Il detenuto sottoposto a regime differenziato

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 maggio 2021| n. 19290.

Il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari – in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza – mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis.

Sentenza|17 maggio 2021| n. 19290. Il detenuto sottoposto a regime differenziato

Data udienza 9 aprile 2021

Integrale

Tag – parola Magistrati – Magistrato di sorveglianza – Diritti dei detenuti – Il detenuto sottoposto a regime differenziato – Colloquio mensile con i familiari attraverso la piattaforma slipe – Diniego – Annullamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo – Presidente

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Novara in data 28/4/2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tocci Stefano, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 28/4/2020, il Magistrato di sorveglianza di Novara dichiaro’ inammissibile il reclamo proposto nell’interesse di (OMISSIS), detenuto nella Casa circondariale di Novara in regime di L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 41-bis, (Ord. pen.), avverso il diniego della Direzione del carcere di effettuare il colloquio mensile con i familiari attraverso la piattaforma Skype. Cio’ in considerazione dell’assenza di una espressa previsione legislativa che contemplasse espressamente lo strumento comunicativo, disciplinando le modalita’ di registrazione dei colloqui, quelle di conservazione e utilizzazione delle registrazioni, l’ascolto delle conversazioni e le relative garanzie, gli aspetti relativi all’impegno di spesa. Ne’ il reclamo aveva indicato quale pregiudizio grave all’esercizio di un diritto fosse stato subito dal detenuto.
Pertanto, in difetto delle condizioni di legge, rilevabile ictu oculi, e non comportando l’istanza valutazioni discrezionali, doveva pervenirsi a una pronuncia di inammissibilita’ ex articolo 666 c.p.p., comma 2.
2. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilita’, non avendo il Magistrato di sorveglianza indicato i motivi posti a fondamento della decisione e non essendo corretto affermare che il reclamo non afferisse alla lesione di un diritto soggettivo, venendo nella specie in rilievo il diritto al mantenimento dei rapporti familiari.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), la inosservanza o erronea applicazione degli articoli 1, 15, 18 e 28 Ord. pen. nonche’ dell’articolo 27 Cost., nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione. La giurisprudenza di merito e di legittimita’ avrebbe riconosciuto da tempo il diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento, anche mediante colloqui, di relazioni dirette con i congiunti, anche ove egli si trovi assoggettato al regime dell’articolo 41-bis Ord. pen., avuto riguardo all’articolo 28 Ord. pen., che impone all’Amministrazione di prestare particolare cura al mantenimento delle relazioni dei detenuti con le proprie famiglie e al divieto di trattamenti contrari con il senso d’umanita’ stabilito dall’articolo 27 Cost., comma 3. Tali principi troverebbero conferma nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo cui lo stato detentivo non puo’ sopprimere la relazionalita’ affettiva. La possibilita’ di effettuare i colloqui con la piattaforma Skype for business sarebbe stata, del resto, prevista dal DAP con riferimento ai detenuti inseriti nel circuito di media sicurezza, sarebbero stati ammessi a effettuare i colloqui con familiari, secondo indicazioni di circolare estremamente dettagliate, atte a garantire l’identificazione della persona con la quale viene effettuato il colloquio e la possibilita’ di rilevare qualsiasi anomalia durante il medesimo.
3. In data 22/2/2021 e’ pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale e’ stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei termini di seguito indicati.
2. Il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibile, con procedura de plano e, dunque, senza contraddittorio, la richiesta, ritenuta manifestamente infondata per difetto dei presupposti di legge, di effettuare i colloqui con modalita’ telematiche avanzata da un detenuto ristretto in regime differenziato ex articolo 41- bis Ord. pen..
3. Tale decisione non puo’ essere, tuttavia, condivisa.
Cio’ alla luce del principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, che il Collegio qui riafferma, secondo cui il detenuto sottoposto a regime differenziato ai sensi dell’articolo 41-bis Ord. pen., il quale versi in situazioni di impossibilita’ o, comunque, di grave difficolta’ a effettuare i colloqui in presenza con i familiari, puo’ essere autorizzato a effettuarli mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalita’ esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal regime differenziato cui e’ stato sottoposto (Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279577; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262416).
Nel caso di specie, la decisione del Magistrato di sorveglianza di provvedere de plano, senza consentire al detenuto di esporre le ragioni della richiesta di colloquio a distanza, e soprattutto in presenza di un quadro giurisprudenziale favorevole a un’interpretazione evolutiva in una materia involgente il diritto del detenuto al mantenimento delle relazioni familiari ex articoli 28 Ord. pen. e articolo 29 Cost. (in specie in un periodo di estrema difficolta’ di contatti personali determinata dall’irrisolta situazione pandemica), si configura come certamente illegittima e, come tale, impone di annullare il provvedimento impugnato, in vista di un nuovo pronunciamento di merito.
Cio’ al fine, da un lato, di garantire il rispetto del contraddittorio; e, dall’altro lato, di consentire al Giudice del rinvio di confrontarsi con la richiamata cornice di principio, favorevole all’espletamento di forme di collegamento da remoto, con le modalita’ tecniche stabilite dall’Amministrazione penitenziaria, anche attraverso il ricorso a soluzioni gia’ praticate per i detenuti della cd. media sicurezza o con i collegamenti a distanza gia’ effettuati dai reclusi sottoposti all’articolo 41-bis Ord. pen., in un equilibrato contemperamento tra le fondamentali esigenze di sicurezza, sottostanti a tale regime, e i diritti del detenuto al mantenimento delle relazioni familiari (cfr. quanto osservato, sul punto, da Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, in motivazione).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicche’ l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Magistrato di sorveglianza di Novara.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Novara.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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