successive modificazioni, della L. Fall., articolo 67, comma 2 e degli articoli 115 e 116 c.p.c.;
nella sostanza lamenta che la corte d’appello abbia delineato la fattispecie contrattuale astratta del factoring senza alcuno specifico riferimento al contenuto effettivo e alle clausole dei contratti esaminati, a fronte del fatto che, invece, l’assetto negoziale effettivo e le singole prestazioni previste nei contratti medesimi erano del tutto incompatibili con la funzione di scambio; a dire della ricorrente gli anticipi previsti dai contratti avevano assolto la diversa funzione di finanziamento, mentre le cessioni avevano avuto il fine di garanzia onde dotare (OMISSIS) della legittimazione occorrente all’esercizio dei diritti verso i terzi; sicche’ la corte d’appello avrebbe dovuto ricostruire la volonta’ delle parti nella conformazione del contratto sulla base dell’interpretazione delle distinte clausole, alla luce dei criteri interpretativi di cui agli articoli 1362 e 1363 c.c. e fornendo in proposito adeguata motivazione;
II. – i motivi sono inammissibili;
la L. 21 febbraio 1991, n. 52, recante “Disciplina della cessione dei crediti di impresa”, prevede, all’articolo 6, che “il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non e’ soggetto alla revocatoria prevista dall’articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267”; tuttavia “tale azione puo’ essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore trovi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario”;
nel caso di specie la corte d’appello ha posto a base della decisione la circostanza che i pagamenti di cui si discute erano stati eseguiti nel contesto di distinti rapporti di factoring nei quali la (OMISSIS) aveva rivestito la qualita’ di debitore ceduto;
al fondo delle prime tre censure v’e’ di contro la tesi che i rapporti, nel cui contesto erano stati eseguiti i pagamenti, non erano contraddistinti dalla causa vendendi sebbene da quella di finanziamento, e che tanto si sarebbe dovuto ricavare dalle pattuizioni dei contratti medesimi, nell’ambito di una loro interpretazione complessiva e sistematica;
e’ pero’ da considerare che in tal senso la ricorrente prospetta una tesi incompatibile con l’accertamento di fatto, senza specificare in qual senso sarebbero stati dalla corte d’appello violati i canoni interpretativi genericamente richiamati;
III. – occorre dire che il factoring e’ un contratto atipico complesso, il cui nucleo fondamentale prevede sempre un accordo in forza del quale un’impresa specializzata (il factor) si obbliga ad acquistare – pro soluto o pro solvendo -, per un periodo di tempo determinato e rinnovabile salvo preavviso, la totalita’ o una parte dei crediti di cui un imprenditore e’ o diventera’ titolare; di conseguenza il factor paga all’imprenditore i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell’attivita’ da esso prestata, oppure gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti, nel qual caso spettano al factor, oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate (cfr. sul tema Cass. n. 16850-17);
in quest’ultimo caso – che poi sostanzialmente corrisponde a quanto delineato dalla stessa ricorrente – si rimane sempre all’interno dello schema negoziale di cui alla L. n. 52 del 1991;
difatti l’ambito di applicazione della legge suddetta resta individuato con chiarezza dall’articolo 1, secondo cui la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo e’ in quel modo disciplinata quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente e’ un imprenditore; b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa; c) il cessionario e’ una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi della L. 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 25, comma 2, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attivita’ di acquisto di crediti d’impresa o un soggetto, costituito in forma di societa’ di capitali, che svolge l’attivita’ di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attivita’ previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
solo per le cessioni di credito prive dei requisiti suddetti resta salva l’applicazione della disciplina ordinaria;
nel caso concreto la corte d’appello ha specificato che i pagamenti erano stati eseguiti nel contesto di un rapporto di factoring soggetto alla legge citata, tenuto conto del contenuto dei contratti secondo le loro clausole, generali e particolari;
va ricordato che l’interpretazione di un atto negoziale e’ tipico accertamento in fatto riservato al giudice del merito, e che esso e’ incensurabile in sede di legittimita’ se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di emeneutica contrattuale;
come da ultimo questa Corte ha chiarito, la doglianza in ordine all’interpretazione del contratto non e’ deducibile neppure in vizio di motivazione, dal momento che questo e’ oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo (Cass. Sez. U n. 8053-14), mentre la questione sottesa non concerne il fatto storico sebbene – e appunto – gli elementi meramente interpretativi del contratto (Cass. n. 20718-18, Cass. n. 579717);
sennonche’ onde far valere una violazione sotto il primo profilo, quello cioe’ della violazione dei criteri legali di ermeneutica, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresi’, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilita’ del motivo di ricorso che si fondi – come quello di specie – sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche ma che si risolva, in realta’, nella proposta di una interpretazione contrattuale diversa da quella ritenuta (cfr. Cass. n. 10554-10, Cass. n. 22536-07);
IV. – col quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1260, 1266, 1267, 1185 c.c., L. n. 52 del 1991, articolo 6 e norme correlate, L. Fall., articolo 67, comma 2, per avere la corte d’appello ritenuto in ogni caso applicabile l’articolo 6 anzidetto a tutti i pagamenti, mentre la stessa (OMISSIS), sin dalla comparsa di risposta in primo grado, aveva affermato che solo alcuni dei versamenti in questione, quantificabili in complessivi 14.774.568,28 Euro, erano stati eseguiti dalla (OMISSIS) in qualita’ di debitore ceduto; inoltre la ricorrente sostiene che anche con riferimento ai sopra detti pagamenti era mancata ogni evidenza documentale o probatoria atta a confermare che gli stessi fossero riconducibili a cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo e comunque ai contratti di factoring prodotti in giudizio;
anche il quarto motivo e’ inammissibile;
nella prima parte esso e’ invero assorbito da quanto gia’ esposto, dirimente essendo che il tribunale aveva contenuto la condanna in somma inferiore a quella suddetta e che la sentenza era stata appellata soltanto da (OMISSIS); ne consegue che la notazione sulla quale poggia la censura si presenta infine non proficua per ordine di grandezza, oltre che generica sul versante del riferimento a ben precisi pagamenti tra quelli esaminati dal giudice d’appello in relazione quanto era stato fatto oggetto di revocatoria da parte del giudice di primo grado;
nella seconda parte la doglianza si risolve invece in una critica – peraltro genericissima – alla valutazione della prova, notoriamente insuscettibile di trovare ingresso in cassazione;
le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 25.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generale nella percentuale di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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