Il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|26 gennaio 2021| n. 1601.

Il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni ex art. 2403 cod. civ. non è circoscritto all’operato degli amministratori, ma si estende a tutta l’attività sociale, con funzione di tutela non solo dell’interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali, e ricomprende, pertanto, anche l’obbligo di segnalare tutte le situazioni che esigano, in applicazione degli artt. 2446 e 2447 cod. civ., la riduzione del capitale sociale

Sentenza|26 gennaio 2021| n. 1601

Data udienza 20 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Banche ed istituti di credito – Strumenti finanziari – Regolamento Consob – Sindaco – Responsabilità – Omessa vigilanza – Violazione art. 149, co. 1, lett. a) TUF

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 12582/2018 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONSOB – Commissione Nazionale per le societa’ e la Borsa, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede in (OMISSIS), e rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 48/2017 della CORTE d’APPELLO di TORINO, pubblicata il 16/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/06/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per la ricorrente, che ha concluso come in atti, chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito gli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per la Consob, che hanno concluso come in atti, chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con Delib. 21 dicembre 2016, n. 19821, la Commissione Nazionale per le Societa’ e la Borsa (CONSOB) riteneva accertata la violazione da parte di (OMISSIS), in qualita’ di Sindaco effettivo della (OMISSIS) s.p.a. ( (OMISSIS)), assieme ad altri componenti del Collegio Sindacale di (OMISSIS), dell’articolo 149, comma 1, lettera a) del TUF (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), per aver omesso di vigilare sul rispetto della legge e del Regolamento CONSOB 1722/2010 (Regolamento OPC: Operazioni Parti Correlate) in riferimento all’operazione di cessione da (OMISSIS) a (OMISSIS) della partecipazione dalla prima detenuta in (OMISSIS) s.p.a., irrogandole la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25.000,00.
Con tale operazione, in data 7.8.2014, (OMISSIS) aveva acquistato dalla controllata (OMISSIS) il 67,22% del capitale sociale di (OMISSIS) al prezzo di Euro 1,02 per azione. In pari data, (OMISSIS) cedeva alla (OMISSIS) s.p.a. il 55% del capitale sociale di (OMISSIS) al medesimo prezzo unitario: la cessione si era perfezionata il 5.3.2015 a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte della competente autorita’ di vigilanza. (OMISSIS) era “societa’ veicolo”, partecipata, tra gli altri, da (OMISSIS), che era A.D. di (OMISSIS) e di (OMISSIS), di cui era stato Direttore Mercato e membro del C.d.A..
Era intervenuto anche un accordo separato tra (OMISSIS), (OMISSIS) e il (OMISSIS) con cui era stata confermata l’efficacia di due opzioni call e put aventi ad oggetto l’acquisto e la vendita di azioni (OMISSIS), accordate al (OMISSIS) il 10.10.2008,
contestualmente alla cessione a (OMISSIS) del 67% del capitale sociale di (OMISSIS): a) l’opzione call nei confronti di (OMISSIS) prevedeva il diritto del (OMISSIS) di acquistare l’1,75% di azioni (OMISSIS) detenute dalla Banca a un prezzo fisso di Euro 1,15 per azione; b) l’opzione put nei confronti di (OMISSIS) prevedeva l’obbligo per la societa’ di acquistare tutte le azioni (OMISSIS) detenute dal (OMISSIS) a un prezzo da determinarsi in base a una formula concordata dalle parti.
Con tale accordo separato il (OMISSIS) attribuiva a (OMISSIS) il diritto di sostituirsi a (OMISSIS) quale soggetto passivo dell’opzione put e (OMISSIS) si era impegnato a esercitare tale diritto, ottenendo da (OMISSIS) l’importo di Euro 3.242.250,00.
Un ulteriore accordo era sopraggiunto tra (OMISSIS) e una “cordata di investitori”, aggregata attorno a (OMISSIS), Vice Presidente e azionista di (OMISSIS) con una partecipazione del 9,685% e, all’epoca dell’operazione, censito da (OMISSIS) quale sua parte correlata. Tale accordo consisteva nella cessione da parte di (OMISSIS) a tale cordata di investitori della sua partecipazione di maggioranza al capitale sociale di (OMISSIS) (c.d. cessione (OMISSIS)).
Secondo la CONSOB, la “cessione (OMISSIS)” era strettamente connessa con la “cessione (OMISSIS)”, in quanto la cordata di investitori non era interessata ad acquisire la partecipazione in (OMISSIS) quale conseguenza dell’acquisizione della maggioranza azionaria di (OMISSIS).
Le irregolarita’ riscontrate riguardavano: 1) la connessione tra cessione (OMISSIS) e cessione (OMISSIS); gli amministratori indipendenti (Comitato OPC) non avrebbero esaminato la connessione tra le due cessioni, limitandosi ad affermare che l’operazione era economicamente conveniente, sostanzialmente corretta e non avrebbe comportato pregiudizi per gli azionisti di minoranza della (OMISSIS); 2) il corrispettivo della cessione (OMISSIS): il Comitato OPC valutava congruo il corrispettivo di Euro 1,02 per azione offerto a (OMISSIS) per l’acquisto delle azioni (OMISSIS), mentre il prezzo corretto era di Euro 1,12 per azione; 3) la sostituzione di (OMISSIS) a (OMISSIS) quale soggetto passivo dell’opzione di vendita put e corrispettivo di Euro 3.242.250,00 in favore di (OMISSIS): il Comitato OPC non avrebbe valutato l’interesse di (OMISSIS) alla sua sostituzione da parte di (OMISSIS), limitandosi a prenderne atto.
