La sala d’attesa di uno studio non costituisce luogo di privata dimora

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 maggio 2021| n. 19366.

In tema di furto, la sala d’attesa di uno studio medico non costituisce luogo “di privata dimora”, perché ordinariamente destinata ad accogliere una pluralità indeterminata di persone e non allo svolgimento, in maniera non occasionale, di attività della vita privata.

Sentenza|17 maggio 2021| n. 19366. La sala d’attesa di uno studio non costituisce luogo di privata dimora

Data udienza 6 aprile 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Tentato furto in abitazione – Sala d’attesa di uno studio medico – La sala d’attesa di uno studio non costituisce luogo di privata dimora – Non configurabilità come luogo di privata dimora – Accoglienza di un numero indeterminato di persone – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SETTEMBRE ANTONIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ODELLO LUCIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Lette le conclusioni del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato (OMISSIS) per tentato furto in abitazione, nonche’ per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 4.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato lamentando l’erronea applicazione dell’articolo 624-bis c.p., – per il fatto che la sala d’attesa di uno studio medico non rappresenta luogo di privata dimora – e l’illegittima applicazione della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato. Ai fini della configurabilita’ del reato previsto dall’articolo 624 bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico ne’ accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attivita’ lavorativa o professionale (Cass. SU, n. 31345 del 23-3-2017, rv 270076-01, D’Amico). Ne consegue che la sala d’attesa di uno studio medico non e’ luogo di privata dimora, perche’ nello stesso non si svolgono, in maniera non occasionale, attivita’ della vita privata, e perche’ la sala d’attesa e’ destinata, normalmente, ad accogliere una pluralita’ indeterminata di persone.
Ne consegue l’annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello competente, che rivalutera’, insieme alla misura della pena, anche l’applicazione della recidiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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