Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 9 maggio 2016, n. 9292
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23689/2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimati –
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6429/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2010 R.G.N. 7689/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e inammissibilita’ del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Napoli con sentenza depositata il 13 ottobre 2010, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Napoli, ha accolto la domanda proposta da (OMISSIS) e ha condannato l’Inps al pagamento in favore del ricorrente dell’assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 1/8/2001 e con interessi dal 1/12/2001 fino al saldo. Ha compensato un terzo delle spese di lite di entrambi gradi del giudizio, mentre ha condannato l’Inps al pagamento dei restanti due terzi.
2. La Corte ha ritenuto esistente il requisito sanitario della riduzione della capacita’ lavorativa generica e specifica pari al 74% a far tempo dalla data della domanda amministrativa del 16/7/2001; ha altresi’ ritenuto che, in ragione del tempo della presentazione della domanda e dell’eta’ dell’assistito, ultrasessantenne, vigendo la legge n. 68/1999, non era necessario richiedere la sua iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio.
3. Contro la sentenza, l’Inps propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso il (OMISSIS), il quale propone ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo, illustrato da memoria. Il Ministero dell’economia e delle finanze non svolge attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso dell’Inps e’ fondato su un unico motivo, dedotto sotto la specie della violazione ed errata applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, articolo 13, della L. 12 marzo 1999, n. 68, articoli 1, 6, 8 e 22, e dell’articolo 2697 c.c.. Si assume l’erroneita’ della decisione nella parte in cui ha ritenuto non necessario l’accertamento del requisito socio-economico dell’ incollocazione lavoro ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno mensile previsto dall’articolo 13 citato, rilevandosi che, quand’anche si ritenesse sufficiente la mera richiesta di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, e non anche l’iscrizione, era comunque necessario che il ricorrente provasse anche attraverso le presunzioni il detto requisito.
2. Il ricorso incidentale condizionato e’ invece fondato sul rilievo che tanto l’iscrizione quanto la richiesta di iscrizione non potevano essere effettuate dal ricorrente perche’ al tempo della presentazione della domanda amministrativa (16/7/2001), il ricorrente non aveva un grado di invalidita’ tale da consentirgli di iscriversi al collocamento speciale e che solo dopo la sentenza del 3/11/2005, e il riconoscimento di una percentuale di invalidita’ del 60% l’iscrizione sarebbe stata possibile. Tuttavia a tale data era venuto meno l’obbligo dell’iscrizione avendo il ricorrente compiuto 66 anni.
3. Il ricorso dell’INPS e’ ammissibile, avendo la parte specificamente individuato la censura rivolta alla sentenza impugnata, ricondotta correttamente nell’alveo dell’articolo 360 c.p.c., n. 3.
4. La questione ha formato oggetto di numerose decisioni e da ultimo e’ stata espressamente affrontata da Cass., 28 agosto 2013, n. 19833, che qui si richiama per darvi continuita’.
5. Il quadro normativo e’ piu’ volte variato nel tempo.
6. La norma base e’ costituita dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, articolo 13. Tale articolo e’ stato modificato nel 2007, ma la modifica non si applica al caso in esame che deve essere deciso in base al testo previgente, per il quale: “Ai mutilati ed invalidi civili di eta’ compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita’ lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e’ concesso a carico dello stato ed a cura del ministero dell’interno, un assegno mensile di Lire 12.000 per tredici mensilita’, con le stesse condizioni e modalita’ previste per l’assegnazione della pensione di cui allo articolo precedente”.
7. La norma richiede, oltre al requisito sanitario, che il soggetto sia “incollocato al lavoro”.
8. Con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, articolo 1, comma 35, il requisito occupazionale e’ cambiato: non si richiede piu’ la “incollocazione al lavoro”, ma semplicemente lo stato di inoccupazione, in quanto la legge individua il requisito in questi termini: disabili “che non svolgono attivita’ lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”.