Con ricorso del 10.3.2017 (OMISSIS) proponeva opposizione avanti alla Corte d’Appello di Torino avverso la suddetta Delib. della CONSOB, deducendone la nullita’ per assenza, nel procedimento sanzionatorio avanti alla CONSOB, di adeguata separazione tra organo istruttorio e organo decidente appartenendo entrambi allo stesso ente; e, nel merito, assumendo che l’atto di contestazione non teneva conto che il (OMISSIS) fosse parte correlata di (OMISSIS) e che l’accordo di sostituzione di (OMISSIS) a (OMISSIS) nell’opzione put concessa al (OMISSIS) dovesse essere valutato con la procedura delle operazioni con parti correlate, oltre al fatto che la somma di Euro 3.242.250,00 (riconosciuta da (OMISSIS) a (OMISSIS)) non aveva natura di corrispettivo, bensi’ corrispondeva alla differenza tra il prezzo che (OMISSIS) avrebbe dovuto pagare al (OMISSIS) in forza dell’opzione, determinato sulla base della formula concordata tra le parti, e il minor valore di mercato delle azioni che (OMISSIS) avrebbe ricevuto, nonche’ richiamava il parere del consulente legale che chiariva la proroga dell’opzione; in via subordinata, chiedeva ridursi l’entita’ della sanzione.
Con sentenza n. 48/2017, depositata in data 16.10.2017, la Corte d’Appello di Torino rigettava l’opposizione condannando la (OMISSIS) alle spese processuali.
In particolare, la Corte territoriale rilevava che, con la sentenza n. 18640/2014, la Corte EDU ha riconosciuto che lo Stato italiano puo’ attribuire a un’autorita’ amministrativa come la CONSOB il potere di applicare sanzioni “penali” come quelle relative agli illeciti di cui all’articolo 187 ter del TUF, anche se tale possibilita’ presuppone che la decisione della CONSOB sia sottoposta al controllo di un organo giudiziario dotato di piena giurisdizione, quale la Corte d’Appello, che dovra’ assicurare la trattazione e la discussione in pubblica udienza (come accaduto nella fattispecie). Nel merito, la Corte d’Appello riteneva evidente che la sostituzione di (OMISSIS) a (OMISSIS) nell’opzione put concessa al (OMISSIS) rientrasse nell’ambito della “cessione (OMISSIS)” e che questa dovesse essere sottoposta alla procedura riguardante le operazioni con parti correlate di maggior rilevanza, essendo la cessionaria (OMISSIS) controllante di (OMISSIS). Il Comitato OPC avrebbe dovuto indicare le ragioni e la convenienza economica dell’operazione di sostituzione di (OMISSIS) a (OMISSIS). Era altresi’ evidente che i diritti di opzione del (OMISSIS) erano rilevanti solo se l’opzione stessa fosse stata ancora efficace nei confronti di (OMISSIS), in quanto, in caso contrario, la societa’ non sarebbe piu’ stata soggetto passivo del “put (OMISSIS)” e non vi sarebbe stata ragione per il subentro di (OMISSIS) a (OMISSIS), ne’ vi sarebbe stata ragione perche’ (OMISSIS) le corrispondesse l’importo gia’ indicato.
Nelle societa’ quotate l’articolo 149, comma 1 lettera a) del TUF (la cui violazione era stata contestata alla (OMISSIS)) impone al Collegio Sindacale di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e ai Sindaci sono conferiti determinati poteri in correlazione con tali doveri, da intendersi non come facolta’, ma quali poteri/doveri. Nella fattispecie, l’opponente avrebbe potuto rendersi conto del fatto che il parere del Comitato OPC non prendeva in considerazione il c.d. “put (OMISSIS)” e non vi era alcun riscontro documentale che dimostrasse che esso fosse stato prorogato. Nonostante tali segnali di allarme, i Sindaci non avevano formulato, prima del C.d.A. del 4.8.2014, alcuna richiesta di chiarimenti o di documentazione da cui potesse evincersi la regolarita’ delle proroghe dell’opzione, specie dell’ultima al 30.6.2015.
Infine, con riferimento alla censura attinente all’entita’ della sanzione, che l’opponente chiedeva di ridurre ad Euro 10.000,00, la Corte di merito sottolineava che la sanzione di Euro 25.000,00 era stata irrogata in base al previgente testo dell’articolo 193 TUF, che prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.000,00 a 200.000,00. Tale norma era stata poi modificata dal Decreto Legislativo n. 72 del 2015, articolo 5, con la previsione di un minimo di Euro 10.000,00. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla CONSOB continuavano ad applicarsi le precedenti disposizioni. Secondo la (OMISSIS) il legislatore delegato non avrebbe riconosciuto il principio del favor rei in contrasto con quanto previsto nella legge delega.
