Il difetto di giurisdizione per illegittima composizione dell’organo giudicante non può trovare fondamento nella semplice violazione di norme processuali

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 7 settembre 2018, n. 21926.

La massima estrapolata:

Il difetto di giurisdizione per illegittima composizione dell’organo giudicante non può trovare fondamento nella semplice violazione di norme processuali quali quelle che disciplinano l’astensione di membri del collegio. È invece necessario che si possa ravvisare un’effettiva alterazione strutturale del collegio giudicante che renda impossibile identificarlo con l’organo delineato dalla legge e involga vizi di numero o qualità dei suoi membri.

Sentenza 7 settembre 2018, n. 21926

Data udienza 13 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f.

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17238-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso la sig.ra (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 114/2015 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA depositata il 28/04/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal Consigliere BIAGIO VIRGILIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza n. 114/A/2015, depositata il 28 aprile 2015, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, per quanto qui ancora interessa, ha rigettato l’appello di (OMISSIS) contro la sentenza di primo grado che, in integrale accoglimento della domanda proposta dal Procuratore regionale, lo aveva condannato, in qualita’ di direttore generale della A.U.S.L. n. (OMISSIS) (ora Azienda sanitaria provinciale di Catania), al pagamento di Euro 371.941,63, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali scaturiti da conferimenti di incarichi professionali a soggetti esterni all’Amministrazione.
1.2. Il giudice d’appello, in particolare e in sintesi, ha ritenuto che: a) non vi erano i presupposti per disporre, ai sensi dell’articolo 295 cod. proc. civ., la sospensione del giudizio in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del processo penale pendente a carico dello (OMISSIS) per abuso d’ufficio (nell’ambito del quale era intervenuta sentenza di primo grado di assoluzione perche’ il fatto non costituisce reato), data l’autonomia del giudizio in materia di responsabilita’ amministrativa per danno erariale e dovendosi escludere la violazione del principio del ne bis in idem; b) non vi era alcun difetto di giurisdizione del giudice contabile per aver sindacato nel merito scelte discrezionali, in violazione della L. n. 20 del 1994, articolo 1, comma 1, essendosi il giudice di primo grado limitato a verificare se i comportamenti tenuti e i provvedimenti emessi dallo (OMISSIS) fossero o meno conformi alle norme vigenti in materia, nonche’ ai fondamentali canoni di razionalita’, economicita’, efficienza ed efficacia, costituenti veri e propri limiti legali dell’azione amministrativa; c) dall’esame della documentazione relativa ai singoli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti nel 2006, ai sensi della Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 7, comma 6, a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in qualita’ di esperti esterni, risultavano violati i consolidati principi secondo i quali 1) la P.A. deve operare avvalendosi ordinariamente del personale in servizio; 2) soltanto nel caso in cui debba soddisfare specifiche e temporanee esigenze cui non possa assolutamente far fronte con il proprio personale, puo’ far ricorso ad esperti esterni di provata competenza; 3) il compenso non puo’ essere determinato in maniera arbitraria ma va rapportato a specifici e documentati parametri.
2. Avverso la sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato con memoria, cui resiste con controricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del giudice a quo in ragione dell’illegittima composizione del collegio giudicante per violazione dell’articolo 51 c.p.c., n. 4, derivante dal fatto che due suoi membri (il presidente e il consigliere relatore) avevano gia’ partecipato al collegio che aveva rigettato l’istanza di definizione agevolata del giudizio d’appello; in subordine solleva questione di legittimita’ costituzionale, in riferimento agli articoli 24, 104 e 111 Cost., degli articoli 51 e 52 c.p.c..
Il motivo e’ inammissibile, poiche’ la carenza di giurisdizione per illegittima composizione di un giudice speciale e’ ravvisabile solo in caso di alterazione strutturale dell’organo giudicante, per vizio di numero o qualita’ dei suoi membri, che ne precluda l’identificazione con l’organo delineato dalla legge, mentre la denuncia di violazione di norme processuali (quale, nella specie, la dedotta mancata astensione di membri del collegio) esorbita dai limiti del sindacato delle sezioni unite (Cass., Sez. U., 13/7/2006, n. 15900; 6/5/2015, n. 9099; cfr., anche, piu’ in generale, Cass., Sez. U., 16/1/2007, n. 753; 1/7/2009, n. 15383; 26/7/2011, n. 16246; 12/6/2018, n. 15342).
Ne discende il difetto di rilevanza della prospettata questione di legittimita’ costituzionale.
2. Col secondo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice contabile e’ denunciato per lesione della “riserva di amministrazione”, cioe’ per l’insindacabilita’ nel merito delle scelte discrezionali compiute dal ricorrente.
Il motivo e’ inammissibile.
La Corte dei conti, infatti, secondo consolidata giurisprudenza, non viola i limiti esterni della propria giurisdizione, con sconfinamento nella sfera del merito riservata alla p.a., quando ritenga illegittimo il ricorso ad incarichi esterni in assenza dei presupposti di legge, costituiti dall’alto contenuto di professionalita’ e dalla ricorrenza di eventi straordinari ai quali non si possa far fronte con la struttura burocratica esistente (tra altre, Cass., Sez. U., 5/3/2009, n. 5288; 9/5/2011, n. 10069; 23/11/2012, n. 20728; 13/12/2017, n. 29920).
Il principio si inquadra in quello, piu’ generale, in virtu’ del quale la Corte dei conti puo’ e deve verificare la compatibilita’ delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico, che devono essere ispirati ai criteri di economicita’ e di efficacia, con il solo limite del divieto di compiere valutazioni di mera opportunita’ o non condivisione (tra le recenti, Cass., Sez. U., 7/11/2013, n. 25037; 15/3/2017, n. 6820; 27/12/2017, n. 30990).
Va aggiunto che la doglianza, formulata nell’ambito del motivo, concernente la condanna del ricorrente al pagamento dell’intero importo degli emolumenti corrisposti agli esperti senza tener conto dei vantaggi conseguiti all’amministrazione, e’ inammissibile, attenendo chiaramente ai limiti interni della giurisdizione
3. Con la terza censura, il ricorrente denuncia ancora il difetto di giurisdizione per violazione del principio del ne bis in idem, sancito dall’articolo 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, a seguito dell’intervenuta assoluzione del ricorrente in sede penale.
Anche questo motivo si rivela inammissibile, in quanto il vizio denunciato si risolve in un error in iudicando sui limiti interni della giurisdizione, sotto il profilo della proponibilita’ o proseguibilita’ della domanda per effetto di una precedente pronuncia del giudice penale (o civile), laddove il sindacato del giudice di legittimita’ e’ circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione, e considerato che l’eventuale interferenza tra il giudizio penale (come pure il giudizio civile) e quello contabile pone esclusivamente un problema di proponibilita’ dell’azione di responsabilita’ erariale, essendo le giurisdizioni reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche in relazione allo stesso fatto materiale (da ult., Cass., Sez. U., 28/12/2017, n. 31107).
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
5. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese, in ragione della qualita’ di parte solo in senso formale del Procuratore presso la Corte dei conti.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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