9. Tra i due concetti vi e’ differenza, nel senso che il disabile incollocato al lavoro deve intendersi come il disabile che, essendo privo di lavoro, si e’ iscritto o ha chiesto di iscriversi negli elenchi speciali per l’avviamento al lavoro. Ha cioe’ attivato il meccanismo per l’assunzione obbligatoria.
10. Anche quest’ultima disciplina e’ tuttavia cambiata negli ultimi anni, in quanto la normativa dettata dalla L. n. 482 del 1968, e’ stata totalmente modificata dalla L. n. 68 del 1999, ed il cambiamento normativo riguarda anche il caso in esame, essendo intervenuto sin dal 1999.
11. La legge del 1968 (con la quale si coordinava la legge sulla invalidita’ civile del 1971 nel suo testo originario) consentiva all’invalido di chiedere l’iscrizione negli elenchi mediante la presentazione di una domanda munita della necessaria documentazione attestante la sussistenza dei requisiti. In questo contesto, l’incollocato al lavoro era l’invalido privo di occupazione che, mediante la presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi, si era reso disponibile all’assunzione obbligatoria.
12. Ricostruendo il quadro normativo dell’epoca, le Sezioni unite affermarono: “Ai fini del diritto all’assegno d’invalidita’ previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, articolo 13, l’invalido e’ da ritenersi “incollocato al lavoro” non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione ma solo quando, essendo iscritto (o avendo presentato domanda. d’iscrizione ai sensi della L. n. 482 del 1968, articolo 19) nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non abbia conseguito un’occupazione in mansioni compatibili”. (Cass., Sez. Un., 10/01/1992, n. 203).
13. La normativa sulle assunzioni dei disabili introdotta nel 1999 e’ piu’ complessa, perche’ si puo’ richiedere l’iscrizione negli elenchi previsti dalla L. n. 68 del 1999, articolo 8, solo se e’ stata esperita una fase preliminare volta all’accertamento dei requisiti sanitari previsti dall’articolo 1, comma 1 (minorazioni che comportino una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 45%, o situazioni analoghe previste dalle ulteriori lettere del medesimo articolo).
14. Per espressa previsione dell’articolo 1, comma 4, il diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili (e quindi la possibilita’ di fare la domanda di iscrizione nelle liste) sorge solo dopo l’accertamento dei requisiti sanitari su indicati ad opera delle commissioni mediche previste dalla L. n. 104 del 1992, articolo 4.
15. Questa fase e’ stata pertanto definita “rigorosamente propedeutica” (Cass. 9502 del 2012): se non viene esaurita, se la riduzione della capacita’ lavorativa non e’ stata “accertata” (L. n. 68 del 1999, articolo 1, commi 1 e 4) il disabile non puo’ chiedere l’iscrizione nelle liste. E la legge non fissa termini alla commissione medica per il suo espletamento.
16. Puo’ accadere che la commissione impieghi del tempo per accertare che il disabile presenta i requisiti sanitari per l’iscrizione negli elenchi. Sino a quel momento il disabile non ha diritto di proporre la domanda per essere iscritto negli elenchi, perche’ quel diritto nasce solo a seguito dell’accertamento positivo della commissione. Una domanda quando l’accertamento ancora non e’ stato effettuato sarebbe inutile per il disabile e dannosa per l’amministrazione, che dovrebbe esaminare e congelare istanze in parte destinate a non avere seguito.
17. L’assetto normativo su ricostruito, se applicato continuando a collegare il requisito della incollocazione al lavoro alla iscrizione negli elenchi o anche semplicemente alla domanda di iscrizione, comporterebbe un serio problema di compatibilita’ con i principi fissati dall’articolo 38 Cost..
18. La Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionali, sotto il profilo della ragionevolezza coordinato con i principi dell’articolo 38 Cost., previsioni che fissavano la decorrenza di una prestazione previdenziale alla data del rilascio di un certificato, il quale puo’ ritardare oltre i tempi tecnici occorrenti per l’accertamento, a causa di disfunzioni dell’apparato burocratico. Il giudice delle leggi ha ritenuto che, quando all’atto della introduzione del procedimento amministrativo sussistono tutti i presupposti del diritto alla prestazione previdenziale, la durata del procedimento non deve andare a detrimento delle ragioni fatte valere con la domanda (Corte cost., sentenza n. 483 del 1995).