La Corte d’Appello richiamava quanto evidenziato dalla Consob circa l’opposto principio generale per cui, in difetto di una norma espressamente derogatoria, vale la diversa regola del tempus regit actum. Nella fattispecie, il legislatore delegante non aveva affatto imposto al delegato di introdurre il principio del favor rei, ma solo di valutarne l’estensione e cioe’ se tale principio dovesse o meno venire introdotto, in deroga al principio generale, per le singole violazioni ed era proprio cio’ che il legislatore aveva fatto. Ne’ sarebbe stato violato l’articolo 117 Cost., comma 1, per violazione della norma interposta rappresentata dall’articolo 7 CEDU. Secondo la Corte d’Appello la natura amministrativa della sanzione in oggetto emergeva innanzitutto dalla qualificazione datane dall’ordinamento, dalla sua natura pecuniaria, dal fatto che essa fosse diretta nei confronti di particolari destinatari e, cioe’, di soggetti operanti nello speciale settore delle societa’ quotate e detentori di obblighi specifici sottoposti alla vigilanza qualificata della Consob.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di sei motivi; resiste la Consob con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato ciascuna memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (nullita’ della sentenza in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, osservando che la Corte d’Appello ha fondato la propria decisione di rigetto dell’opposizione esclusivamente sulla mancanza di esame dell’interesse di (OMISSIS) nella sostituzione di (OMISSIS) a (OMISSIS) quale soggetto passivo dell’operazione di vendita put.
Secondo la Corte d’appello, poiche’ la violazione dell’articolo 149, comma 1 lettera a) TUF era ravvisabile gia’ con riferimento al suddetto profilo, non sarebbe stato necessario esaminare (nella specie) le ulteriori violazioni e gli ulteriori motivi di opposizione. In tal modo la sentenza sarebbe nulla per omessa motivazione o motivazione solo apparente. La Corte territoriale non poteva ritenere sussistente la violazione contestata dalla Consob senza prima esaminare i motivi di opposizione con i quali era stata contestata la pretesa connessione tra la cessione (OMISSIS) (vendita delle azioni (OMISSIS) tra (OMISSIS) e (OMISSIS)) e la cessione (OMISSIS) (vendita delle azioni (OMISSIS) tra (OMISSIS) e la cordata di investitori) e la qualificazione del (OMISSIS) come “parte correlata”. Osservava l’odierna ricorrente nell’opposizione che non solo tra la vendita (OMISSIS) e la vendita (OMISSIS) non fossero ravvisabili clausole di collegamento negoziale, ma anzi nella bozza dell’atto di cessione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) era previsto che la vendita di (OMISSIS) non costituisse condizione, ne’ presupposto per la firma e l’esecuzione del contratto. L’accordo tra (OMISSIS) e (OMISSIS) era invece collegato alla vendita (OMISSIS) ( (OMISSIS) poteva vendere azioni le (OMISSIS) solo dopo averle acquistate da (OMISSIS)), mentre la vendita (OMISSIS) non aveva alcun collegamento con la vendita (OMISSIS). In effetti, la vendita (OMISSIS) aveva avuto esecuzione, mentre quella (OMISSIS) era rimasta inefficace per mancanza delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorita’ di controllo: tale circostanza confermerebbe la reciproca autonomia giuridica dei rispettivi contratti.
Inoltre, la ricorrente esclude che il (OMISSIS) si potesse considerare parte correlata dell’operazione. Invece, secondo la ricorrente il (OMISSIS) non era parte correlata, in quanto la vendita (OMISSIS) aveva come parti (OMISSIS) e (OMISSIS) e nessuna risorsa veniva trasferita nemmeno indirettamente da (OMISSIS) al (OMISSIS). L’eventuale natura di parte correlata del (OMISSIS) nella vendita (OMISSIS) doveva essere evidenziata, al piu’, da (OMISSIS) e non certo da (OMISSIS), che era oggetto della vendita.
1.1. – Il motivo e’ inammissibile.
1.2. – Argomentatamente e diffusamente affermato essersi verificata la violazione dell’articolo 149, comma 1, lettera a), TUF – in ragione della mancata considerazione da parte del collegio sindacale, nell’ambito del parere emesso dal comitato OCP dei profili afferenti all’accordo di sostituzione con (OMISSIS), quale controparte dell’opzione di vendita (put) accordata al (OMISSIS) delle azioni di quest’ultima da costui detenute (finendo tale accordo per incidere in modo rilevante sull’ammontare dovuto da (OMISSIS) a (OMISSIS) per la cessione di (OMISSIS), decurtandolo di una somma pari ad Euro 3.242.250, come corrspettivo per tale sostituzione) – la Corte territoriale, del tutto correttamente, ha ritenuto di non dovere proseguire nell’esame delle altre violazioni e dei conseguenti motivi di opposizione, sottolineando che, qualunque fosse stato l’esito di tale eventuale ulteriore approfondimento l’opposizione avrebbe dovuto, comunque, essere rigettata. Cio’ in quanto, da un lato, a fronte della gia’ accertata carenza del parere emesso dal comitato OPC, la sussistenza della violazione addebitata (l’omessa corretta vigilanza sui relativi contenuti in spregio al disposto del citato articolo 149 TUF) non avrebbe comunque in ogni caso essere posta in discussione; e dall’altro lato, data la irrogazione della sanzione nella misura pari al minimo edittale (ratione temporis) il risultato dell’eventuale approfondimento omesso non avrebbe, comunque inciso sul suo ammontare, in senso piu’ favorevole alla ricorrente.
