Il divieto tassativo di inversione ad “U”

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 15 giugno 2020, n. 11441.

La massima estrapolata:

Il divieto tassativo di inversione ad “U” sulle autostrade o e sulle principali strade extraurbane si estende anche agli spazi per l’incolonnamento antistanti i caselli ed anche in presenza di doppia corsia separata da striscia discontinua.

Ordinanza 15 giugno 2020, n. 11441

Data udienza 22 novembre 2019

Tag – parola chiave: Circolazione stradale – Inversione ad U in prossimità del casello – Sanzione amministrativa – Aree per l’incolonnamento dei veicoli – Parti dell’autostrada – Codice della strada – Regole – Applicabilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7088-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PREFETTURA UTG DI PRATO, POLIZIA DI STATO SEZIONE POLIZIA STRADALE DI PISTOIA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 705/2017 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 22/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 905/2017, ha rigettato il gravame proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del giudice di pace di Prato, n. 915/2014, che aveva respinto l’opposizione proposta per l’annullamento del verbale di contestazione notificato dalla Prefettura di Prato per della violazione dell’articolo 176 C.d.S., commi 1 e 19, avendo effettuato inversione di marcia in prossimita’ del casello autostradale.
Avverso la sentenza del Tribunale di Prato, il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi.
Le amministrazioni sono rimaste intimate.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
In prossimita’ dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.
Atteso che:
con il primo e il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 176, commi 1 e 19, nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. In particolare, il (OMISSIS) sostiene che il Tribunale di Prato sarebbe incorso nell’erronea attribuzione della qualifica di autostrada al piazzale posto successivamente al casello autostradale, dove egli aveva eseguito l’inversione di marcia, in quanto dalla definizione di “autostrada” espressa dal C.d.S., particolarmente dettagliata, non si evince che tale tratto stradale ne possa far parte. Inoltre, il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia omesso l’esame dell’eccezione sollevata in merito alle caratteristiche del predetto tratto stradale caratterizzato da corsie parallele suddivise da strisce longitudinali discontinue. I due motivi – che per evidenti ragioni di connessione argomentativi, rappresentata dall’interpretazione e dalla valutazione delle risultanze istruttorie, possono essere trattati congiuntamente – sono infondati e non possono trovare ingresso.
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico posto dall’articolo 176 C.d.S., comma 1, lettera A), non riguarda solo le manovre compiute sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade ma anche quelle effettuate all’altezza dei varchi, zone queste ultime nelle quali sono da ricomprendere le aree immediatamente circostanti i caselli autostradali, poiche’ le manovre di inversione provocherebbero grave turbamento alla circolazione in una zona utilizzata esclusivamente per l’uscita e l’entrata in autostrada, essendo inaspettata la presenza di veicoli che non mantengono un assetto di marcia conforme a quello ivi previsto (Cass. n. 17037 del 2005).
Ne’ e’ pertinente il precedente richiamato dal ricorrente – Cass. n. 9059 del 2001 – riferendosi al caso di inversione del senso di marcia compiuto in tratto di viabilita’ ordinaria (l’autovettura infatti doveva accedere ad un parcheggio limitrofo alla zona antistante il casello autostradale), quindi e’ in coerenza con l’orientamento consolidato sopra illustrato.
Il Tribunale di Prato ha applicato in modo conforme i suddetti principi, esaminando anche l’eccezione sollevata dal ricorrente, in merito alle strisce longitudinali discontinue poste sul piazzale, come si evince dalla stessa sentenza nella parte in cui specifica che gli spazi per l’incolonnamento dei veicoli ai caselli fanno parte delle autostrade e sono soggetti alla medesima disciplina, quale che sia la conformazione del tratto terminale (carreggiata, svincolo, rampa o altro) su cui insistono, tant’e’ che i segnali di inizio e fine sono posti all’esterno di tali aree (prima dell’ingresso e dopo l’uscita), indicando la medesima sentenza del 2001 oggi invocata.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Non essendo state svolge difese dalle controparti rimaste intimate, non vi e’ pronuncia sulle spese processuali.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1-quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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