Il ricorso incidentale che investa questioni pregiudiziali di rito

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|12 agosto 2022| n. 24750.

Il ricorso incidentale che investa questioni pregiudiziali di rito

Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Non costituisce decisione implicita quella di merito adottata senza espressa pronunzia sulla tempestività o meno dell’azione giudiziaria rispetto ad una decadenza sostanziale comminata dalla legge.

Sentenza|12 agosto 2022| n. 24750. Il ricorso incidentale che investa questioni pregiudiziali di rito

Data udienza 4 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Inps – Lavoratori di pubblica utilità – Incentivo di cui all’art. 3 comma 5 dm n. 78/98 – Ricorso incidentale della parte vittoriosa nel merito contenente questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito – Analisi prioritaria – Applicazione termine di decadenza annuale di cui all’art. 47 dpr n. 639/70 e successive modifiche – Rilevabilità d’ufficio della decadenza anche in sede di legittimità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANCINO Rossana – Presidente

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26972/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), dello (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente principale –
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 3165/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 22/12/2016 R.G.N. 1097/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, visto il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 22.12.2015, la Corte d’appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di (OMISSIS) volta ad ottenere l’incentivo di cui al Decreto Ministeriale n. 78 del 1998, articolo 3, comma 5, spettante ai lavoratori socialmente utili che abbiano rinunciato a partecipare a progetti di lavoro finanziati dalla mano pubblica.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che, non avendo il lavoratore previamente rinunciato al progetto promosso dal Comune di Noci nell’ambito del quale era stato inserito, difettasse in radice uno dei presupposti per la maturazione del diritto fatto valere in giudizio; sotto altro profilo, ha ritenuto che l’oggetto della convenzione stipulata tra il Comune di Noci e la cooperativa Progetto Occupazione, nell’ambito della quale egli aveva prestato servizio quale associato, non avesse la finalita’ di contrarre il bacino dei lavoratori socialmente utili, ma al contrario di garantirne la stabilita’ occupazionale, riguardando l’affidamento dello stesso progetto di lavori di pubblica utilita’ gia’ approvato dalla Commissione Regionale per l’Impiego della Regione Puglia in data 27.7.1998.
Avverso tali statuizioni (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. L’INPS ha resistito con controricorso, proponendo altresi’ ricorso incidentale basato su un motivo e successivamente illustrato con memoria.
Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale e l’assorbimento del principale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 468 del 1997, articolo 12, comma 5, e del Decreto Ministeriale 21 maggio 1998, articolo 4, per avere la Corte di merito ritenuto che egli non avesse rinunciato al progetto di lavori socialmente utili promosso dal Comune di Noci.
Con il secondo motivo del ricorso principale, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte territoriale ritenuto che la cooperativa Progetto Occupazione avesse lo scopo non gia’ di contrarre il bacino dei lavoratori socialmente utili, ma di garantirne la stabilita’ occupazionale.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, proposto condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47, per non avere la Corte di merito rilevato l’intervenuta decadenza dal beneficio per cui e’ causa, in ragione del decorso del termine annuale per la proposizione dell’azione giudiziaria.
Tale ultima doglianza, ancorche’ proposta in via condizionata, deve essere esaminata con priorita’ rispetto al ricorso principale, in continuita’ con il consolidato principio di diritto secondo cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, deve essere esaminato con priorita’ se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito (cosi’, tra le piu’ recenti, Cass. n. 4619 del 2015, sulla scorta di Cass. S.U. n. 7381 del 2013), e tenendo altresi’ conto che nella decisione di merito, che sia stata adottata senza che il giudice si sia espressamente pronunciato sulla tempestivita’ o meno dell’azione giudiziaria rispetto alla decadenza sostanziale comminata dalla legge per il decorso dei termini prescritti per il suo esercizio, non e’ ravvisabile alcuna decisione implicita sulla questione suscettibile di passare in giudicato in difetto di impugnazione (Cass. S.U. n. 26019 del 2008 e succ. conf.). Cio’ posto, la censura dell’INPS e’ fondata: e’ sufficiente sul punto ricordare che anche in materia di prestazioni previdenziali riconosciute a favore dei lavoratori socialmente utili trova applicazione la decadenza annuale, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47, nel testo modificato dal Decreto Legge n. 384 del 1992, articolo 4, conv. con L. n. 438 del 1992 (Cass. n. 18097 del 2016), e rilevare che, nel caso di specie, a fronte di una domanda proposta in data 30.1.2001 (cosi’ il ricorso per cassazione, pag. 2), il ricorso giurisdizionale e’ stato depositato solo in data 16.6.2004 (ibid.), dunque ben oltre il termine di decadenza de quo.
Pertanto, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 2969 c.c., la decadenza in materia sottratta alla disponibilita’ delle parti, qual e’ quella in materia previdenziale, puo’ essere sempre rilevata d’ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimita’, s’intende a condizione che non si richiedano nuovi accertamenti di fatto (giurisprudenza consolidata fin dalle risalenti Cass. nn. 3533 del 1972 e 5338 del 1987), la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del ricorso incidentale e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da (OMISSIS).
Tenuto conto che l’eccezione di decadenza e’ stata sollevata solo in questa fase di legittimita’, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo, mentre, in considerazione del necessario assorbimento del ricorso principale, deve negarsi la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiarando assorbito il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da (OMISSIS). Compensa le spese dell’intero processo.

 

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