Deve pertanto escludersi la sussistenza della violazione di omessa pronuncia ovvero di motivazione solo apparente, giacche’ la sentenza impugnata si configura quale pronuncia basata su distinte rationes decidendi, ciascuna di per se’ sufficiente a sorreggere la soluzione finale adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilita’ del ricorso per cassazione (Cass. n. 17182 del 2020; Cass. n. 10815 del 2019).
2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., per motivazione caratterizzata da “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (nullita’ della sentenza in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, giacche’ la decisione si fonderebbe su affermazioni tra loro inconciliabili: da un lato la ricostruzione dell’operazione come complessiva, dall’altro, la decisione su parte di essa quale autonomamente idonea ad affermare la sussistenza della violazione. Invero, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare e pronunciarsi su tutti i motivi di opposizione in relazione a tutti gli aspetti dell’operazione contestati.
2.1. – Il motivo e’ inammissibile.
2.2. – Attraverso l’evocazione di un vizio in procedendo, emergente dall’asserito “contrasto irriducibile” nella motivazione della sentenza impugnata, la ricorrente tenta di rimettere al vaglio di legittimita’ un accertamento di fatto precluso a questo Giudice. Quella relativa alla sufficienza delle circostanze espressamente considerate dalla Corte distrettuale, ai fini della configurazione dell’addebito posto a carico dei sindaci (e quindi anche della ricorrente), concerne all’evidenza una valutazione di fatto che (in quanto, nella specie, congruamente motivata e coerente al contesto dell’ampio quadro probatorio acquisito) e’ censurabile in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Infatti, l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilita’ e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonche’ la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui e’ insindacabile, in sede di legittimita’, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013).
2.3. – E’ allora agevole rilevare che le censure formulate nel motivo in esame si sostanziano nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso del procedimento, cosi mostrando la ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per cio’ solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri piu’ consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilita’ nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimita’ (Cass. n. 5939 del 2018; cfr. Cass. n. 6169 del 2019).
Viceversa, compito della Cassazione non e’ quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, ne’ quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimita’ limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (cfr. Cass. n. 9275 del 2018; cfr. altresi’ Cass. n. 4099 del 2019).
3. – Con il terzo motivo, la ricorrente censura la “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 149, comma 1, lettera a) TUF; articoli 2391 e 2391 bis c.c.; Regolamento OPC (articoli 1, 6, 8 e 14) in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, osservando che secondo la Consob il Comitato OPC non avrebbe considerato che la cessione di (OMISSIS) era funzionale alla cessione di (OMISSIS) tenuto conto dell’offerta formulata a (OMISSIS) dalla cordata di investitori; che nella cessione di (OMISSIS) era coinvolta un’altra parte correlata di (OMISSIS) e di (OMISSIS), il (OMISSIS), il quale aveva svolto un ruolo preponderante nell’aggregazione della cordata; che l’interesse di (OMISSIS) doveva essere esaminato tenuto conto degli interessi concorrenti della controllante (OMISSIS) a dismettere la partecipazione di controllo di (OMISSIS) e del (OMISSIS). Di conseguenza, ritenere sussistente, come fa la Corte d’Appello, la violazione contestata e sanzionata solo accertando uno dei presupposti configura un vizio di violazione delle norme richiamate dalla Consob nella contestazione e nel provvedimento sanzionatorio.
3.1. – Il motivo non e’ fondato.
3.2. – Come rilevato nei precedenti motivi, nella sentenza impugnata la violazione dell’articolo 149 del TUF da parte dei sindaci di (OMISSIS), e la ulteriore violazione (che ne costituisce il presupposto logico giuridico) della disciplina in materia di operazioni con parti correlate, risultavano sufficientemente comprovate dalla mancata trattazione, nel parere OPC della questione della put (OMISSIS), di per se’ idonea ad escludere il puntuale rispetto della disciplina OPC e ad attestare, nel contempo, l’inadempimento dei sindaci.
Ne consegue la correttezza del ragionamento basato sulla esclusione che le diverse carenze prefigurate riguardo al parere OPC dovessero essere partitamente riscontrate dal giudice di merito, giacche’ (come sopra posto in evidenza) la violazione ascritta ai sindaci poteva in ogni caso sorreggersi anche su una sola fra le stesse. E cio’, tanto piu’, in ragione della concreta quantificazione della sanzione operata nella misura pari al minimo edittale.
4. – Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione dell’articolo 112 c.p.c. (nullita’ della sentenza in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, ossevando che secondo la Consob l’addebito consisterebbe: nella mancata valutazione dell’accordo di sostituzione di (OMISSIS) con (OMISSIS) quale soggetto passivo nella put del (OMISSIS); nella mancata trattazione delle proroghe dei termini dell’esercizio dell’opzione put con (OMISSIS) quali operazioni con parti correlate; nell’accettazione delle indicazioni di (OMISSIS) e dei suoi consulenti sulla validita’ degli atti di proroga. Laddove si evidenzia che nella lettera di contestazione non era fatta menzione della presunta circostanza che il (OMISSIS) sarebbe stato una parte correlata di (OMISSIS) e che quindi gli accordi di proroga con (OMISSIS) dovessero essere valutati con la procedura delle parti correlate. Che il (OMISSIS) fosse parte correlata di (OMISSIS) non poteva essere usata quale argomento nell’atto di accertamento e non poteva essere posta a base della motivazione per l’irrogazione della sanzione; ma sul punto la Corte ometteva di pronunciarsi.
