Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 agosto 2022| n. 24812.

Il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda

Il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell’articolo 112 cod. proc. civ., va riferito appunto alla domanda, e dunque all’istanza con la quale la parte chiede l’emissione di un provvedimento giurisdizionale in ordine al diritto sostanziale dedotto in giudizio. Ne discende che non è predicabile un vizio di infrapetizione per l’omessa adozione da parte del giudice di un provvedimento di carattere ordinatorio (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso con cui l’Inps aveva lamentato la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. per infrapetizione avendo la corte del merito omesso di provvedere in merito alla domanda, proposta in via gradata dall’Istituto, di sospendere il giudizio, ex articolo 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione di un giudizio per cassazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 18 giugno 2020, n. 11802; Cassazione, sezione civile I, sentenza 2 marzo 2016, n. 4120; Cassazione, sezione civile II, sentenza 25 giugno 2010, n. 15353; Cassazione, sezione civile III, sentenza 10 marzo 2006, n. 5246).

Ordinanza|16 agosto 2022| n. 24812. Il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda

Data udienza 3 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Inps – Indebito – Ricorso per cassazione – Censure inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18808/2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIEENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. – (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 148/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/01/2016 R.G.N. 4967/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.

FATTO

RILEVATO CHE:
1. la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’Inps al pagamento, in favore dell’odierna societa’ controricorrente, di Euro 33.751,00 oltre interessi legali dal 20 maggio 2008 al saldo; ha dichiarato, invece, cessata la materia del contendere per la domanda di pagamento di Euro 3.201,61;
2. per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di appello ha osservato che il credito opposto in compensazione dall’Inps non era ne’ certo, ne’ liquido sicche’ non poteva operare la compensazione giudiziale ex articolo 1243 c.c.. A tale riguardo, ha rilevato che la sentenza accertativa del credito da compensare era stata impugnata in cassazione ed il giudizio era pendente;
3. avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’Inps, anche nella qualita’ indicata in epigrafe, con un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, la societa’ in epigrafe.

DIRITTO

CONSIDERATO CHE:
4. con l’unico motivo di ricorso, l’INPS ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 – la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per infrapetizione poiche’ la Corte di appello di Roma avrebbe omesso di provvedere in merito alla domanda, proposta in via gradata dall’istituto, di sospendere il giudizio, ex articolo 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio per Cassazione;
5. il motivo e’ infondato;
6. va ricordato, infatti, che il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., va riferito appunto alla domanda, e dunque all’istanza con la quale la parte chiede l’emissione di un provvedimento giurisdizionale in ordine al diritto sostanziale dedotto in giudizio;
7. ne discende che non e’ configurabile un vizio di infrapetizione per l’omessa adozione da parte del giudice di un provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativo alla sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. (cfr. Cass. n. 5246 del 2006; Cass. n. 15353 del 2010; Cass. n. 4120 del 2016; in motiv., § 5 Cass. n. 11802 del 2020);
8. in applicazione dell’esposto principio, consegue il rigetto del ricorso;
9. le spese liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza, sono distratte in favore dell’avvocato (OMISSIS), dichiaratosi antistatario;
10. sussistono, altresi’, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5.250,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avvocato (OMISSIS).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello previsto dallo stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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