19. Nel caso in esame, il tenore delle disposizioni consente di operare una interpretazione che eviti il contrasto con i principi su richiamati, affermando, in conformita’ a Cass. 12 giugno 2012, n. 9502, che, ai fini della sussistenza del requisito dell’incollocazione al lavoro, e’ sufficiente la prova della richiesta (non di iscrizione negli elenchi, ma anche solo) di essere sottoposto agli accertamenti medici da parte delle commissioni previste dalla L. n. 104 del 1992, articolo 4 (che, nel sistema della L. n. 68 del 1999, sono condizione necessaria per poter chiedere l’iscrizione negli elenchi).
20. Il disabile in tal caso dovra’ comunque fornire anche la prova di non aver lavorato in quel periodo. Tale prova, in giudizio, potra’ essere data con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni. L’unico limite e’ costituito dal fatto che non potra’ essere fornita con una mera dichiarazione dell’interessato, anche se rilasciata con formalita’ previste dalla legge per le autocertificazioni, che puo’ assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed e’, invece, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (Cass., ord., 20/12/2010, n. 25800).
21. Per completezza di trattazione, deve poi aggiungersi che, se l’interessato propone la domanda amministrativa per ottenere l’assegno d’invalidita’ civile dopo che le commissioni mediche si sono gia’ espresse dichiarandolo idoneo alla iscrizione degli elenchi, allora rimane ferma la necessita’ della prova di aver richiesto l’iscrizione negli elenchi. Parimenti rimane ferma la necessita’ di tale prova nel caso in cui il requisito sanitario della invalidita’ del 74% o superiore venga accertato in giudizio con decorrenza (differita) successiva all’accertamento delle commissioni ex L. n. 104 del 1992.
Anche in questo caso l’interessato dovra’ dimostrare che, ricevuto tale accertamento positivo, si e’ attivato per ottenere l’iscrizione negli elenchi.
22. In conclusione, dalla entrata in vigore della L. n. 68 del 1999, sino a quando la L. n. 247 del 2007, non ha trasformato il requisito occupazionale (da incollocazione al lavoro in mera mancanza di occupazione), il disabile che richiede l’assegno d’invalidita’ civile deve provare non solo di non aver lavorato, ma anche di essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili. Questa attivazione, sino a quando le commissioni mediche competenti all’accertamento delle condizioni sanitarie per l’iscrizione negli elenchi non si sono pronunciate, puo’ essere provato dimostrando di aver richiesto detto accertamento; una volta intervenuto l’accertamento positivo, dimostrando di essere stato iscritto negli elenchi o quanto meno di aver richiesto l’iscrizione.
23. La controversia in esame, deve pertanto essere decisa in base al seguente principio di diritto: “Il requisito della incollocazione al lavoro, nello specifico contesto normativo che caratterizza il periodo di tempo tra l’entrata in vigore della L. n. 68 del 1999, e l’entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, puo’ dirsi sussistente qualora l’interessato, che ne ha l’onere, provi: 1) di non aver svolto attivita’ lavorativa e 2) di aver richiesto l’accertamento di una riduzione dell’attivita’ lavorativa, in misura tale da consentirgli l’iscrizione negli elenchi della L. 12 marzo 1999, n. 68, articolo 8, da parte delle commissioni mediche competenti a tal fine. Nel caso in cui tale accertamento sia precedente rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario per l’invalidita’ (riduzione della capacita’ lavorativa del 74% o superiore), sara’ necessaria la prova di aver ottenuto o quanto meno richiesto l’iscrizione negli elenchi di cui alla L. n. 68 del 1999, articolo 8”.
24. Alla luce di questo principio, il ricorso dell’INPS deve essere accolto, mentre va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato, che propone una lettura delle norme diversa e non conforme a diritto. All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza ed il suo rinvio ad altro giudice d’appello che riesaminera’ la controversia in forza del principio di diritto su specificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
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