4.1. – Il motivo non e’ fondato.
4.2. – Va dato conto che la Corte distrettuale, attraverso la verifica della piena corrispondenza tra contestazione e violazione, ha implicitamente superato l’obiezione sollevata dalla ricorrente, alla luce dell’intervenuto accertamento del reale contenuto degli addebiti originariamente contestati, che hanno trovato conferma nella sanzione irrogata.
Non sussiste dunque il denunciato vizio di omessa pronuncia, giacche’ il giudice di merito ha fornito una motivazione analitica e competa, attraverso l’esame specifico degli elementi probatori in atti; sicche’ dalla motivazione complessiva (che confermava la legittimita’ della sanzione irrogata) si deduceva il rigetto implicito della doglianza di parte ricorrente, non essendo riscontrabile alcun disallineamento tra la violazione e la contestazione.
4.3. – D’altronde, costituisce principio consolidato quello secondo cui, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma e’ necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: cio’ non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 9262 del 2019; conf. ex plurimis Cass. n. 20311 del 2011; Cass. n. 24155 del 2017).
Non e’ dunque configurabile detto vizio allorquando il rigetto di una domanda sia implicito nella costruzione logico giuridica della sentenza, con la quale venga accolta una tesi incompatibile con tale domanda (Cass. n. 23564 del 2019; Cass. n. 3577 del 2018; Cass. n. 20311 del 2011, cit.).
5. – Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 149, comma 1, lettera a) TUF; Regolamento OPC”. Veniva respinto l’addebito operato dalla Consob, afferente alle non riscontrate carenze del parere espresso dal comitato OPC, con riguardo alla operativita’ delle proroghe dell’opzione put (OMISSIS) concordate da (OMISSIS) per conto di (OMISSIS), pur senza coinvolgere quest’ultima; addebito confermato dalla Corte distrettuale, che non attribuiva rilievo alla esistenza di un parere legale, dai contributi tranquillizanti, sul quale i sindaci di (OMISSIS) avrebbero fatto affidamento, potendosi ritenere esaustivo al fine di escludere ulteriori iniziative da parte dei Sindaci medesimi.
5.1. – Il motivo non e’ fondato.
5.2. – La Corte distrettuale ha correttamente evidenziato che, nelle societa’ quotate, l’articolo 149, comma 1, lettera a) TUF (la cui violazione e’ stata contestata alla ricorrente) impone al Collegio sindacale di vigilare sulla osservanza della legge e dell’atto costitutivo, ed ai Sindaci sono conferiti determinati poteri proprio in correlazione con tali doveri ed in funzione del loro adempimento, da intendersi non come semplici “facolta’” ma quali “poteri/doveri”. Cio’ e’ tanto vero in quanto l’articolo 151 dispone che i sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonche’ chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a societa’ controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle societa’ controllate.
La sentenza gravata – nel ripercorrere il “modo attivo” con cui deve essere svolta l’attivita’ di vigilanza demandata al collegio sindacale – ha operato, dunque, una corretta (in quanto analitica e coerente) interpretazione di ordine sistematico e teleologico dell’attribuito relativo ruolo operativo nell’ambito d’una societa’ quotata, secondo quanto conformante evocato dalla giurisprudenza di questa Corte, che ne ha ribadito la centralita’ della funzione in ragione, appunto, dei poteri/doveri attribuiti a tale organo.
5.3. – E’ stato, infatti, precisato come, in caso di omessa vigilanza sul rispetto della disciplina OPC, si sia al cospetto del mancato, od al piu’ dell’incompiuto esercizio da parte del ricorrente della sua individuale prerogativa (recte del suo potere-dovere di procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo), di richiedere all’organo gestorio informazioni in ordine alle operazioni poi sanzionate (cfr. Cass. n. 20438 del 2017; Cass. n. 20437 del 2017).
Correttamente, quindi, la Corte di merito ha escluso che la ricorrente, nella qualita’ di sindaco, fosse titolare di un mero controllo ex post sulla attivita’ dell’organo esecutivo e, in particolare, nelle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Banca. Siffatta interpretazione, oltre che errata, si pone in antitesi alla centralita’ dei compiti attribuiti a tale organo, nell’ambito del sistema dei controlli societari (articolo 2391-bis c.c.; articolo 4, comma 6, Regolamento Consob; articolo 2429 c.c., comma 2; articolo 153 TUF) al fine di assicurare (attraverso una adesione sostanziale alla ratio del precetto) la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale, onde prevenire i rischi di fenomeni espropriativi posti in essere ai danni degli azionisti di minoranza.
