Nell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 6 maggio 2019, n. 18884.

La massima estrapolata:

Nell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, il giudice di merito chiamato a pronunciarsi è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto di una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, facendo ricorso ai criteri previsti dall’art. 133, comma 1, cod. pen. (modalità della condotta, gravità del danno o del pericolo, intensità del dolo o grado della colpa) e, specificamente, indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti. In caso di diniego della causa di non punibilità l’onere motivazionale deve intendersi peraltro soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da escludere impliciterche il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue.

Sentenza 6 maggio 2019, n. 18884

Data udienza 5 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/03/2018 del TRIBUNALE di PALMI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELE CAPPUCCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente all’articolo 131 bis.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 marzo 2018 il Tribunale di Palmi ha, tra l’altro, condannato (OMISSIS) alla pena di 1.500,00 Euro di ammenda perche’ responsabile del reato di porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione di un coltello con manico di colore bordeaux e lama lunga 3 cm, che egli teneva in tasca in occasione del controllo eseguito l’11 maggio 2014 dai Carabinieri della Stazione di Oppido Mamertina mentre circolava, unitamente ad altro soggetto, a bordo di una autovettura.
Il Tribunale, dato atto della ricorrenza degli elementi costitutivi della contravvenzione contestata, ha altresi’ ritenuto l’insussistenza dei “requisiti di fatto e di diritto per una pronuncia di assoluzione per particolare tenuita’ del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis c.p.”.
2. (OMISSIS) propone, con il ministero dell’avv. (OMISSIS), ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), per erronea applicazione dell’articolo 131-bis c.p. e connesso vizio motivazionale, lamentando, in specie, che il Tribunale abbia omesso di indicare, con un minimo di analiticita’, le ragioni ostative all’applicazione, invocata in sede di conclusioni, dell’istituto della particolare tenuita’ del fatto, che avrebbe dovuto essere riconosciuta in considerazione dell’episodicita’ della condotta e della sua ridotta offensivita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e va accolto, sussistendo il denunziato vizio di motivazione.
2. La giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito, nell’interpretazione dell’istituto della non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, introdotto dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, articolo 1, comma 2, che il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, e’ tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’articolo 133 c.p., comma 1, – modalita’ della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entita’ del danno o del pericolo – e, specificamente, indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647).
In caso di diniego della causa di non punibilita’, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499).
3. Nel caso di specie, il Tribunale, dopo avere tratteggiato la condotta -consistente nel porto ingiustificato, all’interno della tasca dei pantaloni, di un coltello con lama di 3 cm. – e proceduto alla sua qualificazione giuridica, si e’ limitato ad aggiungere, in ordine all’aspetto qui controverso, che “non sussistono requisiti di fatto e di diritto per una pronunzia di assoluzione per particolare tenuita’ del fatto, ai sensi dell’articolo 133-bis c.p.”, cosi’ venendo meno al menzionato onere di motivazione.
Considerato, sotto altro aspetto, che il comportamento non risulta abituale, che non ricorrono le condizioni preclusive all’applicazione dell’istituto previste dall’articolo 131-bis c.p., comma 2, e che il Tribunale, irrogando la sola pena dell’ammenda in forza del disposto della L. 18 aprile 1975, n. 110, articolo 4, comma 3, secondo periodo, ha evidentemente reputato il fatto “di lieve entita’”, non e’ dato rinvenire nel provvedimento impugnato neanche gli estremi di una motivazione implicita in merito al rigetto dell’istanza, avanzata dalla difesa in sede di conclusioni.
4. Ai superiori rilievi conseguono l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Palmi affinche’ proceda, in diversa composizione personale ai sensi dell’articolo 623 c.p.p., comma 1, lettera d), ad un nuovo giudizio, assistito da una motivazione rispettosa dei criteri sopra indicati, in ordine alla sussistenza dei presupposti delle condizioni per l’applicazione della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131-bis c.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di non punibilita’ dell’articolo 131-bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palmi.

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