5.4. – Questa Corte, nel ribadire la centralita’ nel sistema dell’organo di controllo, ha affermato che “In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria la responsabilita’ dei sindaci sussiste anche con riguardo ad operazioni con parti correlate o in situazioni di potenziale conflitto di interessi degli amministratori, realizzate al di fuori dell’oggetto sociale (…). Il collegio sindacale, infatti, e’ sempre tenuto ad esplicare la sua funzione di controllo ed e’ ritenuto responsabile in ogni caso di… omesso o inadeguato esercizio dell’attivita’ di controllo…, non essendo il danno un elemento costitutivo dell’illecito, quanto invece parametro per la determinazione della sanzione; la responsabilita’ dei sindaci sussiste, dunque, indipendentemente dall’esito delle singole operazioni ed anche a fronte di insufficienti informazioni da parte degli amministratori, potendo gli stessi avvalersi della vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori, prevista dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 149” (Cass. n. 5357 del 2018).
Ed invero la funzione del collegio sindacale si estrinseca nel controllo del regolare svolgimento della gestione della societa’, posto che “Il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle societa’ per azioni ex articolo 403 c.c., non e’ circoscritto all’operato degli amministratori, ma si estende a tutta l’attivita’ sociale, con funzione di tutela non solo dell’interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali, e ricom prende, pertanto, anche l’obbligo di segnalare tutte le situazioni che esigano, in applicazione degli articoli 2446 e 2447 c.c., la riduzione del capitale sociale” (Cass. n. 2772 del 1999; conf. Cass. n. 5287 del 1998). Nelle societa’ quotate in borsa, tale dovere si fa ancora piu’ stringente, in vista della funzione di garanzia dell’equilibrio del mercato (cfr. Cass., sez. un., n. 20934 del 2009; Cass. n. 6037 del 2016). (…) Il principio, costantemente riaffermato da questa Corte, si ricollega dunque alla funzione di garanzia che i vari organismi di controllo sono deputati a svolgere nell’ambito delle societa’, soprattutto se quotate e strutturate in un’articolazione interna complessa, che preveda il riparto delle competenze gestorie tra diversi organi” (Cass. n. 33047 del 2018).
6. – Con il sesto motivo, la ricorrente censura la “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 193, comma 3, lettera a) TUF abrogato da Decreto Legislativo n. 72 del 2015, articolo 5; L. n. 154 del 2014, articolo 3, comma 1, lettera m), n. 2); articoli 70, 76 e 77 Cost. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, deducendo che il legislatore delegato non ha previsto il favor rei, per cui si continuano ad applicare alle persone fisiche sanzioni per fatti ormai non piu’ sanzionati o sanzionati in misura minore, con la conseguenza che il legislatore delegato, oltre a violare un principio di civilta’ giuridica, ha anche violato la Costituzione.
Secondo la ricorrente il legislatore delegato non aveva il potere di escludere il principio del favor rei in relazione alle modifiche dei presupposti di sanzioni, ma doveva modularne l’applicazione. Sarebbe quindi evidente il contrasto tra legge delega e legge delegata.
6.1. – Il motivo non e’ fondato.
6.2. – Riguardo al parametro costituzionale di cui all’articolo 117 Cost., con riferimento alle norme interposte contenute nella CEDU, questa Corte ha affermato che l’esclusione della retroattivita’ della piu’ favorevole disciplina sanzionatoria recata in materia di intermediazione finanziaria dal Decreto Legislativo n. 72 del 2015, non viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 Grande Stevens ed altri c/o Italia, atteso che tali principi vanno considerati nell’ottica del giusto processo, che costituisce l’ambito di specifico intervento della Corte EDU, e “non possono portare a ritenere sempre sostanzialmente penale una disposizione qualificata come amministrativa dall’ordinamento interno” (pag. 17).
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 72 del 2015, articolo 6, comma 2, le modifiche apportate alla parte 5 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob (e dalla Banca d’Italia) secondo le rispettive competenze ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 196-bis. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob (e dalla Banca d’Italia) continuano ad applicarsi le norme della parte 5 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente D.Lgs..
Nel caso di specie si e’ incontestabilmente al cospetto di violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni che la Consob e’ deputata ad emanare. Il riferimento ratione temporis e’ dunque da farsi alla disciplina del TUF antecedente alla novella di cui al Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
Piu’ esattamente questa Corte di legittimita’ non puo’ che reiterare il proprio insegnamento, secondo cui le modifiche alla parte 5 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, apportate dal Decreto Legislativo n. 72 del 2015, si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob, in tal senso disponendo l’articolo 6 del medesimo Decreto Legislativo e non e’ possibile ritenere l’applicazione immediata della legge piu’ favorevole, atteso che il principio cosiddetto del favor rei, di matrice penalistica, non si estende in assenza di una specifica disposizione normativa alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del tempus regit actum (cfr. Cass. n. 20689 del 2018). Si veda anche Cass. n. 29411 del 2011, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, i principi di legalita’, irretroattivita’ e di divieto dell’applicazione analogica di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 1, comportano l’assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilita’ della disciplina posteriore piu’ favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine, senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all’articolo 2 c.p., commi 2 e 3, i quali, recando deroga alla regola generale dell’irretroattivita’ della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore).
6.3. – Trattasi tuttavia di argomentazione che non risulta essere appagante, in quanto non appare idonea, di per se’ sola, ad escludere la possibilita’ di frizione tra l’ordinamento convenzionale e l’esclusione della retroattivita’ della lex mitior in materia di sanzioni amministrative. Se, infatti, e’ vero che l’ordinamento convenzionale non impone l’estensione in ogni campo dei principi propri della materia penale ai diversi principi invece propri della materia degli illeciti amministrativi, e’ tuttavia parimenti vero che l’attrazione di una sanzione amministrativa nell’ambito della materia penale in virtu’ dei menzionati criteri trascina, con se’, tutte e soltanto le garanzie previste dalle pertinenti disposizioni della Convenzione, come elaborate dalla Corte di Strasburgo. Rimane, invece, nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato aderente la definizione dell’ambito di applicazione delle ulteriori tutele predisposte dal diritto nazionale, in se’ e per se’ valevoli per i soli precetti e le sole sanzioni che l’ordinamento interno considera espressione della potesta’ punitiva dello Stato, secondo i propri criteri. Cio’, del resto, corrisponde alla natura della Convenzione Europea e del sistema di garanzie da essa approntato, volto a garantire una soglia minima di tutela comune, in funzione sussidiaria rispetto alle garanzie assicurate dalle Costituzioni nazionali.
Sicche’, detto diversamente, “cio’ che per la giurisprudenza Europea ha natura “penale” deve essere assistito dalle garanzie che la stessa ha elaborato per la “materia penale”; mentre solo cio’ che e’ penale per l’ordinamento nazionale beneficia degli ulteriori presidi rinvenibili nella legislazione interna” (cosi’, Corte Cost., n. 43 del 2017).
6.4. – Se, dunque, l’attribuzione della qualificazione di una sanzione amministrativa come sanzione sostanzialmente penale, secondo i criteri Engel, trascina con se’ tutte le garanzie previste dalle pertinenti disposizioni della Convenzione, tale attribuzione trascina con se’ non soltanto il diritto fondamentale al giusto processo, garantito dall’articolo 6 CEDU (sui cui si e’ pronunciata la sentenza Grande Stevens), ma anche il diritto fondamentale a non essere assoggettati ad una sanzione piu’ grave di quella prevista dalla legge vigente al momento del giudizio, garantito dall’articolo 7 CEDU, nell’interpretazione offertane dalla Corte EDU nella sentenza Scoppola c. Italia del 17 settembre 2009 (alla cui stregua tale articolo non sancisce solo il principio della irretroattivita’ delle leggi penali piu’ severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattivita’ della legge penale meno severa). La qualificazione di una sanzione amministrativa come “sostanzialmente penale” o no, secondo i criteri Engel, risulta allora necessaria non soltanto per stabilire se il procedimento per la relativa irrogazione debba rispettare le garanzie fissate dall’articolo 6 CEDU, ma anche per stabilire se la successione nel tempo di diverse disposizioni sanzionatorie soggiaccia al disposto dell’articolo 7 CEDU.
6.5. – Tanto premesso, va tuttavia rilevato che l’esito decisionale a cui e’ pervenuta la giurisprudenza in punto di non retroattivita’ della lex mitior per gli illeciti sanzionati dall’articolo 190, comma 2, T.U.F. deve essere confermato. Induce a tale conclusione la decisiva considerazione che alla sanzione contemplata in detta disposizione non puo’ riconoscersi natura sostanzialmente penale secondo i criteri Engel.
Questa sezione (Cass. n. 8046 del 2019) ha infatti chiarito che tanto le sanzioni di cui all’articolo 190 T.U.F., quanto quelle, piu’ afflittive, cui all’articolo 191 T.U.F., non sono equiparabili alle sanzioni previste per la manipolazione del mercato ex articolo 187-ter TUF (la cui natura sostanzialmente penale e’ stata affermata dalla Corte EDU nella sentenza Grande Stevens); e, cio’, in ragione della “diversa tipologia, severita’, nonche’ incidenza patrimoniale e personale, di queste ultime rispetto alle prime, dovendosi a tal fine tenere conto anche dell’assenza di sanzioni accessorie e della mancata previsione di una confisca obbligatoria (elementi presenti nella fattispecie scrutinata dalla Corte EDU (cfr. Cass. n. 27365 del 2018; Cass. n. 8806 del 2018; Cass. n. 8805 del 2018; Cass. n. 8855 del 2017).
Va pertanto ribadito che, in materia di intermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del TUF apportate dal Decreto Legislativo n. 72 del 2015 (relative alle condizioni di responsabilita’ dell’esponente aziendale per le violazioni di cui all’articolo 190 del TUF) non si applicano alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Consob (e della Banca d’Italia), in tal senso disponendo del medesimo Decreto Legislativo n. 72, articolo 6 e cio’ a prescindere dalla questione della retroattivita’ in mitius; e cio’ anche a voler soprassedere circa le condivisibili considerazioni del giudice di merito che evidenziano come, tenuto conto degli importi delle sanzioni applicabili, anche alla luce delle varie norme medio tempore modificate, e soprattutto dell’assenza di sanzioni amministrative accessorie comminate invece dagli articoli 187 bis e 187 ter, non ricorrano le condizioni di diritto per poter affermare la natura sostanziale penale delle sanzioni correlate agli illeciti amministrativi contestati al ricorrente (ritenendosi quindi che tale omessa considerazione sarebbe in contrasto con l’articolo 117 Cost., per la violazione della norma interposta rappresentata dalla CEDU, che in relazione alle sanzioni aventi carattere sostanziale penale impone di dover fare applicazione della norma sopravvenuta piu’ favorevole).
6.6. – Ne deriva che tale affermazione mina alla radice l’intero impianto argomentativo della ricorrente, che evidentemente presuppone la qualificazione in termini sostanziali penali della sanzione de qua. La negazione di tale carattere, e la riaffermazione del carattere strettamente amministrativo dell’illecito oggetto del procedimento in esame, comportano che debba farsi applicazione del tradizionale principio di questa Corte (ex multis Cass. n. 29411 del 2011) per il quale in tema di sanzioni amministrative, i principi di legalita’, irretroattivita’ e di divieto dell’applicazione analogica di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 1, comportano l’assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilita’ della disciplina posteriore piu’ favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine, senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all’articolo 2 c.p., commi 2 e 3, i quali, recando deroga alla regola generale dell’irretroattivita’ della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore.
Detta impostazione non viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 (Grande Stevens ed altri c/o Italia), secondo la quale l’avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate dalla Consob sui medesimi fatti violerebbe il principio del ne bis in idem, atteso che tali principi vanno considerati nell’ottica del giusto processo, che costituisce l’ambito di specifico intervento della Corte, ma non possono portare a ritenere sempre sostanzialmente penale una disposizione qualificata come amministrativa dal diritto interno, con conseguente irrilevanza di un’eventuale questione di costituzionalita’ ai sensi dell’articolo 117 Cost..
6.7. – Trattasi peraltro di conclusioni che sono confortate anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale con la pronuncia (Corte Cost. n. 193 del 2016), ha ritenuto non fondata la questione di legittimita’ costituzionale della L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 1, impugnato, in riferimento all’articolo 3 Cost., articolo 117 Cost., comma 1, articoli 6 e 7 CEDU, nella parte in cui – nel definire il principio di legalita’ che consente di irrogare sanzioni amministrative solo in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e nei casi e per i tempi ivi considerati – non prevede l’applicazione della legge successiva piu’ favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. In tal senso osservando che la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che ha enucleato il principio di retroattivita’ della legge penale meno severa, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensi’ singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell’ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell’ordinamento convenzionale (Cass. n. 20377 del 2019).
L’invocato intervento additivo risulta travalicare l’obbligo convenzionale e disattende la necessita’ della preventiva valutazione della singola sanzione come convenzionalmente penale. Nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, non si rinviene l’affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio di retroattivita’ della legge piu’ favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Ne’ sussiste un analogo vincolo costituzionale poiche’ rientra nella discrezionalita’ del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore. Il differente e piu’ favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni, come quelle tributarie e valutarie, trova fondamento nelle peculiarita’ che caratterizzano le rispettive materie e non puo’ trasformarsi da eccezione a regola, coerentemente con il principio generale di irretroattivita’ della legge e con il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali (articoli 11 e 14 preleggi).
6.8. – Si ravvisano queste, quali considerazioni che trovano riscontro anche nella sentenza (Corte Cost. 43 del 2017), che nel ritenere infondate le questioni di legittimita’ costituzionale della L. 11 marzo 1953, n. 87, articolo 30, comma 4, sollevate, in riferimento all’articolo 3, articolo 25, comma 2 e articolo 117, comma 1, quest’ultimo in relazione agli articoli 6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevede la propria applicabilita’ alle sentenze irrevocabili con le quali e’ stata inflitta una sanzione amministrativa qualificabile come “penale” ai sensi del diritto convenzionale, ha ribadito che anche per le sanzioni qualificate come amministrative dal diritto interno, ma suscettibili nell’ottica convenzionale di essere individuate come aventi carattere penale, non e’ possibile reputare automaticamente estese alle stesse le garanzie che l’ordinamento statuale riserva alle sole sanzioni penali cosi’ come qualificate dall’ordinamento interno, palesandosi quindi legittima la differente applicazione delle regole in tema di ius superveniens favorevole in relazione agli illeciti amministrativi, anche laddove siano qualificabili come penali in base alle norme CEDU.
Le superiori considerazioni consentono quindi di affermare che, proprio in ragione dell’esclusione della “natura penale” delle sanzioni in esame, non si profila un ipotetico vizio di eccesso di delega (per asserito contrasto con gli articoli 70, 76 e 77 Cost.), tenuto conto che la legge in questione affidava al legislatore delegato una valutazione autonoma in merito all’opportunita’ di estendere il principio del favor rei a seguito della novella; valutazione che pero’, in assenza di una sanzione qualificabile come penale, non imponeva a rime obbligate la sua attuazione.
Sicche’ l’interpretazione fornita dal Giudice d’Appello secondo cui la scelta del legislatore delegato di non introdurre il principio del favor rei con le modifiche recate dal Decreto Legislativo n. 72 del 2015, risulta compatibile rispetto ai contenuti della legge delega – e’ l’unica prospettabile e aderente al chiaro dato letterale che, con interpretazione costituzionalmente conforme, rimette al Governo esclusivamente il compito di “valutare l’estensione del principio”; essendo evidente che cio’ non significa prevederne senz’altro l’applicazione.
7. – Va pertanto rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresi’ la dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